Art. 7 
 
        Criteri di ammissibilita' dei dottorati in programmi 
           dedicati alle transizioni digitali e ambientali 
 
  1. I soggetti attuatori  destinatari  delle  risorse  di  cui  alla
tabella A selezionano i progetti di ricerca destinatari  delle  borse
relativamente ai programmi di  dottorato  dedicati  alle  transizioni
digitali e ambientali sulla base dei seguenti criteri: 
    a. riguardare aree  disciplinari  e  tematiche  coerenti  con  la
transizione digitale e la transizione ecologica di cui al PNRR; 
    b. prevedere  l'attuazione  dell'intero  percorso  di  dottorato,
formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi  amministrative  ed
operative dell'universita' beneficiaria, fatti  salvi  i  periodi  di
studio  e  ricerca  presso  le  imprese  e  i  centri  di  ricerca  e
all'estero, programmati coerentemente con le attivita' di  formazione
e ricerca previste presso le sedi del soggetto attuatore; 
    c. prevedere periodi di studio e ricerca in imprese o  centri  di
ricerca da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici  mesi,  anche
non continuativi, nell'arco del triennio; 
    d. prevedere periodi di studio e ricerca  all'estero,  anche  non
continuativi, da un  minimo  di  sei  mesi  fino  al  limite  massimo
previsto  all'art.   9,   comma   3,   del   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226,  nell'arco
del triennio; 
    e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate  e
specifiche strutture operative e scientifiche, per  le  attivita'  di
studio e ricerca; 
    f. favorire, nel  rispetto  della  proprieta'  intellettuale,  la
valorizzazione  dei  risultati  della  ricerca  mediante  un'adeguata
circolazione dei risultati perseguiti, comunque  secondo  i  principi
«Open science» e «FAIR Data». 
    2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c)  e
di cui al comma 1, lettera d) sono distinti e  devono  essere  svolti
presso soggetti distinti.