Art. 7
Criteri di ammissibilita' dei dottorati in programmi
dedicati alle transizioni digitali e ambientali
1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alla
tabella A selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse
relativamente ai programmi di dottorato dedicati alle transizioni
digitali e ambientali sulla base dei seguenti criteri:
a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con la
transizione digitale e la transizione ecologica di cui al PNRR;
b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato,
formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed
operative dell'universita' beneficiaria, fatti salvi i periodi di
studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e
all'estero, programmati coerentemente con le attivita' di formazione
e ricerca previste presso le sedi del soggetto attuatore;
c. prevedere periodi di studio e ricerca in imprese o centri di
ricerca da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici mesi, anche
non continuativi, nell'arco del triennio;
d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non
continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo
previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco
del triennio;
e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e
specifiche strutture operative e scientifiche, per le attivita' di
studio e ricerca;
f. favorire, nel rispetto della proprieta' intellettuale, la
valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata
circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi
«Open science» e «FAIR Data».
2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c) e
di cui al comma 1, lettera d) sono distinti e devono essere svolti
presso soggetti distinti.