Art. 8
Criteri di ammissibilita' dei dottorati
di ricerca PNRR
1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alle
tabelle A, B e C selezionano i progetti di ricerca destinatari delle
borse relativamente ai programmi di dottorati di ricerca PNRR sulla
base dei seguenti criteri:
a. riguardare tematiche volte ad apportare un significativo
sviluppo della conoscenza, anche applicata, negli ambiti di interesse
del PNRR. Per le aree disciplinari a forte vocazione
scientifico-tecnologica, promuovere l'interdisciplinarita',
l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialita' di cui al
PNRR;
b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato,
formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed
operative del soggetto attuatore beneficiario, fatti salvi i periodi
di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e
all'estero, programmati coerentemente con le attivita' di formazione
e ricerca previste presso le sedi del soggetto attuatore;
c. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non
continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo
previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e all'art.
8, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
21 febbraio 2024, n. 470, nell'arco del triennio;
d. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e
specifiche strutture operative e scientifiche per le attivita' di
studio e ricerca;
e. favorire, nel rispetto della proprieta' intellettuale, la
valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata
circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi
«Open science» e «FAIR Data»;
f. favorire il coinvolgimento dei centri di ricerca nella
definizione del percorso formativo anche nell'ambito di
collaborazioni piu' ampie con i soggetti attuatori.