Art. 9
Criteri di ammissibilita' dei dottorati
per la pubblica amministrazione
1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alla
tabella A, selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse
relativamente ai programmi di dottorato per la pubblica
amministrazione sulla base dei seguenti criteri:
a. riguardare preferibilmente le seguenti aree disciplinari CUN:
Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione;
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche;
Area 12 - Scienze giuridiche;
Area 13 - Scienze economiche e statistiche;
Area 14 - Scienze politiche e sociali.
In particolare, il programma di dottorato deve essere realizzato in
un'ottica multidisciplinare, orientato all'attivita' di ricerca
applicata nelle pubbliche amministrazioni e finalizzato allo sviluppo
integrato di una o piu' delle seguenti conoscenze e competenze:
ricostruire ed interpretare il quadro giuridico di riferimento,
nazionale e sovranazionale per il singolo settore di policy, ivi
comprese le norme di rango secondario e le istruzioni a carattere
tecnico/applicativo che necessariamente integrano detto quadro
normativo («specifiche» tecniche, linee-guida applicative etc.);
partecipare al governo, all'organizzazione e alla direzione
strategica di amministrazioni pubbliche (sia al livello nazionale che
regionale e locale) attraverso l'attuazione di innovative strategie
fortemente orientate agli utenti e all'efficacia delle azioni poste
in essere, nonche' alla valorizzazione delle risorse;
sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a definire e
valorizzare le competenze di management, leadership e comunicazione
efficaci per le organizzazioni pubbliche, con particolare riferimento
alla selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane;
sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a valorizzare nuove
competenze organizzative, anche in termini di teorie organizzative e
psicologia delle organizzazioni, capaci di interpretare e
reinterpretare il continuo e rapido mutamento delle amministrazioni
pubbliche come sistemi complessi, che agiscono - in maniera adattiva
- nell'ambiente che le circonda;
potenziare la capacita' amministrativa in relazione alla
formulazione e al disegno delle politiche pubbliche, sia sviluppando
capacita' diagnostica sia assumendo la responsabilita' del
coordinamento del ciclo di policy per quanto concerne la
fenomenologia delle problematiche possibili nelle fasi di definizione
dei problemi e individuazione delle soluzioni, di decisione,
d'implementazione e di valutazione;
supportare la progettazione istituzionale anche attraverso la
sperimentazione di strumenti innovativi dei diversi modelli di
governance in chiave comparata tra settori di policy, tra livelli di
governo europei, statali e sub-statali e tra casi nazionali, che
tengano adeguatamente conto delle opportunita' offerte dalle nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
favorire la transizione digitale ed ecologica delle pubbliche
amministrazioni, contribuendo alla riprogettazione e semplificazione
dei modelli organizzativi, nonche' ai processi di selezione e
adozione delle tecnologie e soluzioni abilitanti, al fine di
garantire una maggiore efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione pubblica;
b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato,
formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed
operative dell'universita' beneficiaria, fatti salvi i periodi di
studio e ricerca presso le pubbliche amministrazioni, le imprese o i
centri di ricerca e all'estero, programmati coerentemente con le
attivita' di formazione e ricerca previste presso le sedi
dell'universita' beneficiaria;
c. prevedere periodi di studio e ricerca presso le pubbliche
amministrazioni, le imprese o centri di ricerca da un minimo di sei
mesi a un massimo di dodici mesi, anche non continuativi, nell'arco
del triennio;
d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non
continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo
previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco
del triennio;
e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e
specifiche strutture operative e scientifiche per le attivita' di
studio e ricerca;
f. favorire, nel rispetto della proprieta' intellettuale, la
valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata
circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi
«Open science» e «FAIR Data».
2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c) e di
cui al comma 1, lettera d) sono distinti e devono essere svolti
presso soggetti distinti.