Art. 9 
 
               Criteri di ammissibilita' dei dottorati 
                   per la pubblica amministrazione 
 
  1. I soggetti attuatori  destinatari  delle  risorse  di  cui  alla
tabella A, selezionano i progetti di ricerca destinatari delle  borse
relativamente   ai   programmi   di   dottorato   per   la   pubblica
amministrazione sulla base dei seguenti criteri: 
    a. riguardare preferibilmente le seguenti aree disciplinari CUN: 
      Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; 
      Area  11  -  Scienze  storiche,  filosofiche,   pedagogiche   e
psicologiche; 
      Area 12 - Scienze giuridiche; 
      Area 13 - Scienze economiche e statistiche; 
      Area 14 - Scienze politiche e sociali. 
  In particolare, il programma di dottorato deve essere realizzato in
un'ottica  multidisciplinare,  orientato  all'attivita'  di   ricerca
applicata nelle pubbliche amministrazioni e finalizzato allo sviluppo
integrato di una o piu' delle seguenti conoscenze e competenze: 
    ricostruire ed interpretare il quadro giuridico  di  riferimento,
nazionale e sovranazionale per il  singolo  settore  di  policy,  ivi
comprese le norme di rango secondario e  le  istruzioni  a  carattere
tecnico/applicativo  che  necessariamente  integrano   detto   quadro
normativo («specifiche» tecniche, linee-guida applicative etc.); 
    partecipare  al  governo,  all'organizzazione  e  alla  direzione
strategica di amministrazioni pubbliche (sia al livello nazionale che
regionale e locale) attraverso l'attuazione di  innovative  strategie
fortemente orientate agli utenti e all'efficacia delle  azioni  poste
in essere, nonche' alla valorizzazione delle risorse; 
    sviluppare autonomi  percorsi  di  ricerca  utili  a  definire  e
valorizzare le competenze di management, leadership  e  comunicazione
efficaci per le organizzazioni pubbliche, con particolare riferimento
alla selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane; 
    sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a valorizzare nuove
competenze organizzative, anche in termini di teorie organizzative  e
psicologia   delle   organizzazioni,   capaci   di   interpretare   e
reinterpretare il continuo e rapido mutamento  delle  amministrazioni
pubbliche come sistemi complessi, che agiscono - in maniera  adattiva
- nell'ambiente che le circonda; 
    potenziare  la  capacita'  amministrativa   in   relazione   alla
formulazione e al disegno delle politiche pubbliche, sia  sviluppando
capacita'  diagnostica   sia   assumendo   la   responsabilita'   del
coordinamento  del  ciclo  di   policy   per   quanto   concerne   la
fenomenologia delle problematiche possibili nelle fasi di definizione
dei  problemi  e  individuazione  delle  soluzioni,   di   decisione,
d'implementazione e di valutazione; 
    supportare la progettazione  istituzionale  anche  attraverso  la
sperimentazione  di  strumenti  innovativi  dei  diversi  modelli  di
governance in chiave comparata tra settori di policy, tra livelli  di
governo europei, statali e sub-statali  e  tra  casi  nazionali,  che
tengano adeguatamente conto delle opportunita'  offerte  dalle  nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); 
    favorire la transizione digitale  ed  ecologica  delle  pubbliche
amministrazioni, contribuendo alla riprogettazione e  semplificazione
dei  modelli  organizzativi,  nonche'  ai  processi  di  selezione  e
adozione  delle  tecnologie  e  soluzioni  abilitanti,  al  fine   di
garantire  una  maggiore  efficacia,   efficienza   ed   economicita'
dell'azione pubblica; 
  b.  prevedere  l'attuazione  dell'intero  percorso  di   dottorato,
formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi  amministrative  ed
operative dell'universita' beneficiaria, fatti  salvi  i  periodi  di
studio e ricerca presso le pubbliche amministrazioni, le imprese o  i
centri di ricerca e  all'estero,  programmati  coerentemente  con  le
attivita'  di  formazione  e  ricerca   previste   presso   le   sedi
dell'universita' beneficiaria; 
  c. prevedere periodi  di  studio  e  ricerca  presso  le  pubbliche
amministrazioni, le imprese o centri di ricerca da un minimo  di  sei
mesi a un massimo di dodici mesi, anche non  continuativi,  nell'arco
del triennio; 
  d. prevedere periodi di studio  e  ricerca  all'estero,  anche  non
continuativi, da un  minimo  di  sei  mesi  fino  al  limite  massimo
previsto  all'art.   9,   comma   3,   del   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226,  nell'arco
del triennio; 
  e. assicurare che il dottorando possa usufruire  di  qualificate  e
specifiche strutture operative e scientifiche  per  le  attivita'  di
studio e ricerca; 
  f.  favorire,  nel  rispetto  della  proprieta'  intellettuale,  la
valorizzazione  dei  risultati  della  ricerca  mediante  un'adeguata
circolazione dei risultati perseguiti, comunque  secondo  i  principi
«Open science» e «FAIR Data». 
  2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c) e di
cui al comma 1, lettera d)  sono  distinti  e  devono  essere  svolti
presso soggetti distinti.