Art. 3 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 2, lettere a), b) c) e d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, i datori di lavoro, come individuati nell'elenco allegato, possono avvalersi del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.