Art. 3 
 
  1. Per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 17, comma
1, lettera a) e 28, comma 2, lettere a), b)  c)  e  d),  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, i datori
di lavoro, come individuati nell'elenco allegato,  possono  avvalersi
del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, della Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.