Art. 4 1. Gli oneri delle ammende previste dalle disposizioni vigenti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro saranno imputati in via transitoria sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, fatta salva ogni rivalsa dell'amministrazione nei confronti degli interessati ove risulti accertato, al termine di indagini giudiziarie, il dolo o la colpa grave da parte dei titolari della funzione di datori di lavoro o dei loro delegati.