Art. 4 
 
  1. Gli oneri delle ammende previste dalle disposizioni  vigenti  in
tema di sicurezza e  salute  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro
saranno imputati in via transitoria sullo stato di  previsione  della
spesa  del  Ministero  dell'interno,   fatta   salva   ogni   rivalsa
dell'amministrazione nei  confronti  degli  interessati  ove  risulti
accertato, al termine di indagini giudiziarie, il  dolo  o  la  colpa
grave da parte dei titolari della funzione di datori di lavoro o  dei
loro delegati.