Art. 3 Modifiche alla BCAA 7 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'ambito di applicazione della BCAA 7 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385, e' eliminato il periodo seguente: «La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano strategico della PAC». 2. Dopo il secondo periodo della descrizione della BCAA 7, nell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385, e' aggiunto il seguente periodo: «Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualita' nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.». 3. La lettera e) del periodo che descrive le esenzioni, e' eliminata.