Art. 3 
 
                Modifiche alla BCAA 7 dell'allegato 1 
          del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2024,  dall'ambito  di  applicazione
della BCAA 7 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale  9  marzo
2023, n. 147385, e' eliminato il periodo seguente: 
    «La presente BCAA si applica nel 2023  solo  ai  beneficiari  che
richiedono a premio regimi ecologici (ecoschemi) di cui  all'art.  31
del regolamento (UE) 2021/2115  e  impegni  agro-climatico-ambientali
(SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto  ai
quali la norma in questione risulti pertinente,  come  stabilito  nel
Piano strategico della PAC». 
  2.  Dopo  il  secondo  periodo  della  descrizione  della  BCAA  7,
nell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385,  e'
aggiunto il seguente periodo: 
    «Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi
del regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture  coltivate  secondo  le
specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari  aderiscono
al sistema di qualita' nazionale per la produzione integrata  (SQNPI)
sono considerate conformi (ipso facto) ai  requisiti  della  presente
norma.». 
  3. La  lettera  e)  del  periodo  che  descrive  le  esenzioni,  e'
eliminata.