Art. 4 Modifiche alla BCAA 8 di cui all'articolato e all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'ambito di applicazione della BCAA 8, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385, e' eliminato il periodo seguente: «L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano strategico della PAC. In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi». 2. La definizione di «terreno lasciato a riposo» presente nell'art. 2, comma 1, lettera r) dell'articolato del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385 e nella BCAA 8 dell'allegato 1 dello stesso decreto, e' modificata come segue: «Per "terreno lasciato a riposo" si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda.». 3. Il punto B. del paragrafo «Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi» nella BCAA 8 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385, e' modificato come segue: «L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale)».