Art. 4
Modifiche alla BCAA 8 di cui all'articolato e all'allegato 1 del
decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'ambito di applicazione
della BCAA 8, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo
2023, n. 147385, e' eliminato il periodo seguente:
«L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai
beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (ecoschemi) di
cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni
agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento
(UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti
pertinente, come stabilito nel Piano strategico della PAC. In caso di
applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni
lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi».
2. La definizione di «terreno lasciato a riposo» presente nell'art.
2, comma 1, lettera r) dell'articolato del decreto ministeriale 9
marzo 2023, n. 147385 e nella BCAA 8 dell'allegato 1 dello stesso
decreto, e' modificata come segue:
«Per "terreno lasciato a riposo" si intende un seminativo incluso
nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione
agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1°
gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda.».
3. Il punto B. del paragrafo «Obiettivi della norma e descrizione
degli obblighi» nella BCAA 8 dell'allegato 1 del decreto ministeriale
9 marzo 2023, n. 147385, e' modificato come segue:
«L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del
paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente:
stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari,
muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie
caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi,
alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi
monumentali, ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, o
tutelati da legislazione regionale e nazionale)».