Art. 6 
 
Misure a tutela dei diritti, delle liberta' e dei legittimi interessi
  dell'interessato ai sensi  dell'art.  22,  p.  2,  lettera  b)  del
  Regolamento. 
 
  1. Per l'elaborazione della proposta sono trattati i dati personali
comuni contenuti nelle banche dati, relativi all'identita' anagrafica
e alla capacita' economica, tra cui i dati riguardanti  gli  ISA,  le
dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i  dati
contabili, i dati  dei  versamenti  e  delle  compensazioni,  nonche'
quelli  tratti  dalle   dichiarazioni   del   contribuente   relativi
all'assenza di condanne penali  per  i  reati  previsti  dal  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n, 74, dall'art. 2621 del  codice  civile,
nonche' dagli  articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice
penale, commessi negli ultimi tre  periodi  d'imposta  antecedenti  a
quelli di  applicazione  del  concordato,  di  cui  all'art.  10  del
Regolamento. Non sono oggetto di trattamento i dati di cui all'art. 9
del Regolamento, ne' i dati da cui e' possibile  desumere,  anche  in
via indiretta, le informazioni di cui al citato articolo. 
  2.  I  dati  utilizzati  per  l'elaborazione  della  proposta  sono
conservati sino al termine di decadenza della potesta' impositiva  e,
comunque, fino alla definizione  di  eventuali  contenziosi.  Decorso
tale termine, i dati elaborati vengono cancellati, ferma restando  la
conservazione dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria  secondo  i
criteri a tale scopo stabiliti in relazione  alle  finalita'  per  le
quali ciascun dato e' stato raccolto. 
  3. L'Agenzia, in  qualita'  di  titolare  del  trattamento,  tratta
esclusivamente  i  dati  personali  indispensabili  ed  effettua   le
operazioni di trattamento  strettamente  necessarie  all'elaborazione
della proposta, nel rispetto dei  principi  di  cui  all'art.  5  del
Regolamento. 
  4. L'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per escludere i dati
personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti. A tal fine  sono
svolte  verifiche  periodiche  sulla  qualita'  dei  dati,  volte   a
garantire la correttezza, l'accuratezza, la completezza e la coerenza
degli stessi. 
  5. A  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'  degli  interessati,
l'Agenzia adotta le misure  di  sicurezza  tecniche  e  organizzative
idonee a garantire la riservatezza, l'integrita',  la  disponibilita'
dei dati e la sicurezza dei sistemi,  nonche'  quelle  necessarie  ad
assicurare che i dati utilizzati siano attuali,  coerenti,  completi,
tracciabili  e  ripristinabili,  nel  rispetto  di  quanto   previsto
dall'art. 32 del Regolamento. 
  6.  Nello  sviluppo  delle  metodologie  di  cui  all'art.  2  sono
valorizzate le risultanze e le logiche che sottendono le  metodologie
ISA,  rispetto  alle  quali  e'  stato  acquisito  il  parere   della
Commissione di  esperti  di  cui  al  comma  8  dell'art.  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  che  si  basano  su  criteri
scientifici  e  consolidate  procedure   statistiche.   La   predetta
Commissione, composta anche da rappresentanti delle  associazioni  di
categoria dei contribuenti interessati, sulla base del citato comma 8
dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  esprime  un
parere in merito all'aderenza  dei  modelli  di  stima  alla  realta'
economica dei contribuenti  operanti  nei  diversi  settori.  I  dati
utilizzati  ai  fini  dello  sviluppo  delle  metodologie  ISA   sono
sistematicamente   comunicati   e   aggiornati    dai    contribuenti
interessati. 
  7. L'Agenzia assicura la piu' ampia diffusione delle metodologie di
cui  all'art.  2  attraverso  la  pubblicazione  sul   proprio   sito
istituzionale. 
  8. I risultati dei trattamenti vengono utilizzati esclusivamente ai
fini del concordato.  La  mancata  accettazione  della  proposta  non
produce  alcuna  conseguenza  negativa  automatica  a  carico   degli
interessati, con particolare riferimento alla  valutazione  del  loro
livello  di  affidabilita'  fiscale  che,  ai  fini   dell'attuazione
dell'art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a  specifiche
attivita' di analisi del rischio.  Nell'ambito  del  trattamento  non
vengono costruite variabili desunte o derivate. 
  9. A tutela dei soggetti minori di eta',  l'Agenzia  garantisce  di
non trattare i dati a loro riferiti, ad eccezione dei dati dei minori
emancipati per i quali sono trattati esclusivamente  quelli  relativi
all'attivita' d'impresa per lo svolgimento della quale tali  soggetti
sono autorizzati nonche' quelli di cui agli  articoli  11  e  22  del
decreto legislativo. 
  10. Al fine di ridurre i rischi di accessi non  autorizzati  o  non
conformi alle finalita'  di  trattamento,  l'accesso  agli  strumenti
informatici  di  trattamento   e'   consentito   ai   soli   soggetti
specificatamente autorizzati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento  e
dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196. 
  11. Il personale specificatamente autorizzato dal  titolare  o  dal
responsabile verifica  preventivamente,  tramite  controlli  puntuali
condotti su campioni rappresentativi della platea di riferimento,  la
corretta applicazione del modello di stima e la coerenza degli  esiti
delle elaborazioni svolte in attuazione della  metodologia  adottata.
Il  reddito  stimato  e  quello  effettivamente  conseguito   vengono
raffrontati per valutare le potenziali evoluzioni della metodologia. 
  12. Al fine di impedire che si verifichino trattamenti  illeciti  o
violazioni dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo  1,  n.
12, del Regolamento, l'Agenzia procede al controllo degli accessi  ai
dati e alle informazioni presenti nelle banche  dati  tramite  misure
idonee a verificare, anche a posteriori, le  operazioni  eseguite  da
ciascun soggetto autorizzato. 
  13. Ai fini di cui al  presente  articolo,  l'Agenzia  effettua  la
valutazione di impatto di cui all'art. 35 del Regolamento, procedendo
periodicamente al relativo aggiornamento  e  al  suo  riesame  quando
insorgono  variazioni  del  rischio  rappresentato  dalle   attivita'
relative al trattamento. 
  14. L'Agenzia fornisce apposita  informativa  sul  trattamento  dei
dati tramite pubblicazione sul sito istituzionale nonche' tramite  il
software  utilizzato  ai  fini  della  visualizzazione  ed  eventuale
accettazione della proposta.