Art. 6 Misure a tutela dei diritti, delle liberta' e dei legittimi interessi dell'interessato ai sensi dell'art. 22, p. 2, lettera b) del Regolamento. 1. Per l'elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all'identita' anagrafica e alla capacita' economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili, i dati dei versamenti e delle compensazioni, nonche' quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all'assenza di condanne penali per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n, 74, dall'art. 2621 del codice civile, nonche' dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, di cui all'art. 10 del Regolamento. Non sono oggetto di trattamento i dati di cui all'art. 9 del Regolamento, ne' i dati da cui e' possibile desumere, anche in via indiretta, le informazioni di cui al citato articolo. 2. I dati utilizzati per l'elaborazione della proposta sono conservati sino al termine di decadenza della potesta' impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali contenziosi. Decorso tale termine, i dati elaborati vengono cancellati, ferma restando la conservazione dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria secondo i criteri a tale scopo stabiliti in relazione alle finalita' per le quali ciascun dato e' stato raccolto. 3. L'Agenzia, in qualita' di titolare del trattamento, tratta esclusivamente i dati personali indispensabili ed effettua le operazioni di trattamento strettamente necessarie all'elaborazione della proposta, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento. 4. L'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti. A tal fine sono svolte verifiche periodiche sulla qualita' dei dati, volte a garantire la correttezza, l'accuratezza, la completezza e la coerenza degli stessi. 5. A tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, l'Agenzia adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' dei dati e la sicurezza dei sistemi, nonche' quelle necessarie ad assicurare che i dati utilizzati siano attuali, coerenti, completi, tracciabili e ripristinabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento. 6. Nello sviluppo delle metodologie di cui all'art. 2 sono valorizzate le risultanze e le logiche che sottendono le metodologie ISA, rispetto alle quali e' stato acquisito il parere della Commissione di esperti di cui al comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che si basano su criteri scientifici e consolidate procedure statistiche. La predetta Commissione, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria dei contribuenti interessati, sulla base del citato comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, esprime un parere in merito all'aderenza dei modelli di stima alla realta' economica dei contribuenti operanti nei diversi settori. I dati utilizzati ai fini dello sviluppo delle metodologie ISA sono sistematicamente comunicati e aggiornati dai contribuenti interessati. 7. L'Agenzia assicura la piu' ampia diffusione delle metodologie di cui all'art. 2 attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 8. I risultati dei trattamenti vengono utilizzati esclusivamente ai fini del concordato. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilita' fiscale che, ai fini dell'attuazione dell'art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a specifiche attivita' di analisi del rischio. Nell'ambito del trattamento non vengono costruite variabili desunte o derivate. 9. A tutela dei soggetti minori di eta', l'Agenzia garantisce di non trattare i dati a loro riferiti, ad eccezione dei dati dei minori emancipati per i quali sono trattati esclusivamente quelli relativi all'attivita' d'impresa per lo svolgimento della quale tali soggetti sono autorizzati nonche' quelli di cui agli articoli 11 e 22 del decreto legislativo. 10. Al fine di ridurre i rischi di accessi non autorizzati o non conformi alle finalita' di trattamento, l'accesso agli strumenti informatici di trattamento e' consentito ai soli soggetti specificatamente autorizzati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 11. Il personale specificatamente autorizzato dal titolare o dal responsabile verifica preventivamente, tramite controlli puntuali condotti su campioni rappresentativi della platea di riferimento, la corretta applicazione del modello di stima e la coerenza degli esiti delle elaborazioni svolte in attuazione della metodologia adottata. Il reddito stimato e quello effettivamente conseguito vengono raffrontati per valutare le potenziali evoluzioni della metodologia. 12. Al fine di impedire che si verifichino trattamenti illeciti o violazioni dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 12, del Regolamento, l'Agenzia procede al controllo degli accessi ai dati e alle informazioni presenti nelle banche dati tramite misure idonee a verificare, anche a posteriori, le operazioni eseguite da ciascun soggetto autorizzato. 13. Ai fini di cui al presente articolo, l'Agenzia effettua la valutazione di impatto di cui all'art. 35 del Regolamento, procedendo periodicamente al relativo aggiornamento e al suo riesame quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attivita' relative al trattamento. 14. L'Agenzia fornisce apposita informativa sul trattamento dei dati tramite pubblicazione sul sito istituzionale nonche' tramite il software utilizzato ai fini della visualizzazione ed eventuale accettazione della proposta.