Art. 5
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione
dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di
perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in
particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e
successive integrazioni e modificazioni e dai decreti ministeriali 12
aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive integrazioni e
modificazioni.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la denominazione di origine
protetta «Fico Bianco del Cilento» ai sensi dell'art. 54, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre
2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 11 giugno 2024
Il direttore generale: Iacovoni