Art. 5 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dal giorno successivo della  data  di  pubblicazione
dello stesso. 
  2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato  e  revocato  nel  caso  di
perdita  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  e,   in
particolare, dall'art. 53 della  legge  24  aprile  1998,  n.  128  e
successive integrazioni e modificazioni e dai decreti ministeriali 12
aprile 2000,  n.  61413  e  n.  61414  e  successive  integrazioni  e
modificazioni. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione  della  protezione  per  la  denominazione  di  origine
protetta «Fico Bianco del Cilento» ai sensi dell'art.  54,  paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio  del  21  novembre
2012  relativo  ai  regimi  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli  ed
alimentari. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 11 giugno 2024 
 
                                      Il direttore generale: Iacovoni