IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                                e con 
 
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  DELLA  SOVRANITA'  ALIMENTARE E  DELLE
                               FORESTE 
 
  Vista la  direttiva  2018/2001/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e  il  clima  (nel
seguito: PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento
(UE) n. 2018/1999 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11
dicembre 2018, trasmesso alla  Commissione  europea  il  31  dicembre
2019, con il quale sono  individuati  gli  obiettivi  al  2030  e  le
relative misure in materia di decarbonizzazione  (comprese  le  fonti
rinnovabili), efficienza energetica,  sicurezza  energetica,  mercato
interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita',  oggetto
del parere motivato VAS di cui al decreto  ministeriale  31  dicembre
2019, n. 367; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30  giugno  2021,  che  istituisce  il  quadro  per  il
conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il
regolamento (CE) n. 401/2009  e  il  regolamento  (UE)  n.  2018/1999
(«Normativa europea sul clima»); 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55  e,
in  particolare,  l'art.  2  che  ha  istituito  il  Ministero  della
transizione  ecologica  attribuendo  allo  stesso,  tra  l'altro,  le
competenze in materia di approvazione della  disciplina  del  mercato
elettrico  e  del  mercato  del  gas  naturale,   dei   criteri   per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile  di  cui
al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  e  di  cui  al  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito: decreto legislativo  n.
28 del 2011), e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo  economico  fino  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  stesso  in  materia   di
concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione  con
il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione  dei  servizi
di pubblica utilita' nei settori energetici; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre   2022,   n.   173   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  e  in  particolare  l'art.  4  che   ha   modificato   la
denominazione  di  «Ministero   della   transizione   ecologica»   in
«Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  istituito
dal regolamento (UE) n. 2021/241,  definitivamente  approvato  il  13
luglio 2021  con  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio,  che  ha
recepito la proposta della Commissione europea COM (2021) 344 final; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza   (PNRR)   dell'Italia   e   notificata   all'Italia   dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14  luglio
2021; 
  Considerato che nella decisione sopra  richiamata  la  Commissione,
nell'ambito della Missione 2 Componente 2, ha  approvato  la  Riforma
1.1. «Semplificazione  delle  procedure  di  autorizzazione  per  gli
impianti rinnovabili on-shore e off-shore, nuovo quadro giuridico per
sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga  dei  tempi  e
dell'ammissibilita' degli attuali regimi di sostegno», che -  tra  le
diverse azioni - prevede l'entrata in vigore entro il 31  marzo  2024
di  un  quadro   normativo   volto   a   definire   i   criteri   per
l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione  di
impianti di energie rinnovabili, conformemente al piano nazionale per
l'energia e il clima dell'Italia e agli  obiettivi  del  Green  Deal,
specificando che il quadro normativo e' concordato tra le  regioni  e
le altre amministrazioni dello Stato interessate; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 e  gli  atti  delegati  della
Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i  criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini  un
danno significativo (DNSH, «Do no  significant  harm»),  contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e  riduzione  degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art.  17  del  medesimo
regolamento UE; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  210,  recante
«Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE, nonche'  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.  943/2019
sul mercato interno dell'energia elettrica e del  regolamento  UE  n.
941/2019  sulla  preparazione  ai  rischi  nel  settore  dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» (nel seguito: decreto  legislativo
n. 199 del 2021); 
  Visto l'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 199  del  2021,
recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e  aree  idonee
per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», che  stabilisce
con uno o piu' decreti del Ministro della  transizione  ecologica  di
concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali (di seguito: decreto), previa intesa
in sede di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabiliti principi e  criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree  idonee  e
non idonee all'installazione di impianti a fonti  rinnovabili  aventi
una  potenza  complessiva  almeno  pari  a  quella  individuata  come
necessaria  dal  PNIEC  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree  idonee  di
cui al comma 8; 
  Considerato che il soprariportato art. 20, comma 1, prevede che, in
via prioritaria, con il presente decreto si provvede a: 
    a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle  aree  idonee
all'installazione della potenza eolica e  fotovoltaica  indicata  nel
PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare  il  relativo  impatto
ambientale e la massima porzione di  suolo  occupabile  dai  suddetti
impianti per unita' di superficie, nonche'  dagli  impianti  a  fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati  e  le
superfici tecnicamente disponibili; 
    b)  indicare  le  modalita'  per  individuare   superfici,   aree
industriali dismesse e altre aree  compromesse,  aree  abbandonate  e
marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili; 
  Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo  n.  199  del
2021, per cui, ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo delle fonti rinnovabili  previsti  dal  PNIEC,  il  decreto,
stabilisce, altresi', la ripartizione della  potenza  installata  fra
regioni e province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
corretto  adempimento  degli  impegni  assunti  e  criteri   per   il
trasferimento statistico fra le medesime regioni e province autonome,
da effettuare secondo le regole generali di cui all'allegato I  dello
stesso decreto  legislativo,  fermo  restando  che  il  trasferimento
statistico non  puo'  pregiudicare  il  conseguimento  dell'obiettivo
della  regione  o  della   provincia   autonoma   che   effettua   il
trasferimento; 
  Considerato che il comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo  n.
199 del 2021 prevede che nella definizione della disciplina  inerente
le aree idonee, il decreto tenga conto delle esigenze di  tutela  del
patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree   agricole   e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando
l'utilizzo di  superfici  di  strutture  edificate,  quali  capannoni
industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione  industriale,
artigianale, per servizi e logistica, e  verificando  l'idoneita'  di
aree non utilizzabili per  altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le  caratteristiche  e
le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture  di
rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione  la
dislocazione della domanda,  gli  eventuali  vincoli  di  rete  e  il
potenziale di sviluppo della rete stessa; 
  Visto, altresi', il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n.
199 del 2021, che prevede che conformemente  ai  principi  e  criteri
stabiliti dal decreto, ed entro centottanta giorni dalla  data  della
sua entrata in vigore, le  regioni  individuano  con  legge  le  aree
idonee, anche con il supporto della piattaforma di  cui  all'art.  21
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto, che il sopracitato comma 4 prevede, inoltre, che nel caso di
mancata  adozione  della   legge   regionale,   ovvero   di   mancata
ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi  stabiliti  dal
decreto, si applica l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234  e
che le province autonome provvedono  al  processo  programmatorio  di
individuazione delle aree idonee ai sensi dello  Statuto  speciale  e
delle relative norme di attuazione; 
  Visto il comma 5 del sopra citato art.  20,  per  cui  in  sede  di
individuazione   delle   superfici   e   delle   aree   idonee    per
l'installazione di impianti a fonti  rinnovabili  sono  rispettati  i
principi  della  minimizzazione  degli  impatti  sull'ambiente,   sul
territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo  restando
il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al
2030 e tenendo conto della  sostenibilita'  dei  costi  correlati  al
raggiungimento di tale obiettivo; 
  Visto il comma 8 del citato  art.  20  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, il quale definisce  un  elenco  di  aree  che,
nelle more dell'individuazione  delle  aree  idonee  sulla  base  dei
criteri e delle modalita' stabiliti  dal  decreto,  sono  considerate
aree idonee ex lege; 
  Visto inoltre, l'art. 48 del predetto decreto  legislativo  n.  199
del 2021 recante disposizioni in relazione  al  «Monitoraggio  PNIEC,
Sistema statistico nazionale, relazioni» e in particolare il comma  3
che  prevede  che  su  proposta  del  GSE,   il   Ministero   approvi
l'aggiornamento  della  metodologia  statistica  applicata   per   lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del medesimo  articolo,
assicurando continuita' con le analoghe metodologie approvate con  il
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  14  gennaio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  37
del 14 febbraio 2012, e con il decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e  dei  trasporti  11  maggio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  162
del 15 luglio 2015; 
  Visto il decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n.  219,
con il quale sono state emanate le Linee Guida  per  l'autorizzazione
degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  approvate  dalla
Conferenza unificata (nel seguito: decreto ministeriale 10  settembre
2010); 
  Visto il comma 3 dell'art. 18 del decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199 che prevede, con decreto del Ministero della transizione
ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa  intesa
in sede di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  l'aggiornamento  delle  predette
Linee  Guida  a  seguito  dell'entrata  in  vigore   della   presente
disciplina; 
  Visto, altresi', l'art. 20 del decreto-legge 1° marzo 2022,  n.  17
«Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica
e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili  e  per
il  rilancio  delle   politiche   industriali»   e   convertito   con
modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ai sensi del quale  i
beni del demanio militare o a qualunque titolo in  uso  al  Ministero
della difesa, sono di  diritto  superfici  e  aree  idonee  ai  sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori  misure
urgenti in materia di politica  energetica  nazionale,  produttivita'
delle imprese, politiche sociali e per  la  realizzazione  del  Piano
nazionale  di   ripresa   e   resilienza   (PNRR)»   convertito   con
modificazioni dalla legge 17 novembre 2022,  n.  175,  ai  sensi  del
quale i beni i  beni  demaniali  o  a  qualunque  titolo  in  uso  al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia  e  agli  uffici
giudiziari,  sono  di  diritto  superfici  e  aree  idonee  ai  sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021; 
  Visto il  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13  «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione  e  della
politica agricola comune» convertito con modificazioni dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale i beni  immobili,  individuati
dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e  delle
finanze, di proprieta' dello  Stato  non  inseriti  in  programmi  di
valorizzazione o dismissione di propria competenza,  nonche'  i  beni
statali, individuati di concerto con le amministrazioni  usuarie,  in
uso alle stesse, rientrano tra le superfici e aree  idonee  ai  sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021; 
  Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante  «Disposizioni
urgenti per le imprese agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
nonche' per le  imprese  di  interesse  strategico  nazionale»  e  in
particolare  l'art.  5  che  introduce  «Disposizioni  finalizzate  a
limitare l'uso del suolo agricolo»; 
  Considerata la necessita' di contemperamento  tra  il  vincolo  del
raggiungimento   degli   obiettivi    europei    e    nazionali    di
decarbonizzazione con i  principi  di  minimizzazione  degli  impatti
sull'ambiente,  sul  territorio,  sul  patrimonio  culturale  e   sul
paesaggio; 
  Tenuto conto che l'individuazione  delle  superfici  e  delle  aree
idonee e'  una  misura  finalizzata  ad  accelerare  il  processo  di
realizzazione degli impianti a fonti  rinnovabili  nell'ambito  degli
interventi urgenti in materia di politiche energetiche nazionali; 
  Visto il concerto del Ministro dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste acquisito in data 6 giugno 2024; 
  Visto il concerto del Ministro della cultura acquisito  in  data  6
giugno 2024; 
  Acquisita l'intesa ai sensi  dell'art.  20,  comma  1  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in sede di Conferenza  unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,
resa nella seduta del 7 giugno 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 20, commi  1  e  2,
del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalita' di: 
    a) individuare la ripartizione  fra  le  regioni  e  le  province
autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una  potenza  aggiuntiva
pari a 80 GW da fonti  rinnovabili  rispetto  al  31  dicembre  2020,
necessaria  per  raggiungere  gli  obiettivi  fissati  dal  PNIEC   e
rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto
«Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE»; 
    b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione  da
parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non  idonee
all'installazione di  impianti  a  fonti  rinnovabili  funzionali  al
raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in  linea  con
il principio della neutralita' tecnologica. 
  2. In esito al processo definitorio di cui al presente decreto,  le
regioni, garantendo l'opportuno  coinvolgimento  degli  enti  locali,
individuano sul rispettivo territorio: 
    a) superfici e aree idonee: le aree in cui e'  previsto  un  iter
accelerato  ed  agevolato  per  la  costruzione  ed  esercizio  degli
impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse  secondo
le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo  8
novembre 2021, n. 199; 
    b)  superfici  e  aree  non  idonee:   aree   e   siti   le   cui
caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di  specifiche
tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17
e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  18  settembre  2010,  n.  219  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    c) superfici e aree  ordinarie:  sono  le  superfici  e  le  aree
diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano  i
regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del
2011 e successive modifiche e integrazioni; 
    d)  aree  in  cui  e'   vietata   l'installazione   di   impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree  agricole  per  le
quali vige il divieto di installazione di impianti  fotovoltaici  con
moduli a terra ai  sensi  dell'art.  20,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199.