La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo 26/2014, sancisce l'obbligatorieta' per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e a seguire con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravita' delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati. Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla loro rielaborazione e alla loro successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE e successiva rettifica del 20 dicembre 2013, la Commissione ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalita' di comunicazione dei dati statistici sull'uso degli animali, introducendo diverse novita' rispetto alla legislazione previgente: deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale puo' essere utilizzato piu' volte. Pertanto, il numero degli utilizzi non puo' essere confrontato con il numero totale di animali cosiddetti «naïve», cioe' al primo utilizzo; deve essere indicata la «sofferenza effettiva subita dall'animale» durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi; devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i Cefalopodi o gli animali geneticamente modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio; i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai due anni, tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della procedura per quell'animale.