IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, commi  191  e
seguenti, introduce  disposizioni  di  riordino  della  normativa  in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 204, lettera b), della  citata
legge n. 234 del 30 dicembre  2021,  che  introduce  il  comma  7-bis
all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede
l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di  solidarieta'  di
cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo  n.  148  del  2015
gia' costituiti ai datori  di  lavoro  che  occupano  anche  solo  un
lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi, gia' costituiti
alla data del 31 dicembre 2021, si adeguino alla  disposizione  entro
il 31 dicembre 2022. In mancanza di  adeguamento  entro  la  predetta
data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro  del  relativo  settore
confluiscono,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  nel  fondo   di
integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i
contributi gia' versati  o  comunque  dovuti  dai  datori  di  lavoro
medesimi; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a),  della  legge  n.
234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del
decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente  modificato
dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n.  4  del  2022
convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per  periodi
di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa  decorrenti  dal
1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino,
in relazione alle causali previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la  prestazione  di
un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a  quello
definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del  decreto  legislativo
n. 148 del 2015 e che ha stabilito che la  durata  della  prestazione
sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a
seconda  della  soglia  dimensionale  dell'impresa  e  della  causale
invocata, e comunque nel rispetto delle  durate  massime  complessive
previste dall'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo  n.  148  del
2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si  adeguano
alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai
soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione  salariale,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art.  29,
a decorrere dal 1° gennaio 2023; 
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,
convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni
urgenti in materia  di  termini  legislativi»,  che  ha  previsto  la
proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla
riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023. In  mancanza,
i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal
1° luglio 2023, nel fondo di integrazione  salariale  al  quale  sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori  di
lavoro medesimi; 
  Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n.
148  del  2015  che  prevede  la  possibilita'  che  siano  apportate
modifiche agli atti istitutivi  di  ciascun  fondo  con  le  medesime
modalita' di cui ai commi 1 e 2  dell'art.  26,  ovvero  mediante  la
stipula  di  un  accordo  o  contratto  collettivo  da  parte   delle
organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di  un
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  n.  104125
del 27 dicembre 2019 con il quale e'  stato  istituito  il  Fondo  di
solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali ai sensi degli
articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148; 
  Visto l'accordo collettivo stipulato in data 27 dicembre  2022  tra
Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e  Uiltucs,  quindi  nei
termini  previsti  dalla  legge,  con  il  quale  le  parti   sociali
firmatarie hanno manifestato la volonta'  di  adeguare  il  Fondo  di
solidarieta', gia' costituito alla data del 31  dicembre  2021,  alle
disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015 e di adeguare  quindi  la  platea
dei destinatari del Fondo e l'importo, la  durata  e  le  causali  di
accesso  alla  normativa  in  materia  di  assegno  di   integrazione
salariale di cui alla legge n. 234 del 2021; 
  Considerato che con l'accordo innanzi citato del 27  dicembre  2022
e'  stato  convenuto  di  modificare  la  disciplina  del  Fondo   di
solidarieta' bilaterale per le attivita'  professionali  al  fine  di
adeguare la platea dei destinatari del Fondo e i criteri e  i  limiti
della prestazione dell'assegno di integrazione salariale riconosciuto
dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate  dalla
normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta  nel  citato
decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Ritenuto, pertanto, di  modificare  il  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 104125 del  27  dicembre  2019  alla
luce dell'accordo del 27 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. Con il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.
104125 del 27 dicembre 2019, e'  stato  istituito  presso  l'INPS  il
«Fondo di solidarieta' bilaterale per  le  attivita'  professionali»,
d'ora in avanti «Fondo», ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto
legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  gestione
dell'INPS. 
  3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio  in  pareggio  e  non  puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  4.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi  dell'art.  35,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  5. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire  l'equilibrio  dei  saldi  di  bilancio  di  cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, gli oneri di amministrazione  del  Fondo  sono  determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita'  dell'INPS
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.