Art. 2 Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attivita' professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, vengono computati anche gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.