Art. 2 
 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di  garantire  ai  dipendenti  del  settore
delle attivita' professionali, che occupano almeno un dipendente, una
tutela in costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  causali  di  cui  agli
articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale,  ai  sensi
dell'art. 2-bis del decreto legislativo  n.  148  del  2015,  vengono
computati anche gli  apprendisti,  i  dirigenti  ed  i  lavoratori  a
domicilio.