Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore. 2. Il comitato e' composto da sei esperti, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle Parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti l'accordo del 3 ottobre 2017, nonche' da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. La durata in carica dei componenti del comitato e' di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. 5. La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte consecutive. 6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con un altro componente designato secondo le modalita' di cui al comma 2. Il periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi' designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sara' considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni e della consecutivita' della nomina di cui al comma 5. 7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 8. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i propri componenti. 9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 10. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti del comitato aventi diritto al voto deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.