Art. 3 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore. 
  2. Il  comitato  e'  composto  da  sei  esperti,  in  possesso  dei
requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli  37
e 38  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,  pariteticamente
designati dalle Parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei
quali  tre  designati  da  Confprofessioni  e  tre  designati   dalle
Organizzazioni  sindacali   nazionali   dei   lavoratori   stipulanti
l'accordo del 3 ottobre 2017,  nonche'  da  due  rappresentanti,  con
qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art.
38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  4. La durata in carica dei componenti del comitato  e'  di  quattro
anni e, in ogni caso,  fino  al  giorno  di  insediamento  del  nuovo
comitato. 
  5. La nomina non puo' essere  effettuata  per  piu'  di  due  volte
consecutive. 
  6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica,
per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si  provvede
alla  loro  sostituzione,  per  il  periodo  residuo,  con  un  altro
componente designato secondo le modalita'  di  cui  al  comma  2.  Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo  componente  cosi'
designato,  ove  pari  o  superiore  a   ventiquattro   mesi,   viene
considerato come un mandato intero ai  fini  del  raggiungimento  del
limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo  effettuato  dal
componente  cessato,  se  superiore  ai  ventiquattro   mesi,   sara'
considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni
e della consecutivita' della nomina di cui al comma 5. 
  7.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  8. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso  tra  i
propri componenti. 
  9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a  maggioranza  e,
in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 
  10. Per la validita' delle sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno  cinque  componenti  del  comitato  aventi  diritto  al   voto
deliberativo.  Alle  riunioni  del  comitato  partecipa  il  collegio
sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'istituto o un
suo delegato, con voto consultivo. 
  11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   479,   e   successive
modificazioni; entro  tre  mesi  il  presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva.