Art. 4 Compiti del Comitato amministratore del Fondo 1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il comitato amministratore del Fondo deve: a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio; c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui alla lettera b), proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato; d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto; e) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita'; g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti; i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita', concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.