Art. 4 
 
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148  del  2015,
il comitato amministratore del Fondo deve: 
    a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio  di
indirizzo e vigilanza  dell'INPS  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione corredati da una relazione,  e  deliberare
sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) presentare il bilancio tecnico  di  previsione  ad  otto  anni
basato sullo scenario macroeconomico coerente  con  il  piu'  recente
Documento di economia e finanza e  relativa  Nota  di  aggiornamento,
fermo restando l'obbligo di  aggiornamento  in  corrispondenza  della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine  di  garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio; 
    c) sulla base del bilancio di previsione ad  otto  anni,  di  cui
alla lettera b), proporre modifiche in  relazione  all'importo  delle
prestazioni o alla misura  dell'aliquota  di  contribuzione  tali  da
garantire  risorse  continuative  ed  adeguate.  Le  modifiche   sono
adottate,  anche  in  corso  d'anno,  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
delle finanze, verificate le compatibilita'  finanziarie  interne  al
Fondo, sulla base della proposta del comitato; 
    d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto; 
    e)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4  e  5,  del  medesimo  decreto  legislativo  al  fine  di
assicurare il pareggio di bilancio; 
    f) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari  per
il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del  criterio  di
massima economicita'; 
    g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza; 
    h) assolvere ogni altro compito che  sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti; 
    i)  non  erogare  prestazioni  in  carenza   di   disponibilita',
concedere interventi solo previa costituzione di  specifiche  riserve
finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite,  secondo
quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015.