Art. 5 Prestazione 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2, con esclusione dei dirigenti, all'erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 2. Tra i destinatari del predetto assegno di integrazione salariale sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 3. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. 4. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.