Art. 5 
 
                             Prestazione 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti  di
cui all'art. 2, con esclusione dei dirigenti,  all'erogazione  di  un
assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati
da riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  da  sospensione  temporanea
dell'attivita' lavorativa, secondo i  criteri  e  le  misure  di  cui
all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in  materia
di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 
  2. Tra i destinatari del predetto assegno di integrazione salariale
sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 
  3. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa, a seguito di sospensione
o riduzione dell'orario di lavoro, il  periodo  di  apprendistato  e'
prorogato  in  misura  equivalente   all'ammontare   delle   ore   di
integrazione salariale fruite. 
  4.  In  caso  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore  e  il
certificato di specializzazione tecnica superiore e di  apprendistato
di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione  dell'orario
di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il  completamento  del
percorso formativo  come  eventualmente  ridefinito  ai  sensi  degli
articoli 43, comma 3, e 45,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81.