Art. 6 
 
                            Finanziamento 
 
  1. A copertura della prestazione di cui all'art.  5  e'  dovuto  al
Fondo: 
    a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a  carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  del  lavoratore,  calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori  di
lavoro che nel semestre precedente la  data  di  presentazione  della
domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; 
    b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  del  lavoratore,  calcolato
sulla retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,  per  tutti  i
datori  di  lavoro  che  nel  semestre  precedente  abbiano  occupato
mediamente piu' di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti; 
    c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a  carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  del  lavoratore,  calcolato
sulla retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,  per  tutti  i
datori  di  lavoro  che  nel  semestre  precedente  abbiano  occupato
mediamente piu' di quindici dipendenti; 
    d) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro,  in
caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4%
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. 
  2. Ai contributi di finanziamento  di  cui  al  presente  articolo,
ordinari e addizionali,  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in
materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione  di
quelle relative agli sgravi  contributivi,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  3. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del
lavoratore interessato la contribuzione correlata  alla  prestazione.
La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori  di  lavoro
che, nel semestre precedente la data di presentazione della  domanda,
abbiano occupato mediamente  fino  a  cinque  dipendenti  e  che  non
abbiano presentato domanda di assegno di integrazione  salariale,  ai
sensi del precedente art. 5, per almeno ventiquattro mesi, a far data
dal termine del periodo di fruizione del trattamento,  l'aliquota  di
cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%.