Art. 7 Prestazione: criteri e misure 1. L'importo dell'assegno di integrazione salariale, di cui all'art. 5, comma 1, e' pari alla prestazione dell'integrazione salariale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il relativo massimale. 2. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a quindici dipendenti possono avere una durata massima di ventisei settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente piu' di quindici dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa possono avere una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e per le casuali straordinarie di cui all'art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. 4. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. 5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione. 6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno di integrazione salariale e per la paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.