Art. 7 
 
                    Prestazione: criteri e misure 
 
  1.  L'importo  dell'assegno  di  integrazione  salariale,  di   cui
all'art. 5, comma  1,  e'  pari  alla  prestazione  dell'integrazione
salariale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del  2015,
con il relativo massimale. 
  2.  Le  riduzioni  o  le  sospensioni   temporanee   dell'attivita'
lavorativa per i datori di lavoro che  impiegano  mediamente  fino  a
quindici dipendenti possono avere  una  durata  massima  di  ventisei
settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie  in  un  biennio
mobile. Per i datori di  lavoro  che  impiegano  mediamente  piu'  di
quindici  dipendenti,  le  riduzioni  o  le  sospensioni   temporanee
dell'attivita'  lavorativa  possono  avere  una  durata  massima   di
ventisei settimane in un biennio mobile per le  causali  ordinarie  e
per  le  casuali  straordinarie  di  cui  all'art.  21  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  i  limiti  di  durata  sono
equivalenti a quelli previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. 
  3. Per ciascuna  unita'  produttiva  i  trattamenti  relativi  alla
prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata
massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. 
  4. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori  subordinati
che  abbiano  un'anzianita'  di  lavoro  effettivo  presso   l'unita'
produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno  trenta
giorni alla data di presentazione della domanda  di  concessione  del
trattamento. 
  5. Durante il periodo di riduzione  dell'orario  o  di  sospensione
temporanea  del  lavoro  l'erogazione  dell'assegno  di  integrazione
salariale  e'  subordinata  alla   condizione   che   il   lavoratore
destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione. 
  6.  La  retribuzione  mensile   dell'interessato   utile   per   la
determinazione dell'assegno di integrazione salariale e per  la  paga
oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini
previdenziali.