Art. 9 Criteri di precedenza e turnazione 1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' dell'erogazione. 2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo.