Art. 9 
 
                 Criteri di precedenza e turnazione 
 
  1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui
all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione  e  nel
rispetto del principio della proporzionalita' dell'erogazione. 
  2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate  nel  rispetto
dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e  8,  sono
prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e  tenuto
conto delle disponibilita' del Fondo.