Art. 3 1. Lo Stato Maggiore della difesa e' autorizzato ad adottare le procedure piu' rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 25 giugno 2024 Il Ministro della difesa Crosetto Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2024 Difesa - Foglio n. 1/S