IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco (di seguito "regolamento"), a norma dell'art. 48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da  ultimo
modificato dal decreto 8  gennaio  2024,  n.  3  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (di seguito «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai sensi  dell'art.  10-bis
del citato decreto del Ministro della salute 20  settembre  2004,  n.
245 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425,  il
quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la determina AIFA del 29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF», pubblicata nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4  novembre  2004  -
Serie generale - n. 259; 
  Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  7  del  10  gennaio
2007, supplemento ordinario n. 6; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 5-7 luglio 2023 con il
quale si e' deliberata l'istituzione della Nota AIFA 101; 
  Vista la delibera n. 33 del 27  settembre  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione della Nota AIFA n. 101, relativa
ai criteri  di  prescrivibilita'  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale dei medicinali  AVK  e  NAO/DOAC  nella  profilassi  e  nel
trattamento della  trombosi  venosa  profonda  (TVP)  e  dell'embolia
polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  DG  385/2023  del  5  ottobre  2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 237 del 10 ottobre  2023,  recante  «Istituzione  della
Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV»; 
  Vista la determina  AIFA  n.  DG  394/2023  del  13  ottobre  2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 243 del 17 ottobre 2023,  con  la  quale,  su  motivata
richiesta delle regioni,  e'  stata  disposta  la  sospensione  degli
effetti della determina AIFA n. DG  385/2023  istitutiva  della  Nota
AIFA 101; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  DG  01/2024  del  2  gennaio  2024,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 5 dell'8  gennaio  2024,  con  la  quale,  su  motivata
richiesta del coordinamento nazionale  farmaceutica  di  differimento
dell'applicazione della Nota 101 (prot. 164695 del 27 dicembre 2023),
e'  stata  disposta  l'ulteriore  sospensione  degli  effetti   della
determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al
9 aprile 2024; 
  Preso   atto,    inoltre,    delle    criticita'    dei    percorsi
diagnostici-terapeutici, rilevate con la nota del  1°  dicembre  2023
dalle societa' scientifiche  maggiormente  rappresentative  coinvolte
nella gestione  delle  terapie  antitrombotiche  nel  tromboembolismo
venoso; 
  Ritenuto, quindi, di dover ulteriormente  prorogare  con  determina
AIFA Dir. tee. se. 81/2024 del 28 marzo  2024  la  sospensione  degli
effetti della determina AIFA n. DG  385/2023  istitutiva  della  Nota
AIFA 101; 
  Considerato, inoltre,  che  in  data  26  marzo  2024  e'  avvenuto
l'insediamento  della   nuova   Commissione   scientifica   economica
dell'AIFA (CSE) che, ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale 8
gennaio 2024 n.  3,  assume  anche  le  competenze  della  precedente
commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA; 
  Ritenuto  necessario,  alla  luce   delle   criticita'   segnalate,
sottoporre l'argomento  all'attenzione  del  tavolo  tecnico  per  la
revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici, istituito in  data
17 giugno 2024, al fine  di  consentire  alla  CSE,  sulla  base  del
documento istruttorio  prodotto  dal  suddetto  tavolo,  un'eventuale
rivalutazione delle decisioni precedentemente assunte; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 del  5
                             ottobre2023 
 
  Per i motivi di cui in premessa, l'efficacia della  determina  AIFA
n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, gia' sospesa con determina AIFA DG
394/2023 del 13 ottobre 2023, determina AIFA DG 01/2024 del 2 gennaio
2024 e determina AIFA Dir. tec. sc. 81/2024  del  28  marzo  2024  e'
differita di ulteriori novanta giorni fino alla data  del  6  ottobre
2024. 
  Fino a tale termine restano applicabili le modalita' prescrittive e
di erogazione vigenti anteriormente alla determina n. 385/2023 per  i
medicinali a base dei principi  attivi  «warfarin»,  «acenocumarolo»,
«dabigatran», «apixaban», «edoxaban» e  «rivaroxaban»,  rimborsati  a
carico del Servizio sanitario nazionale per la terapia anticoagulante
orale nella  profilassi  e  nel  trattamento  della  trombosi  venosa
profonda (TVP) e dell'embolia  polmonare  «EP)  e  prevenzione  delle
recidive di EP e TVP.