Art. 2 
 
  1.  L'incarico  conferito  con  il   presente   decreto   modifica,
integrandolo,  l'incarico  attribuito  al   Consorzio   tutela   Vini
d'Abruzzo di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810,  da
ultimo confermato dal decreto ministeriale 8 agosto 2022,  n.  349505
ed ha la medesima durata prevista in quest'ultimo decreto. 
  2. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste  nel  presente  decreto  e  nel
citato decreto ministeriale 4 giugno 2012, n.  12810  e  puo'  essere
sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita
dei requisiti previsti  dalla  legge  12  dicembre  2016,  n.  238  e
dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato per le indicazioni geografiche -  «Abruzzo»,
«Cerasuolo d'Abruzzo»,  «Colline  Teramane  Montepulciano  d'Abruzzo»
«Controguerra»,  «Montepulciano  d'Abruzzo»,  «Trebbiano  d'Abruzzo»,
«Villamagna»,  «Colline  Frentane»,  «Colline  Pescaresi»,   «Colline
Teatine», «Terre di Chieti», «del Vastese»  o  «Histonium»  e  «Terre
Aquilane» o «Terre de L'Aquila» - per le quali la Commissione europea
decida la cancellazione della  protezione  ai  sensi  dell'art.  107,
paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013.