Art. 2 1. L'incarico conferito con il presente decreto modifica, integrandolo, l'incarico attribuito al Consorzio tutela Vini d'Abruzzo di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810, da ultimo confermato dal decreto ministeriale 8 agosto 2022, n. 349505 ed ha la medesima durata prevista in quest'ultimo decreto. 2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810 e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e' automaticamente revocato per le indicazioni geografiche - «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo» «Controguerra», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Terre di Chieti», «del Vastese» o «Histonium» e «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» - per le quali la Commissione europea decida la cancellazione della protezione ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013.