Art. 2 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  gestione,  senza   soluzione   di
continuita', degli interventi e delle attivita', ivi compresi  quelli
che si rendera' necessario attuare, finalizzati  al  superamento  dei
contesti critici richiamati in premessa, anche ai fini  del  rispetto
di obblighi, scadenze e adempimenti imposti dalla vigente  normativa,
le funzioni di soggetto responsabile  poste  in  capo  al  presidente
della Regione Emilia-Romagna  sono  esercitate  dalla  vicepresidente
della Regione  Emilia-Romagna,  assessore  a  transizione  ecologica,
contrasto al cambiamento climatico,  ambiente,  difesa  del  suolo  e
della costa, protezione civile,  la  quale  viene  nominata  soggetto
responsabile in riferimento alle ordinanze del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 503/2018, n.  533/2018,  n.  511/2018,  n.
558/2018, n. 630, n. 639/2020, n. 732/2020, n. 872/2022 e n. 906/2022
dalla data di adozione della presente ordinanza. 
  2. Dalla data della presente  ordinanza,  la  vicepresidente  della
Regione  Emilia-Romagna  subentra  nella  titolarita'  dei  conti  di
contabilita' speciale previsti per le singole ordinanze  indicate  al
comma 1. 
  3. Per l'espletamento  delle  attivita'  sopra  richiamate  non  e'
dovuto alcun compenso.