Art. 2 1. Al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuita', degli interventi e delle attivita', ivi compresi quelli che si rendera' necessario attuare, finalizzati al superamento dei contesti critici richiamati in premessa, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti imposti dalla vigente normativa, le funzioni di soggetto responsabile poste in capo al presidente della Regione Emilia-Romagna sono esercitate dalla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, assessore a transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, la quale viene nominata soggetto responsabile in riferimento alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503/2018, n. 533/2018, n. 511/2018, n. 558/2018, n. 630, n. 639/2020, n. 732/2020, n. 872/2022 e n. 906/2022 dalla data di adozione della presente ordinanza. 2. Dalla data della presente ordinanza, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna subentra nella titolarita' dei conti di contabilita' speciale previsti per le singole ordinanze indicate al comma 1. 3. Per l'espletamento delle attivita' sopra richiamate non e' dovuto alcun compenso.