Art. 3 
 
                         Commissario sindaco 
 
  1. Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione  di  cui  al
precedente articolo, il Ministero dell'interno provvede  con  proprio
decreto a nominare commissario, a titolo gratuito  e  senza  oneri  a
carico della finanza pubblica, il sindaco dei  comuni  rientranti  in
entrambi gli elenchi di cui all'art. 2. 
  2. Il commissario di cui al precedente comma provvede: 
    a)  nel  caso  di  inadempimento  all'obbligo  di   invio   delle
certificazioni, a trasmettere le stesse a Sogei -  Societa'  generale
d'informatica S.p.a. nel termine di trenta  giorni  decorrenti  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto di cui al comma 1; 
    b) nel caso di mancato raggiungimento  degli  obiettivi  e/o  LEP
assegnati, ad attivarsi affinche'  l'Ente  metta  in  atto  tutte  le
azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di servizio o del
LEP assegnato. A tal fine, entro e non oltre il termine  di  sessanta
giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del decreto di cui al  comma  1,  il  commissario
trasmette a Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a.,  apposito
cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a
conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l'anno in corso o  per
i successivi, nei limiti di cui all'art. 4. 
  3. Nel caso in cui dalle certificazioni trasmesse  dal  commissario
ai sensi del comma  2,  lettera  a)  del  presente  articolo  dovesse
emergere  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  o  dei   LEP
assegnati,  si  procede  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  b).   Il
cronoprogramma di cui al  comma  2,  lettera  b),  e'  trasmesso  nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione  della
certificazione.