Art. 3
Commissario sindaco
1. Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al
precedente articolo, il Ministero dell'interno provvede con proprio
decreto a nominare commissario, a titolo gratuito e senza oneri a
carico della finanza pubblica, il sindaco dei comuni rientranti in
entrambi gli elenchi di cui all'art. 2.
2. Il commissario di cui al precedente comma provvede:
a) nel caso di inadempimento all'obbligo di invio delle
certificazioni, a trasmettere le stesse a Sogei - Societa' generale
d'informatica S.p.a. nel termine di trenta giorni decorrenti dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di cui al comma 1;
b) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP
assegnati, ad attivarsi affinche' l'Ente metta in atto tutte le
azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di servizio o del
LEP assegnato. A tal fine, entro e non oltre il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1, il commissario
trasmette a Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., apposito
cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a
conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l'anno in corso o per
i successivi, nei limiti di cui all'art. 4.
3. Nel caso in cui dalle certificazioni trasmesse dal commissario
ai sensi del comma 2, lettera a) del presente articolo dovesse
emergere il mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP
assegnati, si procede ai sensi del comma 2, lettera b). Il
cronoprogramma di cui al comma 2, lettera b), e' trasmesso nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della
certificazione.