IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del  Consiglio  del
19 ottobre 2023 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla
decisione di esecuzione (UE) 2022/382; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali» e, in particolare, l'art. 26; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16,  recante  «Disposizioni
urgenti  di  protezione  temporanea  per   le   persone   provenienti
dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e  del  2  febbraio
2023; 
  Visti i commi da 669 a 671 dell'art.  1  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna
e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  febbraio  2023
con cui  il  predetto  stato  di  emergenza  e'  stato  ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2023; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24  maggio  2022,  n.  898  del  23
giugno 2022, numeri 902 e 903 del 13  luglio  2022,  n.  921  del  15
settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927  del  3  ottobre
2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023,  n.  960
del 23 gennaio 2023, n. 964 del  9  febbraio  2023,  n.  969  del  27
febbraio 2023, n. 1028 del 5 ottobre 2023 e n. 1051 del  29  dicembre
2023,  recanti:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile   per
assicurare, sul territorio nazionale,  l'accoglienza  il  soccorso  e
l'assistenza alla popolazione in  conseguenza  degli  accadimenti  in
atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Visto l'art. 13  del  decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.  170,
recante: «Disposizioni urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
normativi  e  versamenti  fiscali»  con  cui  il  Dipartimento  della
protezione civile e' autorizzato a garantire  la  prosecuzione  delle
forme di  assistenza  coordinate  dai  presidenti  delle  regioni  in
qualita' di commissari  delegati  e  dai  presidenti  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano  in  attuazione  di  quanto  previsto
dalla citata ordinanza  n.  872/2022,  e  delle  ulteriori  attivita'
emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa  di  36
milioni di euro, da erogare alle  amministrazioni  interessate  nella
corso della predetta annualita', con copertura a valere sulle risorse
di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo  2023,
n. 16; 
  Visto l'art. 21, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023,  n.
191, recante «Misure urgenti  in  materia  economica  e  fiscale,  in
favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro  e  per  esigenze
indifferibili», che ha ulteriormente prorogato lo stato di  emergenza
in rassegna fino al 4 marzo 2024; 
  Visto l'art. 1, dal comma 389 fino al  comma  396  della  legge  30
dicembre 2023 n. 213 ed in particolare il comma 390 che ha  prorogato
lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024; 
  Considerato che la Regione Lombardia  ha  rappresentato  specifiche
esigenze derivanti da una recrudescenza di richieste  di  accoglienza
in strutture da  parte  di  persone  e  famiglie  precedentemente  in
autonoma sistemazione, anche in considerazione  del  protrarsi  degli
eventi bellici in corso e, pur dando corso a rinnovate  azioni  volte
al riallineamento degli strumenti di gestione alle  misure  poste  in
essere  nelle  altre  regioni,  ha  evidenziato  la   necessita'   di
introdurre specifiche disposizioni mirate a fronteggiare le peculiari
esigenze in atto; 
  Considerato che, per stesse motivazioni, anche le Regioni Piemonte,
Lazio  e  Abruzzo  nella  riunione  del   27   marzo   scorso   hanno
rappresentato a questo Dipartimento analoghe  esigenze  derivanti  da
una recrudescenza di richieste di accoglienza in strutture  da  parte
di persone e famiglie precedentemente in autonoma sistemazione; 
  Acquisita l'intesa  delle  Regioni  Lombardia,  Piemonte,  Lazio  e
Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Prosecuzione delle soluzioni di alloggiamento  temporaneo  in  favore
  dei profughi provenienti dall'Ucraina sul territorio delle  Regioni
  Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo 
 
  1.  Al  fine  di  garantire,  senza   soluzione   di   continuita',
l'assistenza e l'accoglienza dei  profughi  in  fuga  dall'Ucraina  a
seguito degli eventi bellici in  atto,  i  Presidenti  delle  Regioni
Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo, nominati Commissari delegati ai
sensi dell'art. 2 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 872 del 4  marzo  2022,  esperite  le  opportune
verifiche  concernenti  l'impossibilita'  di  ricorrere,  anche   nel
territorio di altre regioni e province autonome alle altre  forme  di
accoglienza garantita dallo Stato, sono autorizzati a consentire,  in
via  residuale,  anche   successivamente   alla   scadenza   indicata
nell'OCDPC  n.  937/2022,  ciascuno   sul   territorio   di   propria
competenza,   la   temporanea   prosecuzione   delle   soluzioni   di
alloggiamento e assistenza temporanee di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b), della citata OCDPC n. 872/2022. A tal fine, i  Commissari
documentano le azioni poste in essere periodicamente, provvedendo  al
relativo monitoraggio con cadenza trimestrale,  per  l'individuazione
di  possibili  soluzioni  alternative  ovvero   volte   all'eventuale
rimodulazione   in    progressiva    riduzione,    alle    condizioni
economicamente  piu'  vantaggiose,  delle  vigenti  convenzioni   per
allinearle ai costi previsti per le attivita' di accoglienza diffusa,
fin quando non  si  siano  verificate  le  condizioni  oggettive  per
conformarsi a quanto previsto dall'art. 1 dell'OCDPC n. 937/2022. 
  2.  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si   provvede
nell'ambito delle risorse  finanziarie  stanziate  e  trasferite  per
fronteggiare l'emergenza, come da ultimo integrate dall'art. 1, comma
389, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.