IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un
afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di
una protezione temporanea;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio del
19 ottobre 2023 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla
decisione di esecuzione (UE) 2022/382;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto
legislativo n. 85/2003;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora
abrogato;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali» e, in particolare, l'art. 26;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante «Disposizioni
urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti
dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di
emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei
ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio
2023;
Visti i commi da 669 a 671 dell'art. 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna
e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023
con cui il predetto stato di emergenza e' stato ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2023;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23
giugno 2022, numeri 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15
settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre
2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960
del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27
febbraio 2023, n. 1028 del 5 ottobre 2023 e n. 1051 del 29 dicembre
2023, recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per
assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e
l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in
atto nel territorio dell'Ucraina»;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
normativi e versamenti fiscali» con cui il Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle
forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in
qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle Province
autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto
dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attivita'
emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36
milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella
corso della predetta annualita', con copertura a valere sulle risorse
di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023,
n. 16;
Visto l'art. 21, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.
191, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in
favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili», che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza
in rassegna fino al 4 marzo 2024;
Visto l'art. 1, dal comma 389 fino al comma 396 della legge 30
dicembre 2023 n. 213 ed in particolare il comma 390 che ha prorogato
lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024;
Considerato che la Regione Lombardia ha rappresentato specifiche
esigenze derivanti da una recrudescenza di richieste di accoglienza
in strutture da parte di persone e famiglie precedentemente in
autonoma sistemazione, anche in considerazione del protrarsi degli
eventi bellici in corso e, pur dando corso a rinnovate azioni volte
al riallineamento degli strumenti di gestione alle misure poste in
essere nelle altre regioni, ha evidenziato la necessita' di
introdurre specifiche disposizioni mirate a fronteggiare le peculiari
esigenze in atto;
Considerato che, per stesse motivazioni, anche le Regioni Piemonte,
Lazio e Abruzzo nella riunione del 27 marzo scorso hanno
rappresentato a questo Dipartimento analoghe esigenze derivanti da
una recrudescenza di richieste di accoglienza in strutture da parte
di persone e famiglie precedentemente in autonoma sistemazione;
Acquisita l'intesa delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e
Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Prosecuzione delle soluzioni di alloggiamento temporaneo in favore
dei profughi provenienti dall'Ucraina sul territorio delle Regioni
Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo
1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita',
l'assistenza e l'accoglienza dei profughi in fuga dall'Ucraina a
seguito degli eventi bellici in atto, i Presidenti delle Regioni
Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo, nominati Commissari delegati ai
sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, esperite le opportune
verifiche concernenti l'impossibilita' di ricorrere, anche nel
territorio di altre regioni e province autonome alle altre forme di
accoglienza garantita dallo Stato, sono autorizzati a consentire, in
via residuale, anche successivamente alla scadenza indicata
nell'OCDPC n. 937/2022, ciascuno sul territorio di propria
competenza, la temporanea prosecuzione delle soluzioni di
alloggiamento e assistenza temporanee di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), della citata OCDPC n. 872/2022. A tal fine, i Commissari
documentano le azioni poste in essere periodicamente, provvedendo al
relativo monitoraggio con cadenza trimestrale, per l'individuazione
di possibili soluzioni alternative ovvero volte all'eventuale
rimodulazione in progressiva riduzione, alle condizioni
economicamente piu' vantaggiose, delle vigenti convenzioni per
allinearle ai costi previsti per le attivita' di accoglienza diffusa,
fin quando non si siano verificate le condizioni oggettive per
conformarsi a quanto previsto dall'art. 1 dell'OCDPC n. 937/2022.
2. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per
fronteggiare l'emergenza, come da ultimo integrate dall'art. 1, comma
389, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.