Art. 2 
 
 Prosecuzione delle misure di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 1028/2023 
 
  1. Attese le perduranti esigenze di accoglienza  nei  territori  di
competenza,  al  fine  di  preservare,  in  particolari   situazioni,
l'inserimento  dei   profughi   nelle   comunita'   territoriali   di
riferimento,  e'  autorizzata,  fino  al  termine  dello   stato   di
emergenza, la prosecuzione da  parte  dei  Presidenti  delle  Regioni
Lombardia, Piemonte, Lazio  e  Abruzzo,  in  qualita'  di  Commissari
delegati, della  rimodulazione  dell'accoglienza  temporanea  di  cui
all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 1028 del 5 ottobre 2023, anche oltre  il  limite
delle numero delle persone gia' ospitate alla data  di  pubblicazione
della presente ordinanza, a condizione che siano  state  esaurite  le
altre  disponibilita'  di  accoglienza  diffusa  sul  territorio   di
rispettiva competenza e fermo restando  il  rispetto  del  limite  di
costo unitario di 33 euro  per  die  per  il  complesso  dei  servizi
offerti previsti dall'avviso per l'acquisizione di manifestazioni  di
interesse  di  cui  al  decreto  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022. 
  2.  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si   provvede
nell'ambito delle risorse  finanziarie  stanziate  e  trasferite  per
fronteggiare l'emergenza, come da ultimo integrate dall'art. 1, comma
389, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 luglio 2024 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio