Art. 2
Prosecuzione delle misure di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 1028/2023
1. Attese le perduranti esigenze di accoglienza nei territori di
competenza, al fine di preservare, in particolari situazioni,
l'inserimento dei profughi nelle comunita' territoriali di
riferimento, e' autorizzata, fino al termine dello stato di
emergenza, la prosecuzione da parte dei Presidenti delle Regioni
Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo, in qualita' di Commissari
delegati, della rimodulazione dell'accoglienza temporanea di cui
all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 1028 del 5 ottobre 2023, anche oltre il limite
delle numero delle persone gia' ospitate alla data di pubblicazione
della presente ordinanza, a condizione che siano state esaurite le
altre disponibilita' di accoglienza diffusa sul territorio di
rispettiva competenza e fermo restando il rispetto del limite di
costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi
offerti previsti dall'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse di cui al decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022.
2. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per
fronteggiare l'emergenza, come da ultimo integrate dall'art. 1, comma
389, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2024
Il Capo del Dipartimento: Curcio