IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione
nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74»;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del
4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la
condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo
nella politica agricola comune;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del
7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del
7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione,
del 21 dicembre 2021, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la
trasparenza;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione,
del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione
della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali
dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilita' delle spese per
il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani
strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati
regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022
della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC
italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE)
2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato
alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo
scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del
23 ottobre 2023 che approva la modifica del Piano strategico della
PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato
dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante
«Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre
2021, per quanto concerne i pagamenti diretti»; in particolare,
l'art. 3, comma 1, come modificato dall'art. 1 del decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste 30 marzo 2023, n. 185145 e l'art. 21 che introduce la
disciplina nazionale relativa all'eco-schema Pagamento per misure
specifiche per gli impollinatori;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante
«Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi
relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al
benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e
individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande
di aiuto per lo sviluppo rurale»; in particolare l'art. 6 che
definisce ulteriori disposizioni in materia di controlli di
condizionalita' e l'allegato I che descrive gli obblighi relativi
alle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono essere
rispettati dai beneficiari di aiuti in ambito PAC, come modificati
dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 29 febbraio 2024, n. 101344;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato
dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, concernente
l'«Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai
beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 27 febbraio 2024, n. 96279, recante
«Deroga al primo requisito della norma BCAA 8 della condizionalita'
di cui al piano strategico»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, n. 207565, recante «Termini
di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola
comune per l'anno 2024»;
Visto il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE)
2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone
condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima,
l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani
strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e
le esenzioni da controlli e sanzioni;
Considerato che il suddetto regolamento intende rivedere e
semplificare alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 e del
regolamento (UE) 2021/2116 affinche' gli Stati membri possano
adattare meglio i propri piani strategici della PAC alle esigenze
degli agricoltori e offrire a questi ultimi maggiore flessibilita'
nello svolgimento delle attivita' agricole, tenendo conto delle sfide
crescenti, delle condizioni meteorologiche imprevedibili e delle
incertezze economiche;
Considerato che l'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2024/1468 consente di eliminare dalla condizionalita' rafforzata
l'obbligo A della BCAA 8, concernente la percentuale minima dei
seminativi aziendali destinati a superfici ed elementi non
produttivi, comprese le superfici a riposo, con effetto retroattivo
dal 1° gennaio 2024, soltanto se lo Stato membro applica, nell'anno
di domanda 2024, un regime ecologico comprendente pratiche per il
mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a
riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del
paesaggio, sui seminativi;
Considerato, altresi', che l'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
del regolamento (UE) 2024/1468, in conseguenza dell'eliminazione
dell'obbligo A della BCAA 8, reca la modifica delle definizioni di
«seminativo» e di «ettaro ammissibile»;
Considerato che nel Piano strategico della PAC (PSP) dell'Italia e'
attivo dal 1° gennaio 2023 un eco-schema che risponde pienamente a
quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del regolamento (UE) 2024/1468,
ossia l'eco-schema Pagamento per misure specifiche per gli
impollinatori;
Considerato che il regolamento 2024/1468 ai considerando 8 e 9,
richiama il ruolo del mantenimento di elementi e superfici non
produttive di cui alla BCAA 8 per migliorare la biodiversita' nelle
aziende agricole ma che, tuttavia, nel contesto delle sfide e delle
insicurezze derivanti dalla concomitanza di eventi avversi e di
incertezze economiche, e' quanto mai necessario concedere agli
agricoltori maggiore flessibilita' nel contribuire a tale obiettivo,
fornendo loro una compensazione finanziaria piu' elevata attraverso
lo strumento fornito dai regimi ecologici;
Considerata l'esigenza di integrare l'elenco delle colture da
rinnovo di cui allegato VIII del decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23
dicembre 2022, n. 660087, come modificato dall'art. 5, comma 2, del
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145, al fine di includere colture
aggiuntive, abitualmente gia' impiegate come colture da rinnovo nelle
rotazioni aziendali;
Ritenuto opportuno adeguare il PSP e i dispositivi nazionali di
attuazione dello stesso alle modifiche introdotte dal regolamento
(UE) 2024/1468, stabilendo fin d'ora le regole nazionali, con
decorrenza dal 1° gennaio 2024, per dare modo ai beneficiari di
fruire, sin da subito delle semplificazioni introdotte dal
regolamento;
Considerato che l'anno di domanda 2024 e' iniziato il 1º gennaio
2024 e lo stesso regolamento, ai considerando 22 e 26, richiama
l'opportunita' di consentire agli Stati membri di applicare le
modifiche in esso previste gia' nell'anno di domanda 2024, prima
dell'approvazione delle stesse da parte della Commissione;
Ritenuto, pertanto, di attuare, con effetto giuridico dal 1°
gennaio 2024, regimi comprendenti pratiche per il mantenimento di
superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo e/o per la
creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui
seminativi, prevedendo una specifica azione all'interno
dell'eco-schema Pagamento per misure specifiche per gli
impollinatori, gia' esistente;
Considerata l'adeguata e diffusa informazione rivolta ai portatori
di interesse coinvolti dalle azioni oggetto del presente decreto;
Considerato che il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento
europeo e del Consiglio e' stato pubblicato solamente in data 14
maggio 2024 e che, pertanto, e' in corso di definizione la normativa
di attuazione a livello nazionale e che sussiste l'esigenza per gli
organismi pagatori di adeguare i propri sistemi informativi di
ricezione delle domande di aiuto alle novita' introdotte;
Considerata altresi', la necessita' che gli agricoltori siano
informati in tempo utile, prima della presentazione della domanda di
aiuto, delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468 e
che siano tempestivamente disponibili agli agricoltori strumenti
adeguati all'anno di domanda 2024;
Ritenuto, pertanto, di posticipare i termini di presentazione delle
domande e di eventuale modifica delle stesse;
Ritenuto opportuno ribadire che alle domande di aiuto o pagamento,
presentate oltre il termine utile, si applicano le riduzioni
stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42,
come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188;
Acquisita l'intesa da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 27 giugno 2024;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087
1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) 2024/1468, l'art. 3, comma 1, lettera d), punto 1), del decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, dall'anno di domanda 2024, e'
sostituito dal seguente:
«1) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole,
anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la
coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno,
terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE)
2021/2115, art. 31, art. 70 o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio, art. 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, art. 28. I seminativi lasciati a
riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque
anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e
la loro riconversione a seminativo e' sottoposta alle pertinenti
regole di condizionalita'. La definizione di seminativo comprende le
superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o
arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei
casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive
perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densita' non
superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessita' di
garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo; in tali casi dalla
superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da
specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi
comprendono:
1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive
perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto
regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche
agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture
foraggere;
1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive
perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o
fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di
tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali
sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se
insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella
agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;».
2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(UE) 2024/1468, l'art. 3, comma 1, lettera f), punto 2), del decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, dall'anno di domanda 2024, e'
sostituito dal seguente:
«2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b),
trattini i) e ii), del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato
dal regolamento (UE) 2024/1468, soggette alla BCAA 8 che rispettano i
limiti dimensionali di cui all'allegato IV facente parte integrante
del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il
clima e l'ambiente di cui al Capo II, Sezione 3 del presente
decreto.».