Art. 2
Modifiche all'art. 21 del decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n.
660087
1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3), del regolamento (UE)
2024/1468 a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'art. 21 del decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 relativo al Pagamento per misure
specifiche per gli impollinatori (eco-schema 5), e' sostituito dal
seguente:
«Art. 21 (Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori).
- 1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di
agricoltori in attivita' per:
Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a
superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di
interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o
seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le
colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, devono essere
presenti in miscugli. Ai fini del presente livello di eco-schema, per
le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il
completamento della fioritura e' da considerarsi coincidente con
tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.
2. Per l'anno di domanda 2024, possono accedere al pagamento del
livello 1 i beneficiari con superficie a seminativo maggiore di 10
ettari. Nei successivi anni di domanda, possono accedere al pagamento
del livello 1 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi
aziendali a terreni a riposo.
3. Dall'anno di domanda 2025, per ottemperare agli impegni del
livello 2 la copertura con piante di interesse apistico a perdere
deve essere realizzata tramite semina di semente certificata.
4. Per il livello 2, nelle superfici con colture arboree,
sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla
superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della
pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dalla condizionalita' sulle superfici con colture
permanenti:
a) mantenimento su almeno il 70% della superficie oggetto di
impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di
interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea, solo per
l'anno di domanda 2024, o seminata, obbligatoriamente dall'anno di
domanda 2025 e con semente certificata, su una superficie minima di
almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri
(compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione
verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno
si calcola come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della
coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura
permanente, come misurata nel SIPA (Sistema identificazione delle
parcelle agricole);
b) non esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o
sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie
delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione
al completamento della fioritura;
c) divieto di utilizzo di diserbanti chimici e controllo
esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse
apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di
impegno;
d) divieto di utilizzo di altri prodotti fitosanitari diversi
da quelli di cui al punto c), durante la fioritura sia della coltura
arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la
superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il
resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.
5. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai servizi
fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie
o di parassiti; le regioni e province autonome trasmettono i
pertinenti provvedimenti delle competenti autorita' fitosanitarie ad
AGEA Coordinamento, nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa
AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel
corso dei controlli.
6. Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni
aggiuntivi:
per il livello 1, la destinazione del 4% dei seminativi
aziendali a:
a) superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a
riposo, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste 23 dicembre 2022, n. 660087;
b) dal 1° gennaio 2025, in alternativa o in aggiunta
all'impegno di cui alla lettera a), elementi caratteristici del
paesaggio creati ex novo sui seminativi, quali stagni, boschetti,
fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco,
terrazzamenti;
per il livello 2:
c) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura
dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e
pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di
almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e
una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da
colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti
fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima
ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di
rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera e);
d) non esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o
sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie
oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al
completamento della fioritura;
e) fino al completamento della fioritura non utilizzo di
diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie
oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente
meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico
sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della
fioritura sulla superficie oggetto di impegno e' possibile effettuare
la semina di una coltura principale.
7. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7,
lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale,
aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilita' per
tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario e'
indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni
nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
8. I pagamenti del livello 1 e del livello 2 sono cumulabili, per
le superfici a seminativo. Il pagamento del livello 1 non e'
cumulabile con il pagamento dell'eco-schema per sistemi foraggeri
estensivi con avvicendamento, di cui all'art. 20. Il pagamento del
livello 2, per le superfici arboree, e' cumulabile con il pagamento
dell'eco-schema per la salvaguardia degli olivi di valore
paesaggistico di cui all'art. 19 e il pagamento del livello 2, per le
superfici a seminativo, e' cumulabile con il pagamento per i sistemi
foraggeri estensivi con avvicendamento di cui all'art. 20. Il
pagamento del livello 2, per le superfici arboree, non e' cumulabile
con l'eco-schema per l'inerbimento delle colture arboree di cui
all'art. 18.
9. Per il livello 2, con riferimento al comma 4, lettera b) e al
comma 6, lettera d), del presente articolo, in presenza di
disposizioni, adottate dalle regioni e province autonome e altri enti
competenti, mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco
d'incendio, i beneficiari interessati devono comunicare
tempestivamente all'organismo di controllo fornendo le indicazioni
circa la tipologia e la superficie interessata dall'azione
intrapresa, secondo le modalita' che saranno stabilite da AGEA
Coordinamento con specifico provvedimento.
10. Al fine di evitare il rischio di inquinamento delle
coltivazioni dedicate alla moltiplicazione sementiera, le regioni e
le province autonome, con proprie deliberazioni possono escludere
alcune delle specie indicate nell'allegato IX del decreto
ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, dalla possibilita' di
coltivazione nel proprio territorio.
11. Le linee guida adottate ai sensi del decreto ministeriale 23
dicembre 2022, n. 660087 sono aggiornate, se del caso, per tener
conto delle modifiche apportate dal presente provvedimento.».
2. La dotazione finanziaria complessiva, assegnata dal Piano
strategico della PAC all'eco-schema Pagamenti per misure specifiche
per gli impollinatori, rimane invariata e prevede una rimodulazione
che attribuisce al livello 1 euro 10.200.000,00
(diecimilioniduecentomila/00). Per il livello 1, il pagamento
dell'anticipo per l'annualita' 2024 e' subordinato alla comunicazione
formale da parte della Commissione europea dell'assenza di motivi
ostativi all'attuazione dello stesso a decorrere dall'anno di domanda
2024.