Art. 2 
 
Modifiche all'art. 21  del  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,
  della sovranita' alimentare e delle foreste 23  dicembre  2022,  n.
  660087 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo  3),  del  regolamento  (UE)
2024/1468 a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'art. 21 del decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 relativo al Pagamento per  misure
specifiche per gli impollinatori (eco-schema 5),  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 21 (Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori).
- 1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita'  e  gruppi  di
agricoltori in attivita' per: 
      Livello 1: destinazione  del  4%  dei  seminativi  aziendali  a
superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo; 
      Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di
interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o
seminate, nelle superfici con colture  arboree  o  a  seminativo.  Le
colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, devono  essere
presenti in miscugli. Ai fini del presente livello di eco-schema, per
le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e  il
completamento della fioritura  e'  da  considerarsi  coincidente  con
tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. 
    2. Per l'anno di domanda 2024, possono accedere al pagamento  del
livello 1 i beneficiari con superficie a seminativo  maggiore  di  10
ettari. Nei successivi anni di domanda, possono accedere al pagamento
del livello 1 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei  seminativi
aziendali a terreni a riposo. 
    3. Dall'anno di domanda 2025, per ottemperare  agli  impegni  del
livello 2 la copertura con piante di  interesse  apistico  a  perdere
deve essere realizzata tramite semina di semente certificata. 
    4. Per  il  livello  2,  nelle  superfici  con  colture  arboree,
sull'interfilare o, per le superfici non coltivate  a  filare,  sulla
superficie esterna  alla  proiezione  verticale  della  chioma  della
pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a  quelli
previsti  dalla   condizionalita'   sulle   superfici   con   colture
permanenti: 
      a) mantenimento su almeno il 70% della  superficie  oggetto  di
impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di
interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea,  solo  per
l'anno di domanda 2024, o seminata,  obbligatoriamente  dall'anno  di
domanda 2025 e con semente certificata, su una superficie  minima  di
almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza  minima  di  20  metri
(compresa la fila o, per le colture  non  in  filare,  la  proiezione
verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto  di  impegno
si calcola come  rapporto  tra  la  SAU  ammissibile  inerbita  della
coltura  permanente  e  la  SAU  totale  ammissibile  della   coltura
permanente, come misurata nel  SIPA  (Sistema  identificazione  delle
parcelle agricole); 
      b) non esecuzione  di  operazioni  di  sfalcio,  trinciatura  o
sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la  superficie
delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo  dalla  germinazione
al completamento della fioritura; 
      c) divieto  di  utilizzo  di  diserbanti  chimici  e  controllo
esclusivamente meccanico o manuale di  infestanti  non  di  interesse
apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di
impegno; 
      d) divieto di utilizzo di altri prodotti  fitosanitari  diversi
da quelli di cui al punto c), durante la fioritura sia della  coltura
arborea  sia  della  coltura  di  interesse  apistico  su  tutta   la
superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il
resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata. 
    5. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai  servizi
fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di  fitopatie
o  di  parassiti;  le  regioni  e  province  autonome  trasmettono  i
pertinenti provvedimenti delle competenti autorita' fitosanitarie  ad
AGEA Coordinamento, nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa
AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel
corso dei controlli. 
    6. Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti  impegni
aggiuntivi: 
      per il  livello  1,  la  destinazione  del  4%  dei  seminativi
aziendali a: 
        a) superfici improduttive,  compresi  i  terreni  lasciati  a
riposo, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera  g),  del  decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste 23 dicembre 2022, n. 660087; 
        b)  dal  1°  gennaio  2025,  in  alternativa  o  in  aggiunta
all'impegno di cui  alla  lettera  a),  elementi  caratteristici  del
paesaggio creati ex novo sui  seminativi,  quali  stagni,  boschetti,
fasce alberate e alberi isolati, siepi e  filari,  muretti  a  secco,
terrazzamenti; 
      per il livello 2: 
        c)  mantenimento,  nell'anno  di  domanda,  della   copertura
dedicata  con   piante   di   interesse   apistico   (nettarifere   e
pollinifere), spontanea o  seminata,  su  una  superficie  minima  di
almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20  metri  e
una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5  metri  da
colture limitrofe non soggette a  limitazione  dell'uso  di  prodotti
fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza  minima
ed i 5 metri come distanza massima  pagabile.  Su  questa  fascia  di
rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera e); 
        d) non esecuzione di operazioni  di  sfalcio,  trinciatura  o
sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la  superficie
oggetto di impegno,  per  tutto  il  periodo  dalla  germinazione  al
completamento della fioritura; 
        e) fino al completamento  della  fioritura  non  utilizzo  di
diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla  superficie
oggetto  di  impegno  ed  esecuzione  di   controllo   esclusivamente
meccanico o manuale di piante infestanti non  di  interesse  apistico
sulla superficie oggetto di  impegno.  Dopo  il  completamento  della
fioritura sulla superficie oggetto di impegno e' possibile effettuare
la semina di una coltura principale. 
    7. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo  7,
lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, come  pagamento  annuale,
aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la  sostenibilita'  per
tutta  la  superficie  oggetto  d'impegno  e  l'importo  unitario  e'
indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni
nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. 
    8. I pagamenti del livello 1 e del livello 2 sono cumulabili, per
le superfici  a  seminativo.  Il  pagamento  del  livello  1  non  e'
cumulabile con il pagamento  dell'eco-schema  per  sistemi  foraggeri
estensivi con avvicendamento, di cui all'art. 20.  Il  pagamento  del
livello 2, per le superfici arboree, e' cumulabile con  il  pagamento
dell'eco-schema  per  la   salvaguardia   degli   olivi   di   valore
paesaggistico di cui all'art. 19 e il pagamento del livello 2, per le
superfici a seminativo, e' cumulabile con il pagamento per i  sistemi
foraggeri  estensivi  con  avvicendamento  di  cui  all'art.  20.  Il
pagamento del livello 2, per le superfici arboree, non e'  cumulabile
con l'eco-schema per  l'inerbimento  delle  colture  arboree  di  cui
all'art. 18. 
    9. Per il livello 2, con riferimento al comma 4, lettera b) e  al
comma  6,  lettera  d),  del  presente  articolo,  in   presenza   di
disposizioni, adottate dalle regioni e province autonome e altri enti
competenti, mirate  a  ridurre  le  cause  e  il  potenziale  innesco
d'incendio,   i    beneficiari    interessati    devono    comunicare
tempestivamente all'organismo di controllo  fornendo  le  indicazioni
circa  la  tipologia  e   la   superficie   interessata   dall'azione
intrapresa, secondo  le  modalita'  che  saranno  stabilite  da  AGEA
Coordinamento con specifico provvedimento. 
    10.  Al  fine  di  evitare  il  rischio  di  inquinamento   delle
coltivazioni dedicate alla moltiplicazione sementiera, le  regioni  e
le province autonome, con  proprie  deliberazioni  possono  escludere
alcune  delle  specie   indicate   nell'allegato   IX   del   decreto
ministeriale 23 dicembre  2022,  n.  660087,  dalla  possibilita'  di
coltivazione nel proprio territorio. 
    11. Le linee guida adottate ai sensi del decreto ministeriale  23
dicembre 2022, n. 660087 sono aggiornate,  se  del  caso,  per  tener
conto delle modifiche apportate dal presente provvedimento.». 
  2.  La  dotazione  finanziaria  complessiva,  assegnata  dal  Piano
strategico della PAC all'eco-schema Pagamenti per  misure  specifiche
per gli impollinatori, rimane invariata e prevede  una  rimodulazione
che    attribuisce    al     livello     1     euro     10.200.000,00
(diecimilioniduecentomila/00).  Per  il  livello  1,   il   pagamento
dell'anticipo per l'annualita' 2024 e' subordinato alla comunicazione
formale da parte della Commissione  europea  dell'assenza  di  motivi
ostativi all'attuazione dello stesso a decorrere dall'anno di domanda
2024.