Art. 5
Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385
1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE)
2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate
norme della PAC, si dispone che:
a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022
e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022,
finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano
contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del
regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di
condizionalita' rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione
2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal
regolamento (UE) 2021/2116;
b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non
superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono
esentati sia dai controlli di cui alla condizionalita' sancita
all'art. 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli
articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative
sanzioni.».