Art. 5 
 
Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della
  sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 
 
  1. All'art. 6 del  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo  2023,  n.  147385,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 2 del  regolamento  (UE)
2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di  determinate
norme della PAC, si dispone che: 
      a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022
e/o delle  programmazioni  precedenti  la  programmazione  2014-2022,
finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che  ricevano
contemporaneamente  pagamenti  nell'ambito  del  PSP  ai  sensi   del
regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli  sulle  regole  di
condizionalita' rafforzata (sia BCAA sia  CGO)  della  programmazione
2023-2027  e  si  applicano  le  relative   sanzioni   previste   dal
regolamento (UE) 2021/2116; 
      b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non
superiore  a  10  ettari  di  superficie  agricola  dichiarata,  sono
esentati sia  dai  controlli  di  cui  alla  condizionalita'  sancita
all'art. 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui  agli
articoli 96 e 97 del regolamento  (UE)  1306/2013  e  dalle  relative
sanzioni.».