Art. 6 
 
Integrazioni all'art. 4 del decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,
  della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 
 
  1. All'art. 4 del  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste del 9 marzo  2023,  n.  147385,
sono aggiunti i seguenti commi: 
    «5.  Ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo  2,  lettera   a),   del
regolamento (UE) 2024/1468 che modifica  l'art.  13  del  regolamento
(UE)  2021/2115,  possono  essere  adottate,  a  livello   nazionale,
regionale  o  di  provincia  autonoma,  con  appositi  provvedimenti,
esenzioni specifiche agli obblighi previsti dalle norme BCAA 5, 6,  7
e 9, se e nei limiti in cui siano  necessarie  per  porre  rimedio  a
problemi specifici nell'applicazione di tali norme e  non  ostacolino
in modo significativo il contributo di  ciascuna  di  tali  norme  ai
relativi obiettivi principali. 
    Le esenzioni specifiche sono  limitate  in  termini  di  zone  di
copertura e sono definite sulla  base  di  criteri  oggettivi  e  non
discriminatori. 
    Le proposte di esenzioni specifiche sono presentate al  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che, in
accordo con AGEA relativamente alle modalita'  e  agli  strumenti  di
controllo, le sottopone a preventiva approvazione  della  Commissione
europea.  Dopo  l'approvazione,  le  esenzioni  hanno  validita'  per
l'intera programmazione 2023-2027. 
    6. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) 2024/1468 in caso di condizioni meteorologiche  che  impediscano
ai beneficiari di conformarsi alle norme BCAA in un determinato anno,
possono  essere  previste  deroghe  temporanee  all'attuazione  degli
obblighi di specifiche norme di condizionalita'. 
    Le deroghe temporanee sono limitate, nel tempo e nel  loro  campo
di applicazione, ai  beneficiari  o  zone  colpite  dalle  condizioni
meteorologiche avverse e sono adottate mediante  provvedimenti  della
preposta autorita' nazionale o dell'autorita' regionale o provinciale
competente, in quest'ultimo caso previa  presentazione  all'autorita'
nazionale. 
    I  provvedimenti  sono  trasmessi  ad  AGEA  Coordinamento  nelle
modalita' e  nei  tempi  definiti  dalla  stessa  AGEA,  al  fine  di
consentire  l'applicazione  delle  relative  deroghe  nel  corso  dei
controlli.».