Art. 6
Integrazioni all'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385
1. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385,
sono aggiunti i seguenti commi:
«5. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) 2024/1468 che modifica l'art. 13 del regolamento
(UE) 2021/2115, possono essere adottate, a livello nazionale,
regionale o di provincia autonoma, con appositi provvedimenti,
esenzioni specifiche agli obblighi previsti dalle norme BCAA 5, 6, 7
e 9, se e nei limiti in cui siano necessarie per porre rimedio a
problemi specifici nell'applicazione di tali norme e non ostacolino
in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme ai
relativi obiettivi principali.
Le esenzioni specifiche sono limitate in termini di zone di
copertura e sono definite sulla base di criteri oggettivi e non
discriminatori.
Le proposte di esenzioni specifiche sono presentate al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che, in
accordo con AGEA relativamente alle modalita' e agli strumenti di
controllo, le sottopone a preventiva approvazione della Commissione
europea. Dopo l'approvazione, le esenzioni hanno validita' per
l'intera programmazione 2023-2027.
6. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) 2024/1468 in caso di condizioni meteorologiche che impediscano
ai beneficiari di conformarsi alle norme BCAA in un determinato anno,
possono essere previste deroghe temporanee all'attuazione degli
obblighi di specifiche norme di condizionalita'.
Le deroghe temporanee sono limitate, nel tempo e nel loro campo
di applicazione, ai beneficiari o zone colpite dalle condizioni
meteorologiche avverse e sono adottate mediante provvedimenti della
preposta autorita' nazionale o dell'autorita' regionale o provinciale
competente, in quest'ultimo caso previa presentazione all'autorita'
nazionale.
I provvedimenti sono trasmessi ad AGEA Coordinamento nelle
modalita' e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di
consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei
controlli.».