Il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste,  esaminata  la  domanda   intesa   ad   ottenere   la
registrazione della  denominazione  «Fior  di  latte  molisano»  come
denominazione geografica protetta, ai sensi del regolamento  (UE)  n.
2024/1143  del  Parlamento  e  del  Consiglio  dell'11  aprile  2024,
presentata dall'Associazione Fior di  latte  molisano,  acquisito  il
parere favorevole della Regione Molise e a seguito della riunione  di
pubblico accertamento tenutasi il giorno 20  giugno  2024  presso  la
sede dell'Associazione in via  Don  Giuseppe  Mucciardi,  5  -  86020
Campochiaro (CB), provvede come previsto dall'art. 9,  comma  1,  del
decreto  ministeriale  14  ottobre  2013,  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  disciplinare  di
produzione affinche'  ogni  persona  fisica  o  giuridica  avente  un
interesse legittimo e residente sul territorio nazionale  possa  fare
opposizione alla domanda di registrazione. 
    Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate,  relative  alla
domanda   di   registrazione,   dovranno   pervenire   al   Ministero
dell'agricoltura  della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  -
Dipartimento della sovranita' alimentare e  dell'ippica  -  Direzione
generale per la promozione della qualita'  agroalimentare  -  Ufficio
PQA 1  -  via  XX  Settembre  n.  20  -  00187  Roma,  indirizzo  PEC
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o
giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti  sul  territorio
nazionale. 
    Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero  nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche',  se  con  adeguata
documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni  di
cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del  regolamento  (UE)  n.
2024/1143; dimostrano che  la  registrazione  del  nome  proposto  e'
contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29, paragrafo 1 e  2
e all'art. 30 del regolamento (UE)  n.  2024/1143;  dimostra  che  la
registrazione del nome proposto  danneggia  l'esistenza  di  un  nome
omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di
prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque  anni
prima della data di pubblicazione di cui all'art.  15,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 2024/1143; forniscono elementi sulla cui base
si puo' concludere che il nome di cui si chiede la  registrazione  e'
un termine generico. 
    Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la  procedura
prevista dal decreto ministeriale  n.  12511  del  14  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  251
del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta
domanda di registrazione alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  gia'  menzionata  domanda
sara'  notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi  dell'art.  10,
paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, ai  competenti  organi
comunitari.