((Art. 2
Organismo di verifica e controllo
sull'assistenza sanitaria
1. Al fine di rafforzare le attivita' di controllo del Sistema
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS),
di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di
verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato
«Organismo», che opera alle dirette dipendenze del Ministro della
salute e svolge le funzioni gia' attribuite al predetto Sistema,
assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per
le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e
l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2006, che continuano ad
essere esercitate secondo quanto previsto dallo stesso decreto. Le
attivita' dell'Organismo sono realizzate con programmi annuali
secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto di cui al primo
periodo.
2. Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela
degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti
erogati e di superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi
sanitari regionali, l'Organismo puo' esercitare il potere di accesso
presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN),
presso le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici
universitari, presso gli erogatori privati accreditati nonche' presso
tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche
se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le
disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di
prenotazione, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 172, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dei relativi provvedimenti
attuativi. Le risultanze dei controlli effettuati sono comunicate al
Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) di cui
al comma 5, che provvede a valutare i conseguenti interventi. Nello
svolgimento delle suddette funzioni, l'Organismo puo' avvalersi anche
del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3. L'Organismo e' costituito da un ufficio dirigenziale di livello
generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di
cui tre di struttura complessa. Conseguentemente, la dotazione
organica del Ministero della salute e' incrementata, a decorrere dal
1° luglio 2024, di un dirigente di livello generale e di quattro
dirigenti di livello non generale, di cui tre da imputare
all'aliquota sanitaria, alla cui copertura si provvede anche mediante
l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. In sede di
prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui al primo
periodo possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Per le medesime finalita', il Ministero della salute e'
autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unita'
di personale non dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica,
appartenenti all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo
nazionale - Comparto funzioni centrali, mediante procedure di
passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scorrimento
di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove
procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in
deroga alle ordinarie facolta' assunzionali. Nelle more
dell'attuazione delle disposizioni di cui al quarto periodo, il
Ministero della salute si avvale di un contingente fino a un massimo
di 20 unita' di personale non dirigenziale, appartenenti all'area dei
funzionari del Comparto funzioni centrali, scelto tra il personale
delle amministrazioni pubbliche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro
1.001.930 per l'anno 2024 e di euro 2.003.859 annui a decorrere
dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro
160.000 per l'anno 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per l'anno 2024 e
di euro 109.536 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del
lavoro straordinario, nonche' di euro 23.100 per l'anno 2024 e di
euro 46.200 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto.
4. Per le spese di missione di cui al comma 2 e' autorizzata la
spesa di euro 125.000 per l'anno 2024 ed euro 250.000 annui a
decorrere dall'anno 2025.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, istituiscono con specifica
disposizione regionale l'Unita' centrale di gestione dell'assistenza
sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e
coordinata dall'assessore alla sanita' e composta da professionisti
di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione, che
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, a individuare il RUAS, a
cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali
in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria e
quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa, da
adottare con validita' annuale, e al quale non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque
denominati. Il RUAS e' responsabile in ordine al rispetto dei criteri
di efficienza nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni
sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle
liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste
medesime nonche' dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi
contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa e provvede al
controllo sull'avvenuto adempimento. Il RUAS verifica i volumi, i
tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da
effettuare ai sensi del primo periodo e segnala le strutture che non
rispettano i predetti termini per le finalita' di cui al presente
comma, in tema di regolazione contrattuale degli erogatori. Con
cadenza trimestrale, il RUAS redige e invia all'Organismo un rapporto
di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in
ambito aziendale, segnalando le eventuali criticita' e indicando le
azioni correttive eventualmente poste in essere. Il RUAS procede alla
definizione di interventi formativi che garantiscono che
l'accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla permanenza nelle
liste di attesa siano gestite con competenze adeguate da parte degli
operatori incaricati.
6. In caso di mancata individuazione del RUAS entro il termine di
cui al primo periodo del comma 5 o nel caso di ripetute inadempienze
rispetto agli obiettivi di cui al presente decreto, l'Organismo puo'
esercitare i poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati, ai
sensi del presente decreto, alle regioni e al RUAS. Tali poteri
sostitutivi sono attivati previo contraddittorio e con le modalita' e
le procedure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, l'Organismo puo' svolgere
verifiche presso le aziende e gli enti del SSN, presso le aziende
ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli
erogatori privati accreditati nonche' presso tutti gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in
fondazioni, sul rispetto dei criteri di efficienza e di
appropriatezza nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni
sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle
liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste
medesime. A tali fini, l'Organismo si avvale anche dei dati forniti
dall'AGENAS, derivanti dall'utilizzo della Piattaforma nazionale di
cui all'articolo 1 e dalle attivita' di audit svolte dalla stessa
Agenzia ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 1.
7. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 3
e 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro
1.369.777 per l'anno 2024 e a euro 2.659.595 annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, a decorrere dall'anno
2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 288, della
legge 23 dicembre 2005 n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, Supplemento ordinario:
«288. Presso il Ministero della salute, al fine di
verificare che i finanziamenti siano effettivamente
tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di
efficienza ed appropriatezza, e' realizzato un Sistema
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
(SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di
supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione
organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a
cui sono ricondotte le attivita' di cui all'articolo 1,
comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del
sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di
monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche' del
Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006,
sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 172, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, Supplemento ordinario:
«172. Il potere di accesso del Ministro della salute
presso le aziende unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n.
37, e' esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni,
ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere
universitarie ed e' integrato con la potesta' di verifica
dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed
appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e
all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, e
dell'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
Supplemento ordinario:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).».
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a
una qualifica corrispondente e in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E'
richiesto il previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni
dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione
cedente o di personale assunto da meno di tre anni o
qualora la mobilita' determini una carenza di organico
superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a
quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di
differire, per motivate esigenze organizzative, il
passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di
sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio
diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle
aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e
degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo
indeterminato non superiore a 100, per i quali e' comunque
richiesto il previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Al personale della scuola continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le
competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio
sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta
giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997 n. 127, recante «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, Supplemento
ordinario:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
Supplemento ordinario:
«Art. 4-bis. - In deroga a quanto previsto
dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in
attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a
richiesta delle amministrazioni interessate, provvede
all'attribuzione della qualita' di agente di pubblica
sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai
cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada
emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni e integrazioni, e agli altri
agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di
speciali leggi e regolamenti, che risultino:
a) essere maggiorenni;
b) essere in possesso del diploma di scuola media
inferiore;
c) non avere subito condanna a pena detentiva per
delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione;
d) avere il godimento dei diritti civili e politici.
Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per
l'accesso allo specifico impiego per il quale e' richiesta
la qualita' di agente di pubblica sicurezza.
All'atto dell'attribuzione della qualita' di agente di
pubblica sicurezza, l'interessato e' tenuto a prestare
giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o
suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere
fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare
lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di
adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e
diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico
interesse".
L'attribuzione della qualita' di agente di pubblica
sicurezza e' revocata, previa contestazione e nel rispetto
del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare
taluno dei requisiti prescritti, ed e' sospesa nei casi in
cui la legge prevede la sospensione dal servizio o,
comunque, quando nei confronti dell'interessato e' adottato
un provvedimento restrittivo della liberta' personale.
Le disposizioni del presente articolo, si osservano in
tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento
rimettono all'autorita' amministrativa il riconoscimento
della qualita' di agente di pubblica sicurezza, fatte salve
le disposizioni in vigore per la polizia municipale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento ordinario:
«Art. 2. - Omissis.
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.».