((Art. 2 
 
                  Organismo di verifica e controllo 
                      sull'assistenza sanitaria 
 
    
  1. Al fine di rafforzare le  attivita'  di  controllo  del  Sistema
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS),
di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, e' istituito presso il Ministero  della  salute  l'Organismo  di
verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato
«Organismo», che opera alle dirette  dipendenze  del  Ministro  della
salute e svolge le funzioni  gia'  attribuite  al  predetto  Sistema,
assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per
le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h)  e
l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2006, che continuano ad
essere esercitate secondo quanto previsto dallo  stesso  decreto.  Le
attivita'  dell'Organismo  sono  realizzate  con  programmi   annuali
secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto di cui  al  primo
periodo. 
  2. Al fine di promuovere e assicurare la piena ed  efficace  tutela
degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei  finanziamenti
erogati e di superare le divergenze esistenti nei differenti  sistemi
sanitari regionali, l'Organismo puo' esercitare il potere di  accesso
presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale  (SSN),
presso  le  aziende  ospedaliere  universitarie   e   i   policlinici
universitari, presso gli erogatori privati accreditati nonche' presso
tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,  anche
se  trasformati  in  fondazioni,  per  verificare  e  analizzare   le
disfunzioni  emergenti  a  seguito  del  controllo  delle  agende  di
prenotazione, nei limiti di cui  all'articolo  1,  comma  172,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  dei  relativi  provvedimenti
attuativi. Le risultanze dei controlli effettuati sono comunicate  al
Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) di  cui
al comma 5, che provvede a valutare i conseguenti  interventi.  Nello
svolgimento delle suddette funzioni, l'Organismo puo' avvalersi anche
del supporto del Comando Carabinieri  per  la  tutela  della  salute,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. L'Organismo e' costituito da un ufficio dirigenziale di  livello
generale e quattro uffici di livello dirigenziale  non  generale,  di
cui  tre  di  struttura  complessa.  Conseguentemente,  la  dotazione
organica del Ministero della salute e' incrementata, a decorrere  dal
1° luglio 2024, di un dirigente di  livello  generale  e  di  quattro
dirigenti  di  livello  non  generale,  di  cui   tre   da   imputare
all'aliquota sanitaria, alla cui copertura si provvede anche mediante
l'indizione di nuove procedure  concorsuali  pubbliche.  In  sede  di
prima applicazione,  gli  incarichi  dirigenziali  di  cui  al  primo
periodo possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali  di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165. Per le medesime  finalita',  il  Ministero  della  salute  e'
autorizzato a reclutare, nel  biennio  2024-2025,  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unita'
di personale non dirigenziale, nell'ambito della dotazione  organica,
appartenenti all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo
nazionale  -  Comparto  funzioni  centrali,  mediante  procedure   di
passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scorrimento
di  vigenti  graduatorie  di  concorsi  pubblici  o  avvio  di  nuove
procedure concorsuali pubbliche. Le  assunzioni  sono  effettuate  in
deroga   alle   ordinarie   facolta'   assunzionali.    Nelle    more
dell'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  quarto  periodo,  il
Ministero della salute si avvale di un contingente fino a un  massimo
di 20 unita' di personale non dirigenziale, appartenenti all'area dei
funzionari del Comparto funzioni centrali, scelto  tra  il  personale
delle amministrazioni pubbliche. Detto personale e' posto,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi  ordinamenti,  ad  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche. All'atto del  collocamento  fuori  ruolo  e'
reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Per
l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.001.930 per l'anno 2024 e  di  euro  2.003.859  annui  a  decorrere
dall'anno 2025 per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  di  euro
160.000 per l'anno 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per l'anno 2024  e
di euro 109.536 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso  del
lavoro straordinario, nonche' di euro 23.100 per  l'anno  2024  e  di
euro 46.200 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. 
  4. Per le spese di missione di cui al comma  2  e'  autorizzata  la
spesa di euro 125.000  per  l'anno  2024  ed  euro  250.000  annui  a
decorrere dall'anno 2025. 
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,   istituiscono   con   specifica
disposizione regionale l'Unita' centrale di gestione  dell'assistenza
sanitaria  e  dei  tempi  e  delle  liste  di  attesa,  presieduta  e
coordinata dall'assessore alla sanita' e composta  da  professionisti
di area sanitaria e  amministrativa  coinvolti  nella  funzione,  che
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, a individuare il  RUAS,  a
cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e  temporali
in termini di efficacia ed  efficienza  dell'assistenza  sanitaria  e
quelli contenuti nel  Piano  regionale  sulle  liste  di  attesa,  da
adottare con validita' annuale, e al  quale  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spesa o  altri  emolumenti  comunque
denominati. Il RUAS e' responsabile in ordine al rispetto dei criteri
di  efficienza  nell'erogazione  dei  servizi  e  delle   prestazioni
sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione  delle
liste di attesa e dei piani operativi per  il  recupero  delle  liste
medesime nonche' dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi
contenuti nel Piano regionale sulle liste di  attesa  e  provvede  al
controllo sull'avvenuto adempimento. Il RUAS  verifica  i  volumi,  i
tempi di attesa e ogni  altro  dato  necessario  al  monitoraggio  da
effettuare ai sensi del primo periodo e segnala le strutture che  non
rispettano i predetti termini per le finalita'  di  cui  al  presente
comma, in tema  di  regolazione  contrattuale  degli  erogatori.  Con
cadenza trimestrale, il RUAS redige e invia all'Organismo un rapporto
di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in
ambito aziendale, segnalando le eventuali criticita' e  indicando  le
azioni correttive eventualmente poste in essere. Il RUAS procede alla
definizione   di   interventi   formativi   che   garantiscono    che
l'accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla permanenza  nelle
liste di attesa siano gestite con competenze adeguate da parte  degli
operatori incaricati. 
  6. In caso di mancata individuazione del RUAS entro il  termine  di
cui al primo periodo del comma 5 o nel caso di ripetute  inadempienze
rispetto agli obiettivi di cui al presente decreto, l'Organismo  puo'
esercitare i poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati,  ai
sensi del presente decreto, alle  regioni  e  al  RUAS.  Tali  poteri
sostitutivi sono attivati previo contraddittorio e con le modalita' e
le procedure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
Nell'esercizio dei  poteri  sostitutivi,  l'Organismo  puo'  svolgere
verifiche presso le aziende e gli enti del  SSN,  presso  le  aziende
ospedaliere universitarie e i policlinici  universitari,  presso  gli
erogatori privati accreditati nonche' presso tutti  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere  scientifico,  anche  se  trasformati  in
fondazioni,  sul  rispetto   dei   criteri   di   efficienza   e   di
appropriatezza  nell'erogazione  dei  servizi  e  delle   prestazioni
sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione  delle
liste di attesa e dei piani operativi per  il  recupero  delle  liste
medesime. A tali fini, l'Organismo si avvale anche dei  dati  forniti
dall'AGENAS, derivanti dall'utilizzo della Piattaforma  nazionale  di
cui all'articolo 1 e dalle attivita' di  audit  svolte  dalla  stessa
Agenzia ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 1. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi  3
e 4, non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari  a  euro
1.369.777 per l'anno 2024  e  a  euro  2.659.595  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, a  decorrere  dall'anno
2025,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 288, della
          legge 23 dicembre 2005 n. 266, recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2006),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, Supplemento ordinario: 
              «288. Presso il Ministero  della  salute,  al  fine  di
          verificare  che  i   finanziamenti   siano   effettivamente
          tradotti in servizi per i  cittadini,  secondo  criteri  di
          efficienza ed  appropriatezza,  e'  realizzato  un  Sistema
          nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
          (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di
          supporto per l'analisi delle  disfunzioni  e  la  revisione
          organizzativa   (SAR),   di   cui   all'articolo   2    del
          decreto-legge 29  agosto  1984,  n.  528,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  ottobre  1984,  n.  733,  e
          all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n.  37,  ed  a
          cui sono ricondotte le attivita'  di  cui  all'articolo  1,
          comma 172, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  del
          sistema di garanzia  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
          legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  del  sistema  di
          monitoraggio configurato dall'articolo 87  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,   e   successive   modificazioni,
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche'  del
          Comitato  di  cui  all'articolo  9  della   citata   intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto  del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da emanare entro  il  31  marzo  2006,
          sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 172, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005)», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, Supplemento ordinario: 
              «172. Il potere di accesso del  Ministro  della  salute
          presso le aziende unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende
          ospedaliere  di  cui   all'articolo   2,   comma   6,   del
          decreto-legge 29  agosto  1984,  n.  528,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  ottobre  1984,  n.  733,  e
          all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio  1989,  n.
          37, e' esteso a tutti gli Istituti di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico, anche se trasformati in  fondazioni,
          ai policlinici  universitari  e  alle  aziende  ospedaliere
          universitarie ed e' integrato con la potesta'  di  verifica
          dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed
          appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo  1,  comma  6,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
          novembre 2001, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  33   dell'8   febbraio   2002,   e
          all'articolo 54 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  comma  6,  e
          dell'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle   dipendenze   delle    amministrazioni    pubbliche»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          Supplemento ordinario: 
              «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -
          (Omissis). 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              (Omissis).». 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire
          posti vacanti in organico  mediante  passaggio  diretto  di
          dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,  appartenenti  a
          una qualifica corrispondente e  in  servizio  presso  altre
          amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.  E'
          richiesto  il  previo   assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza  nel  caso  in  cui  si  tratti  di  posizioni
          dichiarate motivatamente  infungibili  dall'amministrazione
          cedente o di personale  assunto  da  meno  di  tre  anni  o
          qualora la mobilita'  determini  una  carenza  di  organico
          superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente  a
          quella del richiedente. E' fatta salva la  possibilita'  di
          differire,  per   motivate   esigenze   organizzative,   il
          passaggio diretto del dipendente  fino  ad  un  massimo  di
          sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza  di  passaggio
          diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
          periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle
          aziende e degli enti del  servizio  sanitario  nazionale  e
          degli enti locali con  un  numero  di  dipendenti  a  tempo
          indeterminato non superiore a 100, per i quali e'  comunque
          richiesto  il  previo   assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza.  Al  personale  della  scuola  continuano  ad
          applicarsi  le  disposizioni   vigenti   in   materia.   Le
          amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e  le
          competenze professionali richieste, pubblicano sul  proprio
          sito istituzionale, per un periodo  pari  almeno  a  trenta
          giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono
          ricoprire attraverso  passaggio  diretto  di  personale  di
          altre amministrazioni, con  indicazione  dei  requisiti  da
          possedere. In via sperimentale e fino  all'introduzione  di
          nuove  procedure  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard di personale delle amministrazioni pubbliche,  per
          il  trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di   differenti
          ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
          non  e'   richiesto   l'assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza, la quale dispone il trasferimento  entro  due
          mesi dalla richiesta dell'amministrazione di  destinazione,
          fatti salvi i termini per il preavviso e a  condizione  che
          l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale  di
          posti    vacanti    superiore    all'amministrazione     di
          appartenenza. 
              1.1. Per gli enti locali con un  numero  di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al  comma
          1 e' da considerare all'esito della  mobilita'  e  riferita
          alla dotazione organica dell'ente. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022,  ai  fini  di
          cui al comma 1 e in ogni caso  di  avvio  di  procedure  di
          mobilita', le amministrazioni provvedono  a  pubblicare  il
          relativo avviso in una apposita sezione del  Portale  unico
          del reclutamento di cui all'articolo 35-ter.  Il  personale
          interessato a partecipare alle predette procedure invia  la
          propria candidatura, per qualsiasi  posizione  disponibile,
          previa registrazione  nel  Portale  corredata  del  proprio
          curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.  Dalla
          presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              1-quinquies. Per il personale  non  dirigenziale  delle
          amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle
          autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
          all'articolo 70,  comma  4,  i  comandi  o  distacchi  sono
          consentiti esclusivamente nel limite del 25 per  cento  dei
          posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
          cui al presente articolo. La disposizione di cui  al  primo
          periodo non si applica ai comandi o distacchi  obbligatori,
          previsti da  disposizioni  di  legge,  ivi  inclusi  quelli
          relativi agli uffici di diretta collaborazione,  nonche'  a
          quelli relativi alla  partecipazione  ad  organi,  comunque
          denominati,  istituiti  da   disposizioni   legislative   o
          regolamentari che prevedono la partecipazione di  personale
          di amministrazioni diverse, nonche' ai  comandi  presso  le
          sedi territoriali dei ministeri,  o  presso  le  Unioni  di
          comuni per i Comuni che ne fanno parte. 
              2.  Nell'ambito  dei  rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311". 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
          legge 15 maggio 1997 n. 127, recante «Misure urgenti per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17  maggio  1997,  n.  127,  Supplemento
          ordinario: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - Omissis. 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  4-bis  del  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635,  recante  «Approvazione  del
          regolamento per l'esecuzione  del  testo  unico  18  giugno
          1931,  n.  773,  delle  leggi   di   pubblica   sicurezza»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
          Supplemento ordinario: 
              «Art.  4-bis.   -   In   deroga   a   quanto   previsto
          dall'articolo  43  del  testo  unico  della   legge   sugli
          ufficiali ed agenti di pubblica  sicurezza,  approvato  con
          regio decreto 31 agosto  1907,  n.  690,  il  prefetto,  in
          attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed  a
          richiesta  delle  amministrazioni   interessate,   provvede
          all'attribuzione  della  qualita'  di  agente  di  pubblica
          sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai
          cantonieri di cui all'articolo 12 del codice  della  strada
          emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  agli  altri
          agenti  destinati  all'esecuzione  ed   all'osservanza   di
          speciali leggi e regolamenti, che risultino: 
                a) essere maggiorenni; 
                b) essere in possesso del  diploma  di  scuola  media
          inferiore; 
                c) non avere subito condanna  a  pena  detentiva  per
          delitto non colposo e non essere stato sottoposto a  misura
          di prevenzione; 
                d) avere il godimento dei diritti civili e politici. 
              Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti  per
          l'accesso allo specifico impiego per il quale e'  richiesta
          la qualita' di agente di pubblica sicurezza. 
              All'atto dell'attribuzione della qualita' di agente  di
          pubblica sicurezza,  l'interessato  e'  tenuto  a  prestare
          giuramento,  in  deroga  all'articolo   231   del   decreto
          legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto  o
          suo delegato, con la seguente  formula:  "Giuro  di  essere
          fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare
          lealmente le  leggi  dello  Stato  e  delle  regioni  e  di
          adempiere  alle  funzioni  affidatemi   con   coscienza   e
          diligenza e con l'unico intento di perseguire  il  pubblico
          interesse". 
              L'attribuzione della qualita'  di  agente  di  pubblica
          sicurezza e' revocata, previa contestazione e nel  rispetto
          del principio del contraddittorio, qualora venga a  mancare
          taluno dei requisiti prescritti, ed e' sospesa nei casi  in
          cui  la  legge  prevede  la  sospensione  dal  servizio  o,
          comunque, quando nei confronti dell'interessato e' adottato
          un provvedimento restrittivo della liberta' personale. 
              Le disposizioni del presente articolo, si osservano  in
          tutti i casi in cui disposizioni di legge o di  regolamento
          rimettono all'autorita'  amministrativa  il  riconoscimento
          della qualita' di agente di pubblica sicurezza, fatte salve
          le disposizioni in vigore per la polizia municipale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 361, della
          legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2008)»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento ordinario: 
              «Art. 2. - Omissis. 
              361. Per  le  transazioni  da  stipulare  con  soggetti
          talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o  da  anemie
          ereditarie,   emofilici    ed    emotrasfusi    occasionali
          danneggiati  da  trasfusione  con  sangue  infetto   o   da
          somministrazione di  emoderivati  infetti  e  con  soggetti
          danneggiati  da   vaccinazioni   obbligatorie   che   hanno
          instaurato azioni di risarcimento danni  tuttora  pendenti,
          e' autorizzata la spesa di 180  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2008.».