Art. 3
Disposizioni per l'((adeguamento)) del sistema di prenotazione delle
prestazioni sanitarie ((e norme in materia di assunzioni))
1. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati
ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di
prenotazione (CUP) che e' unico a livello regionale o
infra-regionale((, secondo le seguenti modalita' di accesso alle
prestazioni:
a) presa in carico della cronicita' e della fragilita'
conseguenti a malattie croniche e degenerative e a malattie rare, con
programmazione diretta e senza intermediazione dell'assistito o chi
per esso degli accessi alle prestazioni coerenti con il piano
personalizzato di assistenza;
b) prenotazione al CUP unico a valenza regionale da parte
dell'assistito o chi per esso di prestazioni necessitate da sintomi,
segni ed eventi di tipo acuto che richiedono un approfondimento
diagnostico o terapeutico;
c) accesso diretto per la malattia mentale e da dipendenze
patologiche e per le prestazioni di assistenza consultoriale;
d) accesso a chiamata all'interno di progetti di screening su
popolazione bersaglio per la diagnosi precoce di patologie
oncologiche o di altra natura cronico-degenerativa)).
2. Ai fini di cui al comma 1, la piena interoperabilita' dei centri
di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti
CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di
nullita', per la stipula degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, in coerenza con le previsioni di cui all'allegato B al decreto
del Ministro della salute 19 dicembre 2022, recante «Valutazione in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attivita'
erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le
strutture sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del
31 dicembre 2022.
3. L'implementazione, da parte delle strutture sanitarie private
((accreditate)), di una piena interoperabilita' del proprio sistema
di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP
costituisce specifico elemento di valutazione, nell'ambito delle
procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992
e del predetto decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022.
((3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono riconoscere un punteggio aggiuntivo, nelle procedure
concorsuali per l'assunzione presso le predette amministrazioni, a
favore del personale che ha prestato servizio per la realizzazione
delle attivita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176)).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuovono l'attivazione di soluzioni digitali per prenotare e
disdire l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket,
ove previsto.
((4-bis. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati
ospedalieri e ambulatoriali devono garantire la piena trasparenza
delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi
posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie. Tale
adempimento costituisce elemento contrattuale qualificante)).
5. Il CUP attiva un sistema di disdetta delle prenotazioni, per
ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione, per
richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione
effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima
dell'erogazione della prestazione, anche da remoto, nonche' sistemi
di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le
indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a
livello nazionale, adottate con decreto del Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. L'inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari
dello sviluppo del CUP di una regione, definitivamente accertata,
costituisce illecito professionale grave ai sensi dell'articolo 95,
comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'esclusione e' disposta
dalle gare avviate in qualsiasi regione e l'operatore economico non
puo' avvalersi della possibilita' prevista dall'articolo 96, commi 2,
3, 4, 5 e 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
((7. Nelle Linee di indirizzo di cui al comma 5 sono altresi'
disciplinate le ipotesi in cui l'assistito, anche se esente, che non
si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i
casi di forza maggiore e impossibilita' sopravvenuta, e' tenuto al
pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota
ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti
alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non
usufruita)).
8. Nell'ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative
e oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria
regionale, deve essere definito e garantito l'accesso alle
prestazioni presenti nei percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende
dedicate. La gestione di tali agende puo' essere effettuata
direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura
appositamente dedicata della ASL di appartenenza.
9. E' fatto divieto alle aziende sanitarie e ospedaliere di
sospendere o chiudere le attivita' di prenotazione di cui
all'articolo 1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In
caso di violazione di tale divieto, per i fatti commessi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 1, comma 284, primo e secondo
periodo, della legge n. 266 del 2005, raddoppiate nel minimo e nel
massimo edittale.
10. Nell'eventualita' che i tempi previsti dalle classi di
priorita' individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di
attesa ((per il triennio)) 2019-2021 non possano essere rispettati,
le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle
prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all'articolo
1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, attraverso
l'utilizzo dell'attivita' libero-professionale intramuraria, delle
prestazioni ((aggiuntive o)) del sistema privato accreditato, sulla
base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle
aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui al
primo periodo, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare
e di responsabilita' erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia
imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti
dell'assistito.
((10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal
comma 10, anche allo scopo di esplicitare le modalita' applicative
degli interventi ivi previsti, nonche' nel limite di spesa di cui al
medesimo comma 10, le misure da adottare in caso di superamento dei
tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli
assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota di
partecipazione alla spesa sanitaria, possono consistere in:
a) ridefinizione qualitativa e quantitativa dei volumi di
attivita' e della tipologia delle prestazioni delle strutture
pubbliche e private accreditate, mediante rivisitazione dell'accordo
contrattuale ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
b) riprogrammazione delle ore di medicina specialistica
ambulatoriale interna;
c) richiesta di prestazioni, in via eccezionale e temporanea, ad
integrazione dell'attivita' istituzionale, da parte delle aziende ai
propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di
acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza
di organico e impossibilita' anche momentanea di coprire i relativi
posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo
con le equipe interessate;
d) incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni gia'
in servizio o attivazione di nuove ore di specialistica ambulatoriale
interna con stipulazione di rapporti convenzionali finalizzati alla
riduzione dei tempi di attesa)).
11. Per le finalita' di cui al comma 10, il Ministero della salute,
con riferimento al 30 giugno 2024, provvede al monitoraggio
dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le predette risorse non possono
essere utilizzate per finalita' diverse e, ove non utilizzate, sono
accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare
le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici
piani operativi regionali, da redigersi secondo ((criteri e direttive
convenuti)) con apposito protocollo di intesa tra il Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze((,)) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento ((e di Bolzano)), entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
((11-bis. All'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, le parole: «possono stipulare, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale,
contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4
anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato
assunto con le modalita' previste per il corrispondente personale del
Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti:
«possono assumere dirigenti medici e sanitari, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, della disciplina prevista dagli
articoli da 15 a 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e della contrattazione collettiva nazionale dell'Area
sanita'» e le parole: «Detto personale e' assoggettato alla
disciplina sul rapporto di lavoro esclusivo di cui all'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» sono
soppresse)).
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 8-quater e
8-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
502, recante «Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1992, n. 305, Supplemento ordinario:
«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1.
L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai
professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle
organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla
loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita'
rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le
funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario
regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio
dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le
strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le
condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
strutture private non lucrative di cui all'articolo 1,
comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della
soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le
risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da
parte delle singole strutture sanitarie, e alla
funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la
determinazione dei limiti entro i quali sia possibile
accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate
garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed
alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei
servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a
programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a
programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli
esterni sulla appropriatezza e sulla qualita' delle
prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e
degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita'
svolta e alla formulazione di proposte rispetto
all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione
e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per
la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione
degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle
lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori
relativi all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali
dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle
evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima
e le unita' operative e le altre strutture complesse delle
aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture
sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al
fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma
3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali
attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio
sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non
superiore a quello previsto dagli indirizzi della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale
limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si
procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.».
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le unita'
sanitarie locali definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate per
l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis. - 2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020
n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre
2020, n. 269, Edizione straordinaria:
«Art. 20 (Istituzione del servizio nazionale di
risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria). - 1. Il
Ministero della salute svolge attivita' di tracciamento dei
contatti e sorveglianza sanitaria nonche' di informazione e
accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza
delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il
Ministero della salute attiva un servizio nazionale di
supporto telefonico e telematico alle persone risultate
positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti
cosi' come definiti dalla circolare del Ministero della
salute n. 18584 del 29 maggio 2020, e successivi
aggiornamenti, con soggetti risultati positivi o che hanno
ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione
«Immuni» di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2020, n. 70.
2. Il Ministro della salute puo' delegare la disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui
al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di
cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, oppure provvedervi con proprio decreto.
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e
3.000.000 di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2020, n. 70, le attivita' dirette a garantire lo sviluppo,
l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e
dell'applicazione "Immuni", di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono
realizzate dalla competente struttura per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.».
- Si riporta il testo degli articoli 95, comma 1,
lettera e) e 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, Supplemento ordinario:
«Art. 95 (Cause di esclusione non automatica). - 1. La
stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla
procedura un operatore economico qualora accerti:
(Omissis);
e) che l'offerente abbia commesso un illecito
professionale grave, tale da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita', dimostrato dalla stazione
appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono
indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti
professionali, nonche' i mezzi adeguati a dimostrare i
medesimi.
(Omissis).».
«Art. 96 (Disciplina dell'esclusione). - (Omissis).
2. L'operatore economico che si trovi in una delle
situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6,
e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non e' escluso
se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del
presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi
3 o 4 del presente articolo.
3. Se la causa di esclusione si e' verificata prima
della presentazione dell'offerta, l'operatore economico,
contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione
appaltante e, alternativamente:
a) comprova di avere adottato le misure di cui al
comma 6;
b) comprova l'impossibilita' di adottare tali misure
prima della presentazione dell'offerta e successivamente
ottempera ai sensi del comma 4.
4. Se la causa di esclusione si e' verificata
successivamente alla presentazione dell'offerta,
l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al
comma 6.
5. In nessun caso l'aggiudicazione puo' subire
dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al
comma 6.
6. Un operatore economico che si trovi in una delle
situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6,
e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, puo' fornire
prova del fatto che le misure da lui adottate sono
sufficienti a dimostrare la sua affidabilita'. Se tali
misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente
adottate, esso non e' escluso dalla procedura d'appalto. A
tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito
o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato
dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le
circostanze in modo globale collaborando attivamente con le
autorita' investigative e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le
misure adottate dagli operatori economici sono valutate
considerando la gravita' e le particolari circostanze del
reato o dell'illecito, nonche' la tempestivita' della loro
assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure
siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni
all'operatore economico.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 282 e 284,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, Supplemento ordinario:
«Omissis.
282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere e' vietato
sospendere le attivita' di prenotazione delle prestazioni
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le
associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti,
operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco
previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione
dell'erogazione delle prestazioni e' legata a motivi
tecnici, informando successivamente, con cadenza
semestrale, il Ministero della salute secondo quanto
disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
Omissis.
284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al
divieto di cui al comma 282 e' applicata la sanzione
amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di
6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni
all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' applicata la sanzione
amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di
20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui
al presente comma, secondo i criteri fissati dalla
Commissione prevista dal comma 283.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 232 e 233,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303,
Supplemento ordinario:
«232. Per garantire la completa attuazione dei propri
Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure
previste dai commi da 218 a 222 del presente articolo e
possono coinvolgere anche le strutture private accreditate,
in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dal comma 233 del presente articolo. Per
l'attuazione delle finalita' di cui al presente comma le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per
cento del livello di finanziamento indistinto del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato per l'anno 2024.
233. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione
delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli
essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminato nel valore
della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1
punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali
per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere
dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio
economico e finanziario del servizio sanitario regionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 15, del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante
«Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30
novembre 1998, n. 419», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 2000, n. 8, Supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Norme in materia di personale). - (Omissis).
15. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), per esigenze assistenziali cui non possono far fronte
con l'organico funzionale di cui al comma 1, possono
assumere dirigenti medici e sanitari, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli
enti del Servizio sanitario nazionale, della disciplina
prevista dagli articoli da 15 a 15-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della
contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanita'. E'
fatto divieto all'universita' di assumere personale medico
o sanitario laureato con compiti esclusivamente
assistenziali. Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella
forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il
personale medico, veterinario e sanitario gia' assunto con
le modalita' stabilite per la dirigenza medica e sanitaria
del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto
dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico
ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva
della dirigenza dell'area sanita' (ex area IV del Servizio
sanitario nazionale).».