Art. 3 
 
Disposizioni per l'((adeguamento)) del sistema di prenotazione  delle
  prestazioni sanitarie ((e norme in materia di assunzioni)) 
 
  1. Gli erogatori  pubblici  e  gli  erogatori  privati  accreditati
ospedalieri  e  ambulatoriali  afferiscono   al   Centro   unico   di
prenotazione   (CUP)   che   e'   unico   a   livello   regionale   o
infra-regionale((, secondo le  seguenti  modalita'  di  accesso  alle
prestazioni: 
    a)  presa  in  carico  della  cronicita'   e   della   fragilita'
conseguenti a malattie croniche e degenerative e a malattie rare, con
programmazione diretta e senza intermediazione dell'assistito  o  chi
per esso  degli  accessi  alle  prestazioni  coerenti  con  il  piano
personalizzato di assistenza; 
    b) prenotazione  al  CUP  unico  a  valenza  regionale  da  parte
dell'assistito o chi per esso di prestazioni necessitate da  sintomi,
segni ed eventi di  tipo  acuto  che  richiedono  un  approfondimento
diagnostico o terapeutico; 
    c) accesso diretto  per  la  malattia  mentale  e  da  dipendenze
patologiche e per le prestazioni di assistenza consultoriale; 
    d) accesso a chiamata all'interno di  progetti  di  screening  su
popolazione  bersaglio  per  la   diagnosi   precoce   di   patologie
oncologiche o di altra natura cronico-degenerativa)). 
  2. Ai fini di cui al comma 1, la piena interoperabilita' dei centri
di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i  competenti
CUP  territoriali  costituisce  condizione  preliminare,  a  pena  di
nullita',  per  la  stipula  degli  accordi   contrattuali   di   cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, in coerenza con le previsioni di cui all'allegato B  al  decreto
del Ministro della salute 19 dicembre 2022, recante  «Valutazione  in
termini di qualita',  sicurezza  ed  appropriatezza  delle  attivita'
erogate per l'accreditamento e per gli accordi  contrattuali  con  le
strutture sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305  del
31 dicembre 2022. 
  3. L'implementazione, da parte delle  strutture  sanitarie  private
((accreditate)), di una piena interoperabilita' del  proprio  sistema
di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei  CUP
costituisce specifico  elemento  di  valutazione,  nell'ambito  delle
procedure di  rilascio  da  parte  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale  ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del  1992
e del predetto decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022. 
  ((3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
possono  riconoscere  un  punteggio   aggiuntivo,   nelle   procedure
concorsuali per l'assunzione presso le  predette  amministrazioni,  a
favore del personale che ha prestato servizio  per  la  realizzazione
delle attivita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176)). 
  4. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
promuovono  l'attivazione  di  soluzioni  digitali  per  prenotare  e
disdire l'appuntamento autonomamente e per il pagamento  del  ticket,
ove previsto. 
  ((4-bis. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati
ospedalieri e ambulatoriali devono  garantire  la  piena  trasparenza
delle agende in ordine alle prenotazioni  effettuate  e  ai  relativi
posti a disposizione  per  le  singole  prestazioni  sanitarie.  Tale
adempimento costituisce elemento contrattuale qualificante)). 
  5. Il CUP attiva un sistema di  disdetta  delle  prenotazioni,  per
ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione,  per
richiedere  la  conferma  o  la  cancellazione   della   prenotazione
effettuata,  da  effettuarsi  almeno  due  giorni  lavorativi   prima
dell'erogazione della prestazione, anche da remoto,  nonche'  sistemi
di  ottimizzazione  delle  agende   di   prenotazione,   secondo   le
indicazioni tecniche contenute  in  linee  di  indirizzo  omogenee  a
livello nazionale, adottate con decreto del  Ministro  della  salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. L'inadempienza contrattuale da  parte  dei  soggetti  affidatari
dello sviluppo del CUP di  una  regione,  definitivamente  accertata,
costituisce illecito professionale grave ai sensi  dell'articolo  95,
comma 1, lettera e), del codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.  L'esclusione  e'  disposta
dalle gare avviate in qualsiasi regione e l'operatore  economico  non
puo' avvalersi della possibilita' prevista dall'articolo 96, commi 2,
3, 4, 5 e 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. 
  ((7. Nelle Linee di indirizzo di  cui  al  comma  5  sono  altresi'
disciplinate le ipotesi in cui l'assistito, anche se esente, che  non
si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi  i
casi di forza maggiore e impossibilita' sopravvenuta,  e'  tenuto  al
pagamento all'erogatore pubblico o privato  accreditato  della  quota
ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle  norme  vigenti
alla data dell'appuntamento,  per  la  prestazione  prenotata  e  non
usufruita)). 
  8. Nell'ambito della gestione delle patologie  cronico-degenerative
e oncologiche, al fine di  ottimizzare  la  programmazione  sanitaria
regionale,  deve  essere  definito   e   garantito   l'accesso   alle
prestazioni             presenti             nei             percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali   (PDTA),   attraverso   agende
dedicate.  La  gestione  di  tali  agende  puo'   essere   effettuata
direttamente dallo  specialista  di  riferimento  o  dalla  struttura
appositamente dedicata della ASL di appartenenza. 
  9. E'  fatto  divieto  alle  aziende  sanitarie  e  ospedaliere  di
sospendere  o  chiudere  le  attivita'   di   prenotazione   di   cui
all'articolo 1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  In
caso di violazione di tale divieto, per i fatti commessi a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le
sanzioni  previste  dall'articolo  1,  comma  284,  primo  e  secondo
periodo, della legge n. 266 del 2005, raddoppiate nel  minimo  e  nel
massimo edittale. 
  10.  Nell'eventualita'  che  i  tempi  previsti  dalle  classi   di
priorita' individuate nel Piano Nazionale di Governo delle  liste  di
attesa ((per il triennio)) 2019-2021 non possano  essere  rispettati,
le  direzioni  generali  aziendali  garantiscono  l'erogazione  delle
prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di  cui  all'articolo
1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n.  213,  attraverso
l'utilizzo dell'attivita'  libero-professionale  intramuraria,  delle
prestazioni ((aggiuntive o)) del sistema privato  accreditato,  sulla
base della tariffa nazionale  vigente.  I  direttori  generali  delle
aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui  al
primo periodo, anche ai fini dell'esercizio dell'azione  disciplinare
e di responsabilita' erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia
imputabile la mancata  erogazione  della  prestazione  nei  confronti
dell'assistito. 
  ((10-bis. Ai fini dell'attuazione  delle  disposizioni  recate  dal
comma 10, anche allo scopo di esplicitare  le  modalita'  applicative
degli interventi ivi previsti, nonche' nel limite di spesa di cui  al
medesimo comma 10, le misure da adottare in caso di  superamento  dei
tempi massimi  stabiliti,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  degli
assistiti,  se  non   quelli   dovuti   come   eventuale   quota   di
partecipazione alla spesa sanitaria, possono consistere in: 
    a)  ridefinizione  qualitativa  e  quantitativa  dei  volumi   di
attivita'  e  della  tipologia  delle  prestazioni  delle   strutture
pubbliche e private accreditate, mediante rivisitazione  dell'accordo
contrattuale  ai  sensi   dell'articolo   8-quinquies   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
    b)  riprogrammazione  delle   ore   di   medicina   specialistica
ambulatoriale interna; 
    c) richiesta di prestazioni, in via eccezionale e temporanea,  ad
integrazione dell'attivita' istituzionale, da parte delle aziende  ai
propri dirigenti allo scopo di  ridurre  le  liste  di  attesa  o  di
acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di  carenza
di organico e impossibilita' anche momentanea di coprire  i  relativi
posti con personale in possesso dei requisiti di  legge,  in  accordo
con le equipe interessate; 
    d) incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni  gia'
in servizio o attivazione di nuove ore di specialistica ambulatoriale
interna con stipulazione di rapporti convenzionali  finalizzati  alla
riduzione dei tempi di attesa)). 
  11. Per le finalita' di cui al comma 10, il Ministero della salute,
con  riferimento  al  30  giugno  2024,  provvede   al   monitoraggio
dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232  e  233,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le predette risorse non possono
essere utilizzate per finalita' diverse e, ove non  utilizzate,  sono
accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per  attuare
le misure di recupero delle  liste  di  attesa  attraverso  specifici
piani operativi regionali, da redigersi secondo ((criteri e direttive
convenuti)) con apposito protocollo di intesa tra il Ministero  della
salute,  di  concerto  con  il  Ministero   dell'economia   e   delle
finanze((,)) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento ((e di  Bolzano)),  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  ((11-bis. All'articolo 5, comma  15,  del  decreto  legislativo  21
dicembre 1999, n. 517, le parole: «possono  stipulare,  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti in materia  di  spesa  per  il  personale,
contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a  4
anni, non rinnovabili, con  personale  medico  o  sanitario  laureato
assunto con le modalita' previste per il corrispondente personale del
Servizio  sanitario  nazionale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«possono assumere dirigenti medici e  sanitari,  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  della  disciplina   prevista   dagli
articoli da 15 a 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  e  della  contrattazione  collettiva  nazionale   dell'Area
sanita'»  e  le  parole:  «Detto  personale  e'   assoggettato   alla
disciplina sul rapporto  di  lavoro  esclusivo  di  cui  all'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502»  sono
soppresse)). 
  12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  8-quater  e
          8-quinquies, del decreto legislativo 30  dicembre  1992  n.
          502,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge  23  ottobre
          1992, n.  421»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1992, n. 305, Supplemento ordinario: 
              «Art. 8-quater  (Accreditamento  istituzionale).  -  1.
          L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla  regione
          alle strutture  autorizzate,  pubbliche  o  private  ed  ai
          professionisti che  ne  facciano  richiesta,  nonche'  alle
          organizzazioni  pubbliche   e   private   autorizzate   per
          l'erogazione di  cure  domiciliari,  subordinatamente  alla
          loro rispondenza ai requisiti ulteriori di  qualificazione,
          alla  loro  funzionalita'  rispetto   agli   indirizzi   di
          programmazione   regionale   e   alla   verifica   positiva
          dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
          individuare i criteri per la verifica  della  funzionalita'
          rispetto alla  programmazione  nazionale  e  regionale,  la
          regione definisce il fabbisogno di  assistenza  secondo  le
          funzioni  sanitarie   individuate   dal   Piano   sanitario
          regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
          assistenza,  nonche'  gli  eventuali  livelli   integrativi
          locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
          cui  all'articolo  9.  La  regione  provvede  al   rilascio
          dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a  tutte  le
          strutture  pubbliche  ed  equiparate  che   soddisfano   le
          condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
          strutture private non  lucrative  di  cui  all'articolo  1,
          comma 18, e alle strutture private lucrative. 
              2. La qualita' di soggetto accreditato non  costituisce
          vincolo per le aziende e gli enti  del  servizio  sanitario
          nazionale   a   corrispondere   la   remunerazione    delle
          prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
          di cui  all'articolo  8-quinquies.  I  requisiti  ulteriori
          costituiscono presupposto per  l'accreditamento  e  vincolo
          per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
          di  attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'   come
          definiti dall'articolo 8-quinquies. 
              3. Con atto di indirizzo e  coordinamento  emanato,  ai
          sensi dell'articolo 8 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.  229,  sentiti
          l'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,  il  Consiglio
          superiore di sanita', e,  limitatamente  all'accreditamento
          dei professionisti, la  Federazione  nazionale  dell'ordine
          dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono  definiti  i
          criteri generali uniformi per: 
                a)  la  definizione  dei  requisiti   ulteriori   per
          l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  per   conto   del
          Servizio  sanitario  nazionale  da  parte  delle  strutture
          sanitarie  e  dei  professionisti,  nonche'   la   verifica
          periodica di tali attivita'; 
                b) la valutazione della rispondenza  delle  strutture
          al fabbisogno,  tenendo  conto  anche  del  criterio  della
          soglia minima di efficienza  che,  compatibilmente  con  le
          risorse regionali disponibili,  deve  esser  conseguita  da
          parte   delle   singole   strutture   sanitarie,   e   alla
          funzionalita' della programmazione  regionale,  inclusa  la
          determinazione dei  limiti  entro  i  quali  sia  possibile
          accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
          fabbisogno programmato, in modo da  assicurare  un'efficace
          competizione tra le strutture accreditate; 
                c) le procedure ed  i  termini  per  l'accreditamento
          delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa  la
          possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso  di  esito
          negativo  e  di  prescrizioni   contestate   dal   soggetto
          richiedente nonche' la  verifica  periodica  dei  requisiti
          ulteriori e le procedure da adottarsi in caso  di  verifica
          negativa. 
              4. L'atto di indirizzo e coordinamento e'  emanato  nel
          rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: 
                a) garantire l'eguaglianza  fra  tutte  le  strutture
          relativamente  ai  requisiti  ulteriori  richiesti  per  il
          rilascio  dell'accreditamento  e  per   la   sua   verifica
          periodica; 
                b)  garantire  il  rispetto   delle   condizioni   di
          incompatibilita'  previste  dalla  vigente  normativa   nel
          rapporto di lavoro con il personale comunque  impegnato  in
          tutte le strutture; 
                c) assicurare  che  tutte  le  strutture  accreditate
          garantiscano   dotazioni   strumentali    e    tecnologiche
          appropriate per  quantita',  qualita'  e  funzionalita'  in
          relazione alla tipologia  delle  prestazioni  erogabili  ed
          alle  necessita'  assistenziali  degli   utilizzatori   dei
          servizi; 
                d)  garantire  che  tutte  le  strutture  accreditate
          assicurino adeguate condizioni di  organizzazione  interna,
          con specifico riferimento  alla  dotazione  quantitativa  e
          alla    qualificazione    professionale    del    personale
          effettivamente impiegato; 
                e) prevedere  la  partecipazione  della  struttura  a
          programmi di accreditamento professionale tra pari; 
                f) prevedere  la  partecipazione  degli  operatori  a
          programmi  di  valutazione   sistematica   e   continuativa
          dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della  loro
          qualita', interni alla struttura e interaziendali; 
                g) prevedere l'accettazione del sistema di  controlli
          esterni  sulla  appropriatezza  e  sulla   qualita'   delle
          prestazioni  erogate,  definito  dalla  regione  ai   sensi
          dell'articolo 8-octies; 
                h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini  e
          degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita'
          svolta   e   alla   formulazione   di   proposte   rispetto
          all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche'  l'adozione
          e l'utilizzazione sistematica della carta dei  servizi  per
          la comunicazione con i  cittadini,  inclusa  la  diffusione
          degli esiti  dei  programmi  di  valutazione  di  cui  alle
          lettere e) ed f); 
                i)  disciplinare  l'esternalizzazione   dei   servizi
          sanitari direttamente connessi all'assistenza al  paziente,
          prevedendola esclusivamente verso soggetti  accreditati  in
          applicazione dei medesimi criteri  o  di  criteri  comunque
          equivalenti a quelli adottati per i  servizi  interni  alla
          struttura, secondo quanto previsto  dal  medesimo  atto  di
          indirizzo e coordinamento; 
                l)    indicare    i    requisiti    specifici     per
          l'accreditamento di funzioni di particolare  rilevanza,  in
          relazione  alla  complessita'  organizzativa  e  funzionale
          della struttura, alla  competenza  e  alla  esperienza  del
          personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
          o in relazione all'attuazione  degli  obiettivi  prioritari
          definiti dalla programmazione nazionale; 
                m) definire criteri per la selezione degli indicatori
          relativi all'attivita' svolta ed ai suoi  risultati  finali
          dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base  alle
          evidenze scientifiche disponibili; 
                n)   definire   i   termini   per   l'adozione    dei
          provvedimenti  attuativi  regionali  e  per   l'adeguamento
          organizzativo delle strutture gia' autorizzate; 
                o)  indicare   i   requisiti   per   l'accreditamento
          istituzionale dei professionisti, anche in  relazione  alla
          specifica esperienza professionale maturata  e  ai  crediti
          formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
          continua di cui all'articolo 16-ter; 
                p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima
          e le unita' operative e le altre strutture complesse  delle
          aziende  di  cui  agli  articoli  3  e  4,  in  base   alla
          consistenza   delle   risorse   umane,    tecnologiche    e
          finanziarie, al  grado  di  autonomia  finanziaria  e  alla
          complessita' dell'organizzazione interna; 
                q) prevedere  l'estensione  delle  norme  di  cui  al
          presente   comma   alle   attivita'   e   alle    strutture
          sociosanitarie, ove compatibili. 
              5. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dell'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui  al
          comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai  criteri
          generali   uniformi   ivi   previsti,   i   requisiti   per
          l'accreditamento,  nonche'  il  procedimento  per  la  loro
          verifica, prevedendo, per quanto riguarda  l'accreditamento
          dei professionisti, adeguate forme di partecipazione  degli
          Ordini e dei Collegi professionali interessati. 
              6. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore dell'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui  al
          comma 3, le regioni avviano il processo  di  accreditamento
          delle  strutture  temporaneamente  accreditate   ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,  n.
          724, e delle altre gia' operanti. 
              7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte  di
          nuove  strutture  o  per  l'avvio  di  nuove  attivita'  in
          strutture  preesistenti,   l'accreditamento   puo'   essere
          concesso in base alla qualita' e ai volumi dei  servizi  da
          erogare, nonche' sulla base  dei  risultati  dell'attivita'
          eventualmente gia'  svolta,  tenuto  altresi'  conto  degli
          obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e  degli
          esiti   delle   attivita'   di   controllo,   vigilanza   e
          monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate  in
          termini di qualita', sicurezza ed  appropriatezza,  le  cui
          modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro  della
          salute, da adottare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge  5
          giugno 2003, n. 131. 
              8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al
          fabbisogno determinato in base ai criteri di cui  al  comma
          3, lettera b), le regioni  e  le  unita'  sanitarie  locali
          attraverso gli accordi  contrattuali  di  cui  all'articolo
          8-quinquies, sono tenute a  porre  a  carico  del  Servizio
          sanitario nazionale un volume  di  attivita'  comunque  non
          superiore  a  quello   previsto   dagli   indirizzi   della
          programmazione nazionale. In caso di  superamento  di  tale
          limite,  ed  in  assenza  di  uno  specifico   e   adeguato
          intervento  integrativo  ai  sensi  dell'articolo  13,   si
          procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e
          seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
          dell'accreditamento della capacita' produttiva in  eccesso,
          in misura proporzionale  al  concorso  a  tale  superamento
          apportato dalle strutture pubbliche  ed  equiparate,  dalle
          strutture private non lucrative e dalle  strutture  private
          lucrative.». 
              «Art.  8-quinquies  (Accordi  contrattuali).  -  1.  Le
          regioni, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,
          definiscono  l'ambito   di   applicazione   degli   accordi
          contrattuali ed individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
                a)  individuazione  delle  responsabilita'  riservate
          alla regione e di quelle attribuite alle  unita'  sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto; 
                b) indirizzo per la  formulazione  dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
                c) determinazione del piano delle attivita'  relative
          alle  alte  specialita'  ed  alla  rete  dei   servizi   di
          emergenza; 
                d) criteri per la determinazione della  remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni eccedenti il programma  preventivo  concordato,
          tenuto conto del volume  complessivo  di  attivita'  e  del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 
              1-bis. I soggetti  privati  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati,  ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali, mediante procedure trasparenti,  eque  e  non
          discriminatorie,  previa  pubblicazione  da   parte   delle
          regioni  di  un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
          selezione, che  valorizzino  prioritariamente  la  qualita'
          delle  specifiche  prestazioni  sanitarie  da  erogare.  La
          selezione  di  tali   soggetti   deve   essere   effettuata
          periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
          regionale  e  sulla  base  di  verifiche  delle   eventuali
          esigenze    di    razionalizzazione    della    rete     in
          convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
          contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini  si  tiene
          conto  altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
          continuativa   e   tempestiva   del   fascicolo   sanitario
          elettronico   (FSE)   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del
          medesimo articolo 12, nonche' degli esiti  delle  attivita'
          di controllo, vigilanza e monitoraggio per  la  valutazione
          delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
          il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7. 
              2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1  e  con
          le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le  unita'
          sanitarie  locali  definiscono  accordi  con  le  strutture
          pubbliche    ed    equiparate,    comprese    le    aziende
          ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
          private e con i professionisti accreditati, nonche' con  le
          organizzazioni  pubbliche   e   private   accreditate   per
          l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
          le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
          che indicano: 
                a)  gli  obiettivi  di  salute  e  i   programmi   di
          integrazione dei servizi; 
                b) il volume massimo di prestazioni che le  strutture
          presenti nell'ambito  territoriale  della  medesima  unita'
          sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto  per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire   la   preventiva   autorizzazione,   da    parte
          dell'azienda sanitaria locale  competente,  alla  fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati; 
                c)  i  requisiti  del  servizio   da   rendere,   con
          particolare  riguardo  ad  accessibilita',   appropriatezza
          clinica ed organizzativa, tempi  di  attesa  e  continuita'
          assistenziale; 
                d)  il  corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
                e) il debito informativo delle  strutture  erogatrici
          per il monitoraggio degli accordi pattuiti e  le  procedure
          che dovranno essere seguite per il controllo esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle   prestazioni   rese,   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 8-octies; 
                e-bis) la modalita' con cui viene comunque  garantito
          il rispetto del limite  di  remunerazione  delle  strutture
          correlato ai volumi di  prestazioni,  concordato  ai  sensi
          della lettera d), prevedendo che in caso  di  incremento  a
          seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso
          dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
          la   remunerazione   delle   prestazioni   di    assistenza
          ospedaliera, delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale, nonche'  delle  altre  prestazioni  comunque
          remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di  prestazioni
          remunerate,  di   cui   alla   lettera   b),   si   intende
          rideterminato nella misura necessaria al  mantenimento  dei
          limiti indicati alla lettera d), fatta salva  la  possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato. 
              2-bis. - 2-ter. 
              2-quater.  Le  regioni   stipulano   accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le  modalita'  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288.
          Le regioni stipulano altresi'  accordi  con  gli  istituti,
          enti ed ospedali di cui agli  articoli  41  e  43,  secondo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  successive
          modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
          attuata  in  coerenza  con  la   programmazione   sanitaria
          regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
          spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati  annualmente
          dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
          accordi  e  ai   predetti   contratti   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis). 
              2-quinquies. In caso di mancata stipula  degli  accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui  all'articolo  8-quater  delle  strutture   e   dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   20   del
          decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  recante  «Ulteriori
          misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno
          ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020
          n. 176, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  ottobre
          2020, n. 269, Edizione straordinaria: 
              «Art.  20  (Istituzione  del  servizio   nazionale   di
          risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria). - 1. Il
          Ministero della salute svolge attivita' di tracciamento dei
          contatti e sorveglianza sanitaria nonche' di informazione e
          accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza
          delle competenti aziende sanitarie locali. A tal  fine,  il
          Ministero della salute  attiva  un  servizio  nazionale  di
          supporto telefonico e  telematico  alle  persone  risultate
          positive al virus  SARS-Cov-2,  che  hanno  avuto  contatti
          cosi' come definiti dalla  circolare  del  Ministero  della
          salute  n.  18584  del  29  maggio   2020,   e   successivi
          aggiornamenti, con soggetti risultati positivi o che  hanno
          ricevuto una notifica di allerta attraverso  l'applicazione
          «Immuni» di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  aprile
          2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          giugno 2020, n. 70. 
              2. Il Ministro della salute puo' delegare la disciplina
          dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui
          al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza  di
          cui all'articolo 122 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, oppure provvedervi con proprio decreto. 
              3.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e
          3.000.000 di euro per l'anno 2021.  Ai  predetti  oneri  si
          provvede ai sensi dell'articolo 34. 
              3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino  al  termine  di  cui
          all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile  2020,
          n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
          2020, n. 70, le attivita' dirette a garantire lo  sviluppo,
          l'implementazione e il funzionamento  della  piattaforma  e
          dell'applicazione  "Immuni",  di  cui  all'articolo  6  del
          medesimo  decreto-legge  30  aprile  2020,  n.   28,   sono
          realizzate dalla  competente  struttura  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  95,  comma  1,
          lettera e) e  96,  commi  2,  3,  4,  5  e  6  del  decreto
          legislativo 31  marzo  2023  n.  36,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, Supplemento ordinario: 
              «Art. 95 (Cause di esclusione non automatica). - 1.  La
          stazione  appaltante  esclude  dalla  partecipazione   alla
          procedura un operatore economico qualora accerti: 
              (Omissis); 
                e)  che  l'offerente  abbia  commesso   un   illecito
          professionale  grave,  tale  da  rendere  dubbia   la   sua
          integrita'  o  affidabilita',  dimostrato  dalla   stazione
          appaltante  con  mezzi  adeguati.  All'articolo   98   sono
          indicati,   in   modo   tassativo,   i    gravi    illeciti
          professionali, nonche' i  mezzi  adeguati  a  dimostrare  i
          medesimi. 
              (Omissis).». 
              «Art. 96 (Disciplina dell'esclusione). - (Omissis). 
              2. L'operatore economico che  si  trovi  in  una  delle
          situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6,
          e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non e'  escluso
          se si sono verificate le condizioni di cui al comma  6  del
          presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi
          3 o 4 del presente articolo. 
              3. Se la causa di esclusione  si  e'  verificata  prima
          della presentazione  dell'offerta,  l'operatore  economico,
          contestualmente  all'offerta,  la  comunica  alla  stazione
          appaltante e, alternativamente: 
                a) comprova di avere adottato le  misure  di  cui  al
          comma 6; 
                b) comprova l'impossibilita' di adottare tali  misure
          prima della presentazione  dell'offerta  e  successivamente
          ottempera ai sensi del comma 4. 
              4.  Se  la  causa  di  esclusione  si   e'   verificata
          successivamente    alla     presentazione     dell'offerta,
          l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al
          comma 6. 
              5.  In  nessun  caso   l'aggiudicazione   puo'   subire
          dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di  cui  al
          comma 6. 
              6. Un operatore economico che si  trovi  in  una  delle
          situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6,
          e all'articolo 95, a eccezione del comma  2,  puo'  fornire
          prova  del  fatto  che  le  misure  da  lui  adottate  sono
          sufficienti a dimostrare  la  sua  affidabilita'.  Se  tali
          misure  sono   ritenute   sufficienti   e   tempestivamente
          adottate, esso non e' escluso dalla procedura d'appalto.  A
          tal fine, l'operatore economico dimostra di aver  risarcito
          o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno  causato
          dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i  fatti  e  le
          circostanze in modo globale collaborando attivamente con le
          autorita' investigative e di  aver  adottato  provvedimenti
          concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi  al
          personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le
          misure adottate dagli  operatori  economici  sono  valutate
          considerando la gravita' e le particolari  circostanze  del
          reato o dell'illecito, nonche' la tempestivita' della  loro
          assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure
          siano intempestive o insufficienti, ne comunica le  ragioni
          all'operatore economico. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 282 e 284,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, Supplemento ordinario: 
              «Omissis. 
              282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere  e'  vietato
          sospendere le attivita' di prenotazione  delle  prestazioni
          di cui al citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del 29 novembre 2001. Le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano  adottano,  sentite  le
          associazioni a  difesa  dei  consumatori  e  degli  utenti,
          operanti sul  proprio  territorio  e  presenti  nell'elenco
          previsto dall'articolo 137 del codice del consumo,  di  cui
          al  decreto  legislativo  6   settembre   2005,   n.   206,
          disposizioni per regolare i  casi  in  cui  la  sospensione
          dell'erogazione  delle  prestazioni  e'  legata  a   motivi
          tecnici,   informando    successivamente,    con    cadenza
          semestrale,  il  Ministero  della  salute  secondo   quanto
          disposto dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del 16  aprile  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. 
              Omissis. 
              284.  Ai  soggetti  responsabili  delle  violazioni  al
          divieto di cui  al  comma  282  e'  applicata  la  sanzione
          amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo  di
          6.000  euro.  Ai  soggetti  responsabili  delle  violazioni
          all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge  23
          dicembre  1994,  n.   724,   e'   applicata   la   sanzione
          amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo  di
          20.000 euro. Spetta alle regioni e alle  province  autonome
          di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui
          al  presente  comma,  secondo  i  criteri   fissati   dalla
          Commissione prevista dal comma 283. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 232 e 233,
          della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  2023,   n.   303,
          Supplemento ordinario: 
              «232. Per garantire la completa attuazione  dei  propri
          Piani operativi per il recupero delle  liste  d'attesa,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024,  delle  misure
          previste dai commi da 218 a 222  del  presente  articolo  e
          possono coinvolgere anche le strutture private accreditate,
          in deroga all'articolo 15, comma  14,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato  dal  comma  233  del  presente  articolo.   Per
          l'attuazione delle finalita' di cui al  presente  comma  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          possono utilizzare una quota non  superiore  allo  0,4  per
          cento  del  livello   di   finanziamento   indistinto   del
          fabbisogno sanitario nazionale  standard  cui  concorre  lo
          Stato per l'anno 2024. 
              233. Al  fine  di  concorrere  all'ordinata  erogazione
          delle  prestazioni  assistenziali  ricomprese  nei  livelli
          essenziali di  assistenza,  il  limite  di  spesa  indicato
          all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, e'  rideterminato  nel  valore
          della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata  di  1
          punto percentuale per l'anno 2024, di 3  punti  percentuali
          per l'anno 2025  e  di  4  punti  percentuali  a  decorrere
          dall'anno 2026, fermo restando il rispetto  dell'equilibrio
          economico e finanziario del servizio sanitario regionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5,  comma  15,  del
          decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.  517,  recante
          «Disciplina dei rapporti fra Servizio  sanitario  nazionale
          ed universita', a norma  dell'articolo  6  della  legge  30
          novembre 1998, n. 419», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          12  gennaio  2000,  n.  8,  Supplemento   ordinario,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Norme in materia di personale). - (Omissis). 
              15. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera
          a), per esigenze assistenziali cui non possono  far  fronte
          con l'organico  funzionale  di  cui  al  comma  1,  possono
          assumere dirigenti medici e sanitari,  nel  rispetto  delle
          vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli
          enti del Servizio  sanitario  nazionale,  della  disciplina
          prevista dagli articoli  da  15  a  15-sexies  del  decreto
          legislativo   30   dicembre   1992,   n.   502,   e   della
          contrattazione collettiva nazionale dell'Area  sanita'.  E'
          fatto divieto all'universita' di assumere personale  medico
          o   sanitario   laureato   con    compiti    esclusivamente
          assistenziali. Nelle aziende di cui all'articolo  2,  comma
          2, lettera a), anche se costituite in via definitiva  nella
          forma ivi prevista dopo il periodo di  sperimentazione,  il
          personale medico, veterinario e sanitario gia' assunto  con
          le modalita' stabilite per la dirigenza medica e  sanitaria
          del   Servizio   sanitario   nazionale   e   nel   rispetto
          dell'articolo 11, comma  1,  del  decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori  oneri
          a carico della finanza pubblica, l'inquadramento  giuridico
          ed economico nell'ambito  della  contrattazione  collettiva
          della dirigenza dell'area sanita' (ex area IV del  Servizio
          sanitario nazionale).».