Art. 4
Potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite
diagnostiche e specialistiche ((e aperture straordinarie dei centri
trasfusionali))
1. Al fine di garantire il rispetto ((dei tempi)) di erogazione
delle prestazioni sanitarie, anche evitando le degenze prolungate
dovute alla mancanza di disponibilita' per gli esami diagnostici,
((nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al comma 3,))
le visite diagnostiche e specialistiche sono effettuate anche nei
giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l'erogazione di
tali prestazioni puo' essere prolungata. I direttori regionali della
sanita' vigilano sull'attuazione della disposizione di cui al primo
periodo e trasmettono un apposito ((rapporto)) alle competenti
Direzioni generali del Ministero della salute. Le attivita' di cui al
secondo periodo rilevano ai fini dell'applicazione delle misure
sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali della
sanita'.
((1-bis. Al fine di garantire l'autosufficienza per il fabbisogno
di sangue e dei suoi derivati e di implementare l'operativita' dei
centri trasfusionali, le aziende e gli enti del SSN, anche supportati
dalle associazioni e dalle federazioni di donatori convenzionate ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre
2005, n. 219, fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di
sangue e di plasma, possono provvedere, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, all'apertura straordinaria dei
centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi)).
2. Presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera e' in ogni caso
assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attivita'
istituzionale e corrispondente attivita' libero-professionale di cui
all'articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, con il divieto che l'attivita'
libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente ((e per
ciascun professore e ricercatore universitario inserito in
assistenza)) un volume di prestazione superiore a quello assicurato
per i compiti istituzionali. ((A tale fine)), l'attivita'
libero-professionale e' soggetta a verifica da parte della direzione
generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure,
consistenti anche nella sospensione del diritto all'attivita' stessa.
3. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse
di cui all'articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge 30
dicembre 2023, n. 213.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera
b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova
disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 ottobre 2005, n. 251:
«Art. 6 (Principi generali per l'organizzazione delle
attivita' trasfusionali). - (Omissis);
b) viene adottato uno schema tipo per la stipula di
convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori
di sangue per permettere la partecipazione delle stesse
alle attivita' trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione
individua anche le tariffe di rimborso delle attivita'
associative uniformi su tutto il territorio nazionale.
Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di
donatori di sangue la piu' ampia partecipazione alla
definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e
locale delle attivita' trasfusionali;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'all'articolo 15-quinquies,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, Supplemento ordinario:
«Art. 15-quinquies (Caratteristiche del rapporto di
lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari). - (Omissis).
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto
tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita'
libero professionale e al fine anche di concorrere alla
riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attivita'
libero professionale non puo' comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella
assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina
contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra
attivita' istituzionale e attivita' libero professionale
nel rispetto dei seguenti principi: l'attivita'
istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero
professionale, che viene esercitata nella salvaguardia
delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi
orari di attivita' necessari per i compiti istituzionali;
devono essere comunque rispettati i piani di attivita'
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e
conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali
ed i tempi di attesa concordati con le equipe; l'attivita'
libero professionale e' soggetta a verifica da parte di
appositi organismi e sono individuate penalizzazioni,
consistenti anche nella sospensione del diritto
all'attivita' stessa, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma o di quelle
contrattuali.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 232, della legge
30 dicembre 2023, n. 213, vedasi nei riferimenti normativi
all'articolo 3.