Art. 4 
 
Potenziamento dell'offerta assistenziale  in  relazione  alle  visite
  diagnostiche e specialistiche ((e aperture straordinarie dei centri
  trasfusionali)) 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto  ((dei  tempi))  di  erogazione
delle prestazioni sanitarie, anche  evitando  le  degenze  prolungate
dovute alla mancanza di disponibilita'  per  gli  esami  diagnostici,
((nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al  comma  3,))
le visite diagnostiche e specialistiche  sono  effettuate  anche  nei
giorni di sabato e domenica e la fascia oraria  per  l'erogazione  di
tali prestazioni puo' essere prolungata. I direttori regionali  della
sanita' vigilano sull'attuazione della disposizione di cui  al  primo
periodo  e  trasmettono  un  apposito  ((rapporto))  alle  competenti
Direzioni generali del Ministero della salute. Le attivita' di cui al
secondo periodo  rilevano  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure
sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali  della
sanita'. 
  ((1-bis. Al fine di garantire l'autosufficienza per  il  fabbisogno
di sangue e dei suoi derivati e di  implementare  l'operativita'  dei
centri trasfusionali, le aziende e gli enti del SSN, anche supportati
dalle associazioni e dalle federazioni di donatori  convenzionate  ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della  legge  21  ottobre
2005, n. 219, fino al  raggiungimento  del  fabbisogno  nazionale  di
sangue e di plasma, possono  provvedere,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente,  all'apertura  straordinaria  dei
centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi)). 
  2. Presso ogni azienda sanitaria e  ospedaliera  e'  in  ogni  caso
assicurato  il  corretto  ed  equilibrato  rapporto   tra   attivita'
istituzionale e corrispondente attivita' libero-professionale di  cui
all'articolo  15-quinquies,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre   1992,   n.   502,   con   il   divieto   che   l'attivita'
libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente ((e  per
ciascun  professore   e   ricercatore   universitario   inserito   in
assistenza)) un volume di prestazione superiore a  quello  assicurato
per  i  compiti   istituzionali.   ((A   tale   fine)),   l'attivita'
libero-professionale e' soggetta a verifica da parte della  direzione
generale  aziendale,  con  la  conseguente  applicazione  di  misure,
consistenti anche nella sospensione del diritto all'attivita' stessa. 
  3. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse
di cui all'articolo 1, comma 232,  ultimo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera
          b), della legge 21 ottobre 2005,  n.  219,  recante  «Nuova
          disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
          nazionale degli  emoderivati»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 ottobre 2005, n. 251: 
              «Art. 6 (Principi generali per  l'organizzazione  delle
          attivita' trasfusionali). - (Omissis); 
                b) viene adottato uno schema tipo per la  stipula  di
          convenzioni con le associazioni e federazioni  di  donatori
          di sangue per permettere  la  partecipazione  delle  stesse
          alle attivita' trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione
          individua anche le  tariffe  di  rimborso  delle  attivita'
          associative uniformi  su  tutto  il  territorio  nazionale.
          Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di
          donatori  di  sangue  la  piu'  ampia  partecipazione  alla
          definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e
          locale delle attivita' trasfusionali; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'all'articolo  15-quinquies,
          comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria,  a
          norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1992,  n.
          305, Supplemento ordinario: 
              «Art. 15-quinquies  (Caratteristiche  del  rapporto  di
          lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari). - (Omissis). 
              3. Per assicurare un corretto ed  equilibrato  rapporto
          tra  attivita'  istituzionale  e  corrispondente  attivita'
          libero professionale e al fine  anche  di  concorrere  alla
          riduzione progressiva delle liste  di  attesa,  l'attivita'
          libero  professionale  non  puo'  comportare,  per  ciascun
          dipendente, un volume di  prestazioni  superiore  a  quella
          assicurato  per  i  compiti  istituzionali.  La  disciplina
          contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra
          attivita' istituzionale e  attivita'  libero  professionale
          nel   rispetto   dei   seguenti    principi:    l'attivita'
          istituzionale  e'  prevalente  rispetto  a  quella   libero
          professionale,  che  viene  esercitata  nella  salvaguardia
          delle esigenze del servizio e della prevalenza  dei  volumi
          orari di attivita' necessari per i  compiti  istituzionali;
          devono essere comunque  rispettati  i  piani  di  attivita'
          previsti  dalla  programmazione  regionale  e  aziendale  e
          conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali
          ed i tempi di attesa concordati con le equipe;  l'attivita'
          libero professionale e' soggetta a  verifica  da  parte  di
          appositi  organismi  e  sono  individuate   penalizzazioni,
          consistenti   anche   nella   sospensione    del    diritto
          all'attivita'  stessa,  in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma  o   di   quelle
          contrattuali.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 232, della  legge
          30 dicembre 2023, n. 213, vedasi nei riferimenti  normativi
          all'articolo 3.