Art. 5 
 
                   Superamento del tetto di spesa 
               per l'assunzione di personale sanitario 
 
  1. A decorrere dall'anno 2024 e fino  alla  data  di  adozione  dei
decreti di cui al comma 2, i valori  della  spesa  per  il  personale
delle aziende e degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  delle
regioni autorizzati per l'anno 2023 ai  sensi  dell'articolo  11  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
((dalla legge)) 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati  annualmente
a livello regionale, nell'ambito del  livello  di  finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10
per cento dell'incremento  del  fondo  sanitario  regionale  rispetto
all'esercizio  precedente  e,  su  richiesta  della  regione,  di  un
ulteriore importo sino al 5 per cento del predetto incremento, per un
importo complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento  del
fondo sanitario regionale rispetto  all'esercizio  precedente,  fermo
restando il rispetto  dell'equilibrio  economico  e  finanziario  del
Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione
regionale in materia di  assunzioni.  Il  predetto  incremento  della
misura massima del 5 per cento e'  autorizzato((,))  previa  verifica
della congruita' delle misure compensative della  maggiore  spesa  di
personale((,)) con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. A decorrere ((dall'anno 2025)),  ai  fini  della  determinazione
della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle
regioni, nell'ambito del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e  fermo  restando
il rispetto dell'equilibrio  economico  e  finanziario  del  Servizio
sanitario regionale, con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento ((e di  Bolzano)),
e' adottata una metodologia per  la  definizione  del  fabbisogno  di
personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma
1. I  piani  dei  fabbisogni  triennali  per  il  servizio  sanitario
regionale  predisposti  dalle  regioni  sulla  base  della   predetta
metodologia sono approvati con decreto del Ministro della salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  fini  del
riscontro di congruita' finanziaria. 
  3. Fino all'adozione  della  metodologia  per  la  definizione  del
fabbisogno del personale degli enti  del  SSN  di  cui  al  comma  2,
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le  disposizioni  di
cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2019, n. 60. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  recante  «Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre  misure  urgenti  in  materia  sanitaria»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  2019,
          n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  maggio  2019,
          n. 101: 
              «Art. 11 (Disposizioni in materia  di  personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
          decorrere dal 2019, la spesa per il  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
          del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando
          la compatibilita' finanziaria, sulla base  degli  indirizzi
          regionali  e  in  coerenza  con  i  piani   triennali   dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al 10  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per ciascun anno. Qualora nella  singola  Regione
          emergano, sulla base della  metodologia  di  cui  al  sesto
          periodo,  oggettivi  ulteriori  fabbisogni   di   personale
          rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
          articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
          verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, puo'  essere  concessa  alla  medesima  Regione
          un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
          Fondo sanitario  regionale  rispetto  all'anno  precedente,
          fermo restando  il  rispetto  dell'equilibrio  economico  e
          finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale  importo
          include  le  risorse  per  il  trattamento  accessorio  del
          personale, il cui limite, definito dall'articolo 23,  comma
          2, del decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e'
          adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, prendendo a  riferimento  come  base  di  calcolo  il
          personale in servizio al 31 dicembre 2018.  Dall'anno  2022
          l'incremento  di  cui  al  quarto  periodo  e'  subordinato
          all'adozione di una metodologia per la  determinazione  del
          fabbisogno di personale degli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione,  il  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, nel rispetto  del  valore
          complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
          nazionale determinata  ai  sensi  dei  precedenti  periodi,
          adotta  con  decreto  la  suddetta   metodologia   per   la
          determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  coerenza  con   quanto
          stabilito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
          516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e
          con gli standard organizzativi, tecnologici e  quantitativi
          relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di  una
          graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
          al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
          metodologia,  predispongono   il   piano   dei   fabbisogni
          triennali per il servizio  sanitario  regionale,  che  sono
          valutati  e  approvati  dal  tavolo   di   verifica   degli
          adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
          marzo 2005,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento  ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7   maggio   2005,
          congiuntamente al Comitato  paritetico  permanente  per  la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza (LEA) di cui  all'articolo  9,  comma  1,  della
          medesima   intesa,   anche   al   fine   di   salvaguardare
          l'invarianza della spesa complessiva. 
              2. Ai fini del comma 1, la  spesa  e'  considerata,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  per  il
          personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  a
          tempo   determinato,   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di personale che presta servizio  con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.
          La predetta spesa  e'  considerata  al  netto  degli  oneri
          derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico  di
          finanziamenti  comunitari  o  privati   e   relativi   alle
          assunzioni  a  tempo  determinato   e   ai   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati  ai  sensi  dell'articolo
          12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
              3. Le regioni,  previo  accordo  da  definirsi  con  il
          Ministero della salute  ed  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, possono ulteriormente incrementare i  limiti
          di spesa di cui al comma 1, di un ammontare  non  superiore
          alla riduzione strutturale della spesa gia'  sostenuta  per
          servizi  sanitari  esternalizzati  prima  dell'entrata   in
          vigore del presente decreto. 
              4. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  73,
          della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  si  applicano  con
          riferimento a quanto previsto  dal  presente  articolo.  Le
          regioni indirizzano e coordinano la spesa dei  propri  enti
          del servizio sanitario in conformita' a quanto e'  previsto
          dal comma 1. 
              4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle  regioni
          e delle province autonome che provvedono  al  finanziamento
          del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
          nel loro  territorio  senza  alcun  apporto  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              4-bis. 
              4-ter.  All'articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al quinto periodo: 
                  1) le parole: "il blocco automatico del  turn  over
          del personale del servizio sanitario regionale fino  al  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di  verifica,"  sono
          soppresse; 
                  2)  le  parole:  "per  il  medesimo  periodo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "fino al 31  dicembre  dell'anno
          successivo a quello di verifica"; 
                b)  al  sesto  periodo,  le   parole:   "del   blocco
          automatico del turn over e" sono soppresse; 
                c) al  settimo  periodo,  le  parole:  "dei  predetti
          vincoli" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  predetto
          vincolo". 
              4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1  del  decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente: 
                "2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al  comma  2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'articolo  11,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106". 
              4-quinquies. All'articolo 11, comma 6,  primo  periodo,
          del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.  106,  dopo  le
          parole:  "sicurezza  degli  alimenti"  sono   aggiunte   le
          seguenti: "e,  specificamente,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni;  b)
          diploma di  laurea  rilasciato  ai  sensi  dell'ordinamento
          previgente alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          ovvero laurea specialistica  o  magistrale;  c)  comprovata
          esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,  nel  settore
          della  sanita'  pubblica   veterinaria   nazionale   ovvero
          internazionale  e  della  sicurezza   degli   alimenti,   o
          settennale in altri settori,  con  autonomia  gestionale  e
          diretta responsabilita' delle  risorse  umane,  tecniche  e
          finanziarie, maturata nel settore pubblico  o  nel  settore
          privato;  d)   master   o   specializzazione   di   livello
          universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria  o
          igiene e sicurezza degli alimenti". 
              5.  Nelle   more   della   formazione   della   sezione
          dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n.  171,  introdotto  dal  comma
          4-quater del presente articolo, e comunque  entro  diciotto
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  i  direttori  generali
          degli istituti zooprofilattici sperimentali  sono  nominati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
          28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui  al
          citato articolo 11, comma 6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 106 del  2012,  come  modificato  dal  comma
          4-quinquies del presente articolo. 
              5-bis.  Nelle  more  della  revisione  dei  criteri  di
          selezione dei direttori generali degli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, fermo restando,  per  le  regioni  non
          sottoposte alla disciplina dei  piani  di  rientro,  quanto
          previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, nelle  regioni  commissariate  ai  sensi  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  e
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  per  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, la rosa  dei  candidati  e'  proposta
          secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
          maggiormente coerenti con le caratteristiche  dell'incarico
          da attribuire. Entro i medesimi limiti  temporali,  per  le
          regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
          presidente della regione effettua  la  scelta,  nell'ambito
          della predetta graduatoria di merito,  anche  prescindendo,
          previa adeguata motivazione, dal  relativo  ordine.  Previo
          accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina  prevista
          dal  primo  periodo  del  presente  comma  per  le  regioni
          commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
          piani di rientro.».