Art. 5
Superamento del tetto di spesa
per l'assunzione di personale sanitario
1. A decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei
decreti di cui al comma 2, i valori della spesa per il personale
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle
regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
((dalla legge)) 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente
a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10
per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto
all'esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un
ulteriore importo sino al 5 per cento del predetto incremento, per un
importo complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento del
fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, fermo
restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del
Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione
regionale in materia di assunzioni. Il predetto incremento della
misura massima del 5 per cento e' autorizzato((,)) previa verifica
della congruita' delle misure compensative della maggiore spesa di
personale((,)) con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. A decorrere ((dall'anno 2025)), ai fini della determinazione
della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle
regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando
il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio
sanitario regionale, con uno o piu' decreti del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento ((e di Bolzano)),
e' adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di
personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma
1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario
regionale predisposti dalle regioni sulla base della predetta
metodologia sono approvati con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del
riscontro di congruita' finanziaria.
3. Fino all'adozione della metodologia per la definizione del
fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2,
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante «Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,
n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2019,
n. 101:
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare
l'invarianza della spesa complessiva.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni
e delle province autonome che provvedono al finanziamento
del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
nel loro territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
4-bis.
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: "il blocco automatico del turn over
del personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica," sono
soppresse;
2) le parole: "per il medesimo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica";
b) al sesto periodo, le parole: "del blocco
automatico del turn over e" sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: "dei predetti
vincoli" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto
vincolo".
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106".
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: "sicurezza degli alimenti" sono aggiunte le
seguenti: "e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti".
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.».