Art. 6 
 
Ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il
  rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale 
 
  1. Per le regioni  destinatarie  del  Programma  nazionale  equita'
nella salute 2021-2027, con decreto del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione  e  il  PNRR  e  acquisito  il  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e' definito, entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, a valere sulle risorse del predetto Programma,  nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali,  programmatici  e
finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei  criteri  di
ammissibilita' del citato Programma, un piano d'azione finalizzato al
rafforzamento della capacita' di erogazione dei  servizi  sanitari  e
all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul
territorio. Nei limiti delle risorse del predetto  Programma  e  ((in
coerenza con lo stesso)), il piano d'azione di cui al  primo  periodo
individua,  con  particolare   riguardo   ai   servizi   sanitari   e
sociosanitari erogati in ambito domiciliare o  ambulatoriale  nonche'
all'attivita' svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM) e dalle
strutture di cui all'articolo 3-ter  del  decreto-legge  22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, dai  Consultori  Familiari  (CF)  e  dai  Punti  per  gli
screening oncologici, le iniziative finalizzate: 
    a)  alla   realizzazione   degli   investimenti   relativi   alle
infrastrutture  di  tipo  tecnologico,  destinate  all'erogazione  di
servizi sanitari o sociosanitari; 
    b) alla realizzazione degli investimenti relativi all'adeguamento
infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei  Dipartimenti  di
salute mentale((,)) dei Consultori familiari e dei  ((Punti  per  gli
screening oncologici)); 
    c) alla realizzazione degli investimenti  diretti  a  sostituire,
ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche
e  diagnostiche,  destinate  all'erogazione  di  servizi  sanitari  o
sociosanitari; 
    d) alla formazione degli operatori sanitari per: 
      1)        la        sperimentazione        dei         progetti
((terapeutico-riabilitativi)) personalizzati in tutti i  Dipartimenti
di salute  mentale  delle  regioni  destinatarie  del  Programma,  in
collaborazione ((con i)) servizi sociali dei comuni e degli enti  del
terzo settore; 
      2) la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei  percorsi
((diagnostico-terapeutici)) assistenziali specifici per i  Consultori
familiari; 
      3) lo sviluppo di metodologie e strumenti per l'integrazione  e
l'aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test
di screening((,)) per individuare e includere negli stessi  anche  la
popolazione in condizione di ((vulnerabilita' socio-economica)); 
      4)  la  sperimentazione  di  modelli   organizzativi   per   il
miglioramento dell'organizzazione dei servizi di screening. 
  ((1-bis. Al fine di  rafforzare  la  capacita'  di  erogazione  dei
servizi sanitari e incrementare l'utilizzo  dei  servizi  sanitari  e
sociosanitari sul territorio, nonche' per garantire  il  processo  di
efficientamento  del  servizio  sanitario  regionale,  agevolando  il
percorso finalizzato al superamento del commissariamento, la  regione
Calabria e'  autorizzata  a  riprogrammare  la  quota  residua  delle
risorse economiche assegnatele ai sensi dell'articolo 20 della  legge
11 marzo 1988, n. 67, prima  fase,  di  cui  alla  deliberazione  del
Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica  del  3
agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto
1990, nel limite  massimo  di  euro  19.732.858,87,  derivante  dalle
economie  registrate  a  valere  sui  quadri  economici  dei  singoli
progetti afferenti alla  realizzazione  delle  opere  finanziate  dal
programma di cui alla citata deliberazione)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3-ter   del
          decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9,  recante
          «Interventi  urgenti  per  il  contrasto   della   tensione
          detentiva determinata dal sovraffollamento delle  carceri»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  dicembre  2011,  n.
          297: 
              «Art. 3-ter (Disposizioni per il definitivo superamento
          degli  ospedali   psichiatrici   giudiziari).   -   1.   Il
          completamento del processo di  superamento  degli  ospedali
          psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato  C  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile
          2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  126  del  30
          maggio  2008,  e  dai  conseguenti  accordi  sanciti  dalla
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nelle  sedute  del  20
          novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011,  secondo
          le modalita' previste dal citato decreto e  dai  successivi
          accordi e' disciplinato ai sensi dei commi seguenti. 
              2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto  di  natura  non
          regolamentare  del  Ministro  della  salute,  adottato   di
          concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sono  definiti,  ad  integrazione  di  quanto
          previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          gennaio 1997, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20  febbraio  1997,  ulteriori
          requisiti strutturali, tecnologici e  organizzativi,  anche
          con  riguardo  ai  profili  di  sicurezza,  relativi   alle
          strutture destinate  ad  accogliere  le  persone  cui  sono
          applicate le misure di sicurezza del ricovero  in  ospedale
          psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
          e custodia. 
              3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  e'  adottato  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a) esclusiva  gestione  sanitaria  all'interno  delle
          strutture; 
                b) attivita' perimetrale di sicurezza e di  vigilanza
          esterna, ove necessario in relazione  alle  condizioni  dei
          soggetti interessati, da svolgere nel limite delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente; 
                c)   destinazione   delle   strutture   ai   soggetti
          provenienti,  di  norma,  dal   territorio   regionale   di
          ubicazione delle medesime. 
              4.  Dal  31  marzo  2015  gli   ospedali   psichiatrici
          giudiziari  sono  chiusi  e  le  misure  di  sicurezza  del
          ricovero   in   ospedale   psichiatrico    giudiziario    e
          dell'assegnazione a casa di cura e custodia  sono  eseguite
          esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui
          al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato
          di  essere  socialmente  pericolose  devono  essere   senza
          indugio dimesse e prese  in  carico,  sul  territorio,  dai
          Dipartimenti di salute  mentale.  Il  giudice  dispone  nei
          confronti dell'infermo di mente e del seminfermo  di  mente
          l'applicazione di una misura di  sicurezza,  anche  in  via
          provvisoria,  diversa   dal   ricovero   in   un   ospedale
          psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e  custodia,
          salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta  che
          ogni misura  diversa  non  e'  idonea  ad  assicurare  cure
          adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il
          cui accertamento e' effettuato sulla  base  delle  qualita'
          soggettive  della  persona  e  senza  tenere  conto   delle
          condizioni di cui all'articolo 133, secondo  comma,  numero
          4,  del  codice  penale.  Allo  stesso  modo  provvede   il
          magistrato  di  sorveglianza  quando  interviene  ai  sensi
          dell'articolo 679  del  codice  di  procedura  penale.  Non
          costituisce elemento idoneo a  supportare  il  giudizio  di
          pericolosita'  sociale  la  sola  mancanza   di   programmi
          terapeutici individuali. 
              5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,
          in   deroga   alle   disposizioni   vigenti   relative   al
          contenimento della spesa di  personale,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  comprese  anche
          quelle che  hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai
          disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del
          Ministro della salute assunta di concerto con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  possono  assumere
          personale  qualificato  da  dedicare  anche   ai   percorsi
          terapeutico  riabilitativi  finalizzati   al   recupero   e
          reinserimento sociale dei  pazienti  internati  provenienti
          dagli ospedali psichiatrici giudiziari. 
              6.  Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti   dalla
          attuazione  del  presente  articolo,   limitatamente   alla
          realizzazione   e   riconversione   delle   strutture,   e'
          autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
          e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette  risorse,
          in  deroga  alla  procedura  di  attuazione  del  programma
          pluriennale di interventi  di  cui  all'articolo  20  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le  regioni,
          con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto  del
          Ministro della salute  di  approvazione  di  uno  specifico
          programma di utilizzo proposto dalla medesima  regione.  Il
          programma,  oltre  agli  interventi  strutturali,   prevede
          attivita'  volte   progressivamente   a   incrementare   la
          realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui
          al  comma  5,  definendo  prioritariamente  tempi  certi  e
          impegni  precisi  per   il   superamento   degli   ospedali
          psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di  tutte
          le persone internate per le quali  l'autorita'  giudiziaria
          abbia  gia'  escluso  o  escluda   la   sussistenza   della
          pericolosita'  sociale,  con  l'obbligo  per   le   aziende
          sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti
          terapeutico-riabilitativi  individuali  che  assicurino  il
          diritto alle cure e al  reinserimento  sociale,  nonche'  a
          favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al
          ricovero   in   ospedale   psichiatrico    giudiziario    o
          all'assegnazione a casa di cura e custodia. A tal  fine  le
          regioni, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate  alla
          formazione,  organizzano  corsi  di  formazione   per   gli
          operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla
          organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle
          esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno  2014,
          le regioni possono modificare  i  programmi  presentati  in
          precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione  dei
          dipartimenti di salute  mentale,  di  contenere  il  numero
          complessivo di posti letto da  realizzare  nelle  strutture
          sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse  alla
          realizzazione  o  riqualificazione  delle  sole   strutture
          pubbliche. All'erogazione delle  risorse  si  provvede  per
          stati di avanzamento dei lavori. Per le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. Agli oneri derivanti dal presente comma  si  provvede,
          quanto a 60 milioni di euro per  l'anno  2012,  utilizzando
          quota parte delle risorse di  cui  al  citato  articolo  20
          della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60  milioni
          di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a  60  milioni  di
          euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del
          Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
          l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
          oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo  del  comma
          6, e' autorizzata la spesa nel limite  massimo  complessivo
          di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti  dal
          presente comma si provvede: 
                a) quanto a 7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2012,  mediante  riduzione  degli   stanziamenti
          relativi alle spese rimodulabili di  cui  all'articolo  21,
          comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          dei programmi del Ministero degli affari esteri; 
                b) quanto a 24 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno   2012,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
          361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a  24
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,  mediante
          riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle    spese
          rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dei  programmi  del
          Ministero della giustizia. 
              8.   Il   Comitato   permanente   per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          provvede al monitoraggio e  alla  verifica  dell'attuazione
          del presente articolo. 
              8.1. Fino al superamento  degli  ospedali  psichiatrici
          giudiziari,  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo costituisce  adempimento  ai  fini  della
          verifica  del   Comitato   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 
              8-bis. Entro il 30  novembre  2013  il  Ministro  della
          salute  e  il  Ministro  della  giustizia  comunicano  alle
          competenti Commissioni parlamentari lo stato di  attuazione
          dei programmi regionali, di cui al  comma  6,  relativi  al
          superamento degli ospedali  psichiatrici  giudiziari  e  in
          particolare il grado  di  effettiva  presa  in  carico  dei
          malati da parte dei dipartimenti di salute  mentale  e  del
          conseguente avvio dei programmi di cura e di  reinserimento
          sociale. 
              9. Nel caso di mancata presentazione del  programma  di
          cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013,  ovvero
          di  mancato  rispetto  del  termine  di  completamento  del
          predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo
          120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al
          fine di assicurare piena esecuzione a quanto  previsto  dal
          comma 4. Nel caso di ricorso  alla  predetta  procedura  il
          Consiglio dei Ministri, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  nomina  commissario  la
          stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono
          necessari gli interventi sostitutivi. 
              10. A seguito dell'attuazione del presente articolo  la
          destinazione  dei   beni   immobili   degli   ex   ospedali
          psichiatrici giudiziari  e'  determinata  d'intesa  tra  il
          Dipartimento   dell'amministrazione    penitenziaria    del
          Ministero della  giustizia,  l'Agenzia  del  demanio  e  le
          regioni ove gli stessi sono ubicati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 della  legge  11
          marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 1988)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          marzo 1988, n. 61, Supplemento ordinario: 
              «Art. 20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di   euro   34.000   miliardi.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                b) sostituzione del 20 per cento dei  posti  letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrare recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                d) conservazione in efficienza del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                e)   completamento    della    rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                f)  realizzazione  di  140.000  posti  in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standars   che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso
          aree  e  spazi  resi   disponibili   dalla   riduzione   di
          posti-letto ospedalieri; 
                g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie; 
                h)  potenziamento  delle  strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                i) conservazione all'uso pubblico dei beni  dismessi,
          il  cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione   o
          provincia autonoma con propria determinazione. 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del
          decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
          cui chiedono il finanziamento  con  la  specificazione  dei
          progetti da realizzare. Sulla base dei programmi  regionali
          o provinciali, il  Ministro  della  sanita'  predispone  il
          programma nazionale che viene  sottoposto  all'approvazione
          del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.».