Art. 6
Ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il
rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale
1. Per le regioni destinatarie del Programma nazionale equita'
nella salute 2021-2027, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR e acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' definito, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, a valere sulle risorse del predetto Programma, nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e
finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di
ammissibilita' del citato Programma, un piano d'azione finalizzato al
rafforzamento della capacita' di erogazione dei servizi sanitari e
all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul
territorio. Nei limiti delle risorse del predetto Programma e ((in
coerenza con lo stesso)), il piano d'azione di cui al primo periodo
individua, con particolare riguardo ai servizi sanitari e
sociosanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale nonche'
all'attivita' svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM) e dalle
strutture di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9, dai Consultori Familiari (CF) e dai Punti per gli
screening oncologici, le iniziative finalizzate:
a) alla realizzazione degli investimenti relativi alle
infrastrutture di tipo tecnologico, destinate all'erogazione di
servizi sanitari o sociosanitari;
b) alla realizzazione degli investimenti relativi all'adeguamento
infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di
salute mentale((,)) dei Consultori familiari e dei ((Punti per gli
screening oncologici));
c) alla realizzazione degli investimenti diretti a sostituire,
ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche
e diagnostiche, destinate all'erogazione di servizi sanitari o
sociosanitari;
d) alla formazione degli operatori sanitari per:
1) la sperimentazione dei progetti
((terapeutico-riabilitativi)) personalizzati in tutti i Dipartimenti
di salute mentale delle regioni destinatarie del Programma, in
collaborazione ((con i)) servizi sociali dei comuni e degli enti del
terzo settore;
2) la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei percorsi
((diagnostico-terapeutici)) assistenziali specifici per i Consultori
familiari;
3) lo sviluppo di metodologie e strumenti per l'integrazione e
l'aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test
di screening((,)) per individuare e includere negli stessi anche la
popolazione in condizione di ((vulnerabilita' socio-economica));
4) la sperimentazione di modelli organizzativi per il
miglioramento dell'organizzazione dei servizi di screening.
((1-bis. Al fine di rafforzare la capacita' di erogazione dei
servizi sanitari e incrementare l'utilizzo dei servizi sanitari e
sociosanitari sul territorio, nonche' per garantire il processo di
efficientamento del servizio sanitario regionale, agevolando il
percorso finalizzato al superamento del commissariamento, la regione
Calabria e' autorizzata a riprogrammare la quota residua delle
risorse economiche assegnatele ai sensi dell'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, prima fase, di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3
agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto
1990, nel limite massimo di euro 19.732.858,87, derivante dalle
economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli
progetti afferenti alla realizzazione delle opere finanziate dal
programma di cui alla citata deliberazione)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3-ter del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante
«Interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2011, n.
297:
«Art. 3-ter (Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari). - 1. Il
completamento del processo di superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato C del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30
maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20
novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo
le modalita' previste dal citato decreto e dai successivi
accordi e' disciplinato ai sensi dei commi seguenti.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche
con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle
strutture destinate ad accogliere le persone cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle
strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza
esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei
soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti
provenienti, di norma, dal territorio regionale di
ubicazione delle medesime.
4. Dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici
giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite
esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui
al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato
di essere socialmente pericolose devono essere senza
indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai
Dipartimenti di salute mentale. Il giudice dispone nei
confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente
l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via
provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale
psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia,
salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che
ogni misura diversa non e' idonea ad assicurare cure
adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il
cui accertamento e' effettuato sulla base delle qualita'
soggettive della persona e senza tenere conto delle
condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero
4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il
magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi
dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non
costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di
pericolosita' sociale la sola mancanza di programmi
terapeutici individuali.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,
in deroga alle disposizioni vigenti relative al
contenimento della spesa di personale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche
quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del
Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere
personale qualificato da dedicare anche ai percorsi
terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti
dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla
attuazione del presente articolo, limitatamente alla
realizzazione e riconversione delle strutture, e'
autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse,
in deroga alla procedura di attuazione del programma
pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del
Ministro della salute di approvazione di uno specifico
programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. Il
programma, oltre agli interventi strutturali, prevede
attivita' volte progressivamente a incrementare la
realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui
al comma 5, definendo prioritariamente tempi certi e
impegni precisi per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte
le persone internate per le quali l'autorita' giudiziaria
abbia gia' escluso o escluda la sussistenza della
pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende
sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti
terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il
diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a
favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o
all'assegnazione a casa di cura e custodia. A tal fine le
regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla
formazione, organizzano corsi di formazione per gli
operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla
organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle
esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno 2014,
le regioni possono modificare i programmi presentati in
precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei
dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero
complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture
sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla
realizzazione o riqualificazione delle sole strutture
pubbliche. All'erogazione delle risorse si provvede per
stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome
di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.
191. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede,
quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando
quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20
della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni
di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di
euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma
6, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo
di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
dei programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante
riduzione degli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del
Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione
del presente articolo.
8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo costituisce adempimento ai fini della
verifica del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
8-bis. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della
salute e il Ministro della giustizia comunicano alle
competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione
dei programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in
particolare il grado di effettiva presa in carico dei
malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del
conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento
sociale.
9. Nel caso di mancata presentazione del programma di
cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero
di mancato rispetto del termine di completamento del
predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo
120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al
fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal
comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nomina commissario la
stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono
necessari gli interventi sostitutivi.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la
destinazione dei beni immobili degli ex ospedali
psichiatrici giudiziari e' determinata d'intesa tra il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le
regioni ove gli stessi sono ubicati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 1988, n. 61, Supplemento ordinario:
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di euro 34.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrare recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standars che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso
aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei
progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il
programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione
del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».