Art. 7
Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive
del personale sanitario
1. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'Area Sanita' - triennio 2019-2021, del 23
gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto
stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
2. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto
Sanita' - triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1,
comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in
72,8 milioni di euro per l'anno 2024, 131,5 milioni di euro per
l'anno 2025, 135,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 135,6 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono valutati in
15,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,8 milioni di euro per l'anno
2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 29,9 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2027.
5. Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate
dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
imposte sui redditi.
6. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, valutati in 88,4 milioni di
euro per l'anno 2024, 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9
milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a ((5 milioni)) di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;
b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 7 giugno 2024, non sono
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto
importo all'erario;
c) quanto a 55,146 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di
garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n.
145;
d) quanto a ((32 milioni)) di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) quanto a 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni
di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno ((2027, mediante)) corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246 della
legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e' ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno
2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2027.
Riferimenti normativi
- Il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area
Sanita' - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
59 dell'11 marzo 2024.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 218, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303,
Supplemento ordinario:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
218. Al fine di far fronte alla carenza di personale
sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario
nazionale (SSN) nonche' di ridurre le liste d'attesa e il
ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli
incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' - triennio
2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11,
comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,
n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed e' estesa,
dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni
aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive,
con particolare riferimento ai volumi di prestazioni
erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai
prescritti riposi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 219, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303,
Supplemento ordinario:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
219. Per le medesime finalita' di cui al comma 218, le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si
applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno
2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive
svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto sanita' - triennio 2019-2021, dal
personale sanitario di tale comparto operante presso i
medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attivita'
la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a 60 euro
lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni
vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili
nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti
riposi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, Supplemento ordinario:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - (Omissis).
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 148, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, Supplemento ordinario:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 436, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302,
Supplemento ordinario:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
«436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021.».
- Per il testo dell'articolo 2, comma 361, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, vedasi nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 246, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303,
Supplemento ordinario:
«Omissis.
246. Una quota delle risorse incrementali di cui al
comma 217, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a
310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e'
destinata all'incremento delle disponibilita' per il
perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere
prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1,
commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».