Art. 7 
 
          Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive 
                       del personale sanitario 
 
  1.  I  compensi  erogati  per  lo  svolgimento  delle   prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto  collettivo
nazionale di lavoro dell'Area Sanita' - triennio  2019-2021,  del  23
gennaio 2024, rideterminati ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  218,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto  anche  di  quanto
stabilito dal comma 2 del presente  articolo,  sono  soggetti  a  una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e
delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. 
  2.  I  compensi  erogati  per  lo  svolgimento  delle   prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del  contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del  Comparto
Sanita' - triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1,
comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a  una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e
delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. 
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in
72,8 milioni di euro per l'anno  2024,  131,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 135,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 135,6 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono valutati in
15,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,8 milioni di euro per l'anno
2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 29,9 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2027. 
  5. Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2  sono  applicate
dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto.   Per
l'accertamento, la riscossione,  le  sanzioni  e  il  contenzioso  si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
imposte sui redditi. 
  6. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, valutati in  88,4  milioni  di
euro per l'anno 2024, 160,3 milioni di euro per  l'anno  2025,  165,9
milioni di euro per l'anno 2026 e  165,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2027, si provvede: 
    a) quanto a ((5 milioni))  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute; 
    b) quanto  a  23  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 7  giugno  2024,  non  sono
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite  per  detto
importo all'erario; 
    c) quanto a 55,146 milioni di euro per l'anno 2024,  al  fine  di
garantire la  compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, mediante corrispondente riduzione delle risorse  iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n.
145; 
    d) quanto a ((32 milioni)) di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    e) quanto a 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9  milioni
di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno     ((2027,     mediante))     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  246  della
legge 30 dicembre 2023,  n.  213.  Conseguentemente  il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' ridotto di 160,3  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2027. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area
          Sanita' - triennio  2019-2021,  del  23  gennaio  2024,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          59 dell'11 marzo 2024. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 218, della
          legge 30  dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  2023,   n.   303,
          Supplemento ordinario: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              218. Al fine di far fronte alla  carenza  di  personale
          sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario
          nazionale (SSN) nonche' di ridurre le liste d'attesa  e  il
          ricorso  alle  esternalizzazioni,   l'autorizzazione   agli
          incrementi   delle   tariffe   orarie   delle   prestazioni
          aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del  contratto
          collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' - triennio
          2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11,
          comma  1,  del  decreto-legge  30  marzo   2023,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2023,
          n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026  ed  e'  estesa,
          dall'anno  2024  all'anno  2026,  a  tutte  le  prestazioni
          aggiuntive svolte dal personale medico.  Restano  ferme  le
          disposizioni vigenti in materia di prestazioni  aggiuntive,
          con  particolare  riferimento  ai  volumi  di   prestazioni
          erogabili  nonche'  all'orario  massimo  di  lavoro  e   ai
          prescritti riposi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 219, della
          legge 30  dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  2023,   n.   303,
          Supplemento ordinario: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              219. Per le medesime finalita' di cui al comma 218,  le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  11,   comma   1,   del
          decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  26  maggio  2023,  n.  56,  si
          applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno
          2024 all'anno  2026,  a  tutte  le  prestazioni  aggiuntive
          svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d),  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo   al
          personale del comparto sanita' -  triennio  2019-2021,  dal
          personale sanitario di  tale  comparto  operante  presso  i
          medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attivita'
          la tariffa oraria puo' essere  aumentata  fino  a  60  euro
          lordi onnicomprensivi, al  netto  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione. Restano ferme le  disposizioni
          vigenti  in  materia   di   prestazioni   aggiuntive,   con
          particolare riferimento ai volumi di prestazioni  erogabili
          nonche'  all'orario  massimo  di  lavoro  e  ai  prescritti
          riposi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  34-ter,  comma  5,
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  recante  «Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, Supplemento ordinario: 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - (Omissis). 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 148, comma 1, della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, Supplemento ordinario: 
              «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti  da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 436, della
          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  2018,   n.   302,
          Supplemento ordinario: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              «436. Per il  triennio  2019-2021  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva  nazionale  in  applicazione  dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i miglioramenti  economici  del  personale  statale  in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinati  in  1.100
          milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni  di  euro
          per l'anno  2020  e  in  3.375  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2021.». 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 361, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, vedasi nei riferimenti  normativi
          all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 246, della
          legge 30  dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  2023,   n.   303,
          Supplemento ordinario: 
              «Omissis. 
              246. Una quota delle risorse  incrementali  di  cui  al
          comma 217, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025  e  a
          310 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2026,  e'
          destinata  all'incremento  delle  disponibilita'   per   il
          perseguimento  degli  obiettivi   sanitari   di   carattere
          prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo  1,
          commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».