((Art. 7 bis 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
    
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  applicano  le  misure  di  cui   al   presente   decreto
compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con  le  relative
norme  di  attuazione,  nel  rispetto  dei  livelli   essenziali   di
assistenza sull'intero territorio nazionale)).