((Art. 7 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano applicano le misure di cui al presente decreto
compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative
norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza sull'intero territorio nazionale)).