IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 6 ottobre 2017,  n.  158,  recante  «Misure  per  il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi
comuni» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, ai sensi del quale: 
    il Presidente del Consiglio  dei  ministri  con  proprio  decreto
individua "i progetti da finanziare sulla base del Piano  di  cui  al
comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per  quanto
possibile,  un'equilibrata  ripartizione  delle  risorse  a   livello
regionale e priorita' al finanziamento degli interventi  proposti  da
comuni istituiti a seguito di fusione  o  appartenenti  a  unioni  di
comuni"; 
    il  Ministro  dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con  proprio  decreto,  ripartisce  le
risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 3; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020  adottato
ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del  2017,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo,
sentito l'Istat,  con  il  quale  sono  stati  definiti  i  parametri
occorrenti per la  determinazione  delle  tipologie  dei  comuni  che
possono  beneficiare  dei  contributi  del  «Fondo  per  lo  sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui  all'art.
3 della medesima legge; 
  Vista, altresi', la legge  16  gennaio  2003,  n.  3  e  successive
modificazioni, recante  «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 1,  che
prevede l'attribuzione di un Codice unico di progetto (CUP)  ad  ogni
progetto di investimento pubblico, e il comma  2-bis,  ai  sensi  del
quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati
dalle amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici  di  cui  al
comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  6
ottobre n. 158 del 2017,  con  il  quale  sono  stati  individuati  i
«piccoli comuni» che rientrano nelle tipologie  di  cui  all'art.  1,
comma 2, della medesima legge, secondo i parametri  definiti  con  il
predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
maggio 2022, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della  precitata
legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale e'  stato  predisposto  il
«Piano  nazionale  per  la  riqualificazione  dei  piccoli   comuni»,
adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza unificata del  2
dicembre 2021, repertorio n. 196/CU e, in particolare: 
    l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che  fissano
i termini perentori di presentazione della domanda ed  i  criteri  di
selezione dei progetti; 
    l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale la procedura  di  selezione
dei  progetti  e'  effettuata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri secondo due fasi, di cui la prima  rivolta  all'accertamento
della completezza della documentazione trasmessa  con  la  domanda  e
verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi  8,
9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  16
maggio 2022, pena l'esclusione dalla procedura  di  selezione,  e  la
seconda rivolta alla selezione dei progetti attraverso l'attribuzione
dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda  e
nei relativi allegati e secondo i criteri  definiti  nel  bando,  nel
rispetto di quanto indicato nella nota  metodologica,  allegata  allo
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  16  maggio
2022, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
    l'art. 3, comma 3, ai sensi del quale «con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi  dell'art.  3,  comma  6,  della
citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i  progetti  da
finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai  fini
della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti
promotori  dei  progetti  medesimi,  nonche'   i   termini   per   la
stipulazione degli stessi.  Il  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dovra' riportare gli  interventi  identificati
dal CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale,  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  nota  del  Segretario  generale  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, prot. USG 10287-P del 23 novembre 2022,  che,
considerata l'affinita' delle finalita' sottese al  «Piano  nazionale
per la riqualificazione dei piccoli comuni», di cui al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, con  quelle
del Dipartimento Casa Italia, attribuisce allo stesso Dipartimento la
competenza della  elaborazione  dei  bandi  pubblici  che  fissano  i
termini di presentazione della domanda e i criteri di  selezione  dei
progetti da inserire nel «Piano nazionale per la riqualificazione dei
piccoli comuni»; 
  Visto, altresi', il decreto  del  Capo  Dipartimento  Casa  Italia,
prot. DCI 48368069 del 19 settembre  2023,  con  il  quale  e'  stato
individuato il responsabile del procedimento  ai  sensi  dell'art.  5
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del dott.  Francesco
De Stefanis, referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri
in servizio presso il Dipartimento Casa Italia; 
  Visto il «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti  per  il
Piano nazionale per la  riqualificazione  dei  piccoli  comuni»  (nel
prosieguo anche «bando»), pubblicato sul sito del  Dipartimento  Casa
Italia il 14 luglio 2023 del quale, al fine di garantire  la  massima
pubblicita', e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 164
del 15 luglio 2023) e, in particolare l'art. 7, comma 1, il quale  ha
previsto che con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  fosse  nominata  un'apposita
commissione per la valutazione dell'ammissibilita' dei progetti; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia,  prot.  DCI
49371107 del 16 novembre 2023, con il  quale  e'  stata  nominata  la
Commissione  per  la  valutazione  dell'ammissibilita'  dei  progetti
presentati (di seguito Commissione), tenuta altresi', in  conformita'
a quanto disposto dai successivi commi 2, 3 e 4,  alla  verifica  dei
requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10  e  11,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio  2022
e del  rispetto  delle  modalita'  e  dei  termini  di  presentazione
stabiliti  dal   bando,   nonche'   all'applicazione   del   soccorso
istruttorio e alla predisposizione di una  graduatoria  dei  progetti
ammissibili a finanziamento; 
  Visto,  da  ultimo,  il  decreto  del  segretario  generale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 4544 del 15  novembre  2023
con il quale e' stata nominata una Segreteria  tecnico-amministrativa
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  Casa
Italia,  a  supporto  della  Commissione,  per  l'accertamento  della
completezza della documentazione trasmessa, con apposita domanda,  in
attuazione della fase 2 del bando e per la verifica dei requisiti  di
ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e  11,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022; 
  Atteso  che  la  commissione,  con  il  supporto  della  Segreteria
tecnica, ha concluso la valutazione delle n. 2638 domande  pervenute,
predisponendo la graduatoria,  di  cui  all'Allegato  1  al  presente
decreto, indi trasmesso dal responsabile del procedimento, su mandato
della Commissione, al Capo del Dipartimento Casa Italia  in  data  25
luglio 2024 per il seguito di competenza; 
  Preso atto che i progetti non ammessi alla  procedura  e  del  pari
ricompresi nell'allegato 1 sono n. 1459; 
  Considerato che la graduatoria dei progetti  finanziabili  conserva
efficacia per tre anni a far data dalla  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  che  da
essa sara' possibile attingere anche  successivamente  per  ulteriori
finanziamenti,  ove   si   rendessero   disponibili   nuove   risorse
finanziarie; 
  Ritenuto di procedere all'approvazione  della  graduatoria  di  cui
all'allegato 1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
  1. E' approvata la graduatoria di cui all'allegato 1 contenente: 
    a) n. 1179 progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, ordinati
secondo le modalita' previste dall'art. 7, commi 4 e 5, del  bando  e
individuati in base al nome dell'ente proponente e al CUP,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 maggio 2022, fermi restando i limiti  di  capienza  e  il
piu' efficiente impiego delle risorse disponibili; 
    b) n. 1459 progetti non ammessi alla  procedura  ed  elencati  in
ordine alfabetico in base al nome dell'ente proponente. 
  2. La documentazione prodotta a corredo dei progetti  di  cui  alla
lettera  a),  comma  1,  del  presente   articolo,   all'atto   della
presentazione delle domande di inserimento nel «Piano  nazionale  per
la riqualificazione dei piccoli  comuni»  disciplinato  dall'art.  1,
comma 1, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
maggio 2022, e' trasmessa al Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
per gli affari interni e territoriali -  Direzione  centrale  per  la
finanza locale, per i seguiti di competenza. 
  3. Dei motivi di esclusione dei progetti di cui  alla  lettera  b),
comma 1, del presente  articolo,  e'  data  indicazione  in  apposito
elenco pubblicato nella sezione dedicata al  «Bando  piccoli  comuni»
del    sito    istituzionale    del    Dipartimento    Casa    Italia
(www.casaitalia.governo.it),  a  far  data  dalla  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. In attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge 6 ottobre  2017,
n.  158,  il  Ministero  dell'interno,  all'esito   degli   ulteriori
controlli ritenuti  necessari,  procedera'  alla  ripartizione  delle
risorse e conseguentemente alla stipulazione di convenzioni o accordi
di programma con gli enti proponenti, nei limiti  di  capienza  delle
risorse disponibili di cui al  Fondo  per  lo  sviluppo  strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni.