IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi
comuni» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, ai sensi del quale:
il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto
individua "i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al
comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto
possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello
regionale e priorita' al finanziamento degli interventi proposti da
comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di
comuni";
il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ripartisce le
risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 3;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020 adottato
ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri
occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che
possono beneficiare dei contributi del «Fondo per lo sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui all'art.
3 della medesima legge;
Vista, altresi', la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive
modificazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, che
prevede l'attribuzione di un Codice unico di progetto (CUP) ad ogni
progetto di investimento pubblico, e il comma 2-bis, ai sensi del
quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati
dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al
comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6
ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati individuati i
«piccoli comuni» che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1,
comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il
predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2022, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della precitata
legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale e' stato predisposto il
«Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»,
adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza unificata del 2
dicembre 2021, repertorio n. 196/CU e, in particolare:
l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano
i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di
selezione dei progetti;
l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale la procedura di selezione
dei progetti e' effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri secondo due fasi, di cui la prima rivolta all'accertamento
della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e
verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8,
9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2022, pena l'esclusione dalla procedura di selezione, e la
seconda rivolta alla selezione dei progetti attraverso l'attribuzione
dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e
nei relativi allegati e secondo i criteri definiti nel bando, nel
rispetto di quanto indicato nella nota metodologica, allegata allo
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2022, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
l'art. 3, comma 3, ai sensi del quale «con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i progetti da
finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai fini
della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti
promotori dei progetti medesimi, nonche' i termini per la
stipulazione degli stessi. Il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dovra' riportare gli interventi identificati
dal CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale, al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, prot. USG 10287-P del 23 novembre 2022, che,
considerata l'affinita' delle finalita' sottese al «Piano nazionale
per la riqualificazione dei piccoli comuni», di cui al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, con quelle
del Dipartimento Casa Italia, attribuisce allo stesso Dipartimento la
competenza della elaborazione dei bandi pubblici che fissano i
termini di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei
progetti da inserire nel «Piano nazionale per la riqualificazione dei
piccoli comuni»;
Visto, altresi', il decreto del Capo Dipartimento Casa Italia,
prot. DCI 48368069 del 19 settembre 2023, con il quale e' stato
individuato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del dott. Francesco
De Stefanis, referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri
in servizio presso il Dipartimento Casa Italia;
Visto il «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il
Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» (nel
prosieguo anche «bando»), pubblicato sul sito del Dipartimento Casa
Italia il 14 luglio 2023 del quale, al fine di garantire la massima
pubblicita', e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 164
del 15 luglio 2023) e, in particolare l'art. 7, comma 1, il quale ha
previsto che con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri fosse nominata un'apposita
commissione per la valutazione dell'ammissibilita' dei progetti;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, prot. DCI
49371107 del 16 novembre 2023, con il quale e' stata nominata la
Commissione per la valutazione dell'ammissibilita' dei progetti
presentati (di seguito Commissione), tenuta altresi', in conformita'
a quanto disposto dai successivi commi 2, 3 e 4, alla verifica dei
requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022
e del rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione
stabiliti dal bando, nonche' all'applicazione del soccorso
istruttorio e alla predisposizione di una graduatoria dei progetti
ammissibili a finanziamento;
Visto, da ultimo, il decreto del segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 4544 del 15 novembre 2023
con il quale e' stata nominata una Segreteria tecnico-amministrativa
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa
Italia, a supporto della Commissione, per l'accertamento della
completezza della documentazione trasmessa, con apposita domanda, in
attuazione della fase 2 del bando e per la verifica dei requisiti di
ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022;
Atteso che la commissione, con il supporto della Segreteria
tecnica, ha concluso la valutazione delle n. 2638 domande pervenute,
predisponendo la graduatoria, di cui all'Allegato 1 al presente
decreto, indi trasmesso dal responsabile del procedimento, su mandato
della Commissione, al Capo del Dipartimento Casa Italia in data 25
luglio 2024 per il seguito di competenza;
Preso atto che i progetti non ammessi alla procedura e del pari
ricompresi nell'allegato 1 sono n. 1459;
Considerato che la graduatoria dei progetti finanziabili conserva
efficacia per tre anni a far data dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che da
essa sara' possibile attingere anche successivamente per ulteriori
finanziamenti, ove si rendessero disponibili nuove risorse
finanziarie;
Ritenuto di procedere all'approvazione della graduatoria di cui
all'allegato 1;
Decreta:
Art. 1
Approvazione della graduatoria
1. E' approvata la graduatoria di cui all'allegato 1 contenente:
a) n. 1179 progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, ordinati
secondo le modalita' previste dall'art. 7, commi 4 e 5, del bando e
individuati in base al nome dell'ente proponente e al CUP, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 maggio 2022, fermi restando i limiti di capienza e il
piu' efficiente impiego delle risorse disponibili;
b) n. 1459 progetti non ammessi alla procedura ed elencati in
ordine alfabetico in base al nome dell'ente proponente.
2. La documentazione prodotta a corredo dei progetti di cui alla
lettera a), comma 1, del presente articolo, all'atto della
presentazione delle domande di inserimento nel «Piano nazionale per
la riqualificazione dei piccoli comuni» disciplinato dall'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2022, e' trasmessa al Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la
finanza locale, per i seguiti di competenza.
3. Dei motivi di esclusione dei progetti di cui alla lettera b),
comma 1, del presente articolo, e' data indicazione in apposito
elenco pubblicato nella sezione dedicata al «Bando piccoli comuni»
del sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia
(www.casaitalia.governo.it), a far data dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017,
n. 158, il Ministero dell'interno, all'esito degli ulteriori
controlli ritenuti necessari, procedera' alla ripartizione delle
risorse e conseguentemente alla stipulazione di convenzioni o accordi
di programma con gli enti proponenti, nei limiti di capienza delle
risorse disponibili di cui al Fondo per lo sviluppo strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni.