IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni  armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2009/33/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla  promozione  di  veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la  direttiva  2009/33/CE
relativa  alla  promozione  di  veicoli  puliti  e  a  basso  consumo
energetico nel trasporto su strada; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in  particolare,
l'articolo 4 che ha  ridenominato  il  «Ministero  della  transizione
ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126 e 1127 dell'articolo 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per
la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica
amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi
1126 e 1127,  ha  approvato  il  «Piano  d'azione  nazionale  per  la
sostenibilita'    ambientale    dei    consumi     della     pubblica
amministrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è  stata  approvata
la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione»,  ai   sensi
dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 3 agosto 2023 recante  «Approvazione  del  piano  d'azione
nazionale per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore
della pubblica amministrazione  2023.»  che  abroga  il  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11
aprile 2008; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, recante «Regolamento recante la  disciplina  semplificata  della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo  8  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»; 
  Visto  il  decreto-legge  24   febbraio   2023,   n.   13   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della  politica  agricola  comune»  ed  in  particolare
l'art. 48 recante «Disposizioni per la disciplina delle terre e delle
rocce da scavo»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma  2  dell'articolo
57  secondo  cui  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali  previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
settore  della  pubblica  amministrazione  attraverso  l'inserimento,
nella documentazione progettuale e di gara, almeno  delle  specifiche
tecniche  e  delle  clausole  contrattuali  contenute   nei   criteri
ambientali minimi, definiti per specifiche  categorie  di  appalti  e
concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base
al valore dell'appalto o della concessione; 
  Ritenuto  opportuno  procedere   alla   definizione   dei   criteri
ambientali minimi  relativi  all'affidamento  della  progettazione  e
dell'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento
delle infrastrutture stradali cosi' come previsto dal succitato Piano
d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione; 
  Considerato che l'attivita'  istruttoria  per  la  definizione  dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto  ha  visto  il
costante confronto con le parti interessate e con gli esperti,  cosi'
come  previsto  dal  citato  Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  57,  comma  2,  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  sono  adottati  i  criteri
ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione  ed
esecuzione dei lavori  di  costruzione,  manutenzione  e  adeguamento
delle infrastrutture stradali di cui all'allegato 1, che  costituisce
parte integrante del presente decreto.