Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
prodotto da costruzione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE)
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.