Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di
prodotto da costruzione di cui all'articolo 2  del  regolamento  (UE)
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011  che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei  prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.