Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
  2. Ai soli fini del presente decreto, in aggiunta alle  definizioni
di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
    a)  «Comitato  tecnico-consultivo  biocarburanti»   (di   seguito
«Comitato»):   organo   ricostituito   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica n.  473  del  22  dicembre
2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 11, del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
    b) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale
di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello  sviluppo
economico del 22 dicembre 2009; 
    c)  «Organismi  di  accreditamento»:  l'Organismo  nazionale   di
accreditamento e gli analoghi  organismi  costituiti  in  ordinamenti
diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di  mutuo
riconoscimento EA/IAF MLA e che siano  inseriti  nell'elenco  di  cui
all'art. 5, comma 1; 
    d) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da  un
organismo di accreditamento che svolge attivita' di valutazione della
conformita' di un operatore economico di cui al comma 3 del  presente
articolo,  anche  attraverso  tarature,   prove,   certificazioni   e
ispezioni; 
    e) «Soggetti  ETS»:  gestori  di  impianti,  operatori  aerei,  e
societa' di navigazione di cui alla direttiva 2003/87/CE e successive
modificazioni ed integrazioni»; 
    f)  «Certificato  di   conformita'   dell'azienda»:   certificato
rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore  economico,
che  abilita  lo  stesso   al   rilascio   della   dichiarazione   di
sostenibilita' ovvero del certificato di sostenibilita'; 
    g) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia
che permette di creare un nesso tra le informazioni  contenute  nelle
dichiarazioni di cui alla lettera h) relative alle materie prime o ai
prodotti intermedi e le  asserzioni  riguardanti  i  prodotti  finali
contenute nel certificato di  cui  alla  lettera  j),  anche  tramite
l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12; 
    h) «Dichiarazione di sostenibilita'»:  dichiarazione  redatta  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, da ogni operatore economico cedente  il  prodotto  in  uscita
dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di  una
stessa  catena  di  consegna   del   biocombustibile   e   rilasciata
all'operatore economico successivo in  accompagnamento  alla  partita
ceduta; 
    i) «Informazioni sociali  e  ambientali»:  informazioni  relative
alla materia prima utilizzata per la  produzione  di  biocombustibili
che riguardano misure adottate per la tutela del lavoro nel Paese  in
cui e' stata prodotta la materia prima nonche'  quelle  necessarie  a
garantire il rispetto sia di quanto previsto all'art.  42,  comma  6,
del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  che  di  quanto
previsto alla lettera p) del presente comma; 
    j) «Certificato  di  sostenibilita'»:  dichiarazione  redatta  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere  c),  d)
ed e) del presente articolo, contenente le informazioni necessarie  a
garantire che la partita di biocombustibile sia sostenibile; 
    k)  «Partita»:  quantita'  di  prodotto  avente   caratteristiche
chimico-fisiche omogenee; 
    l) «Biocombustibile»:  biocarburanti  (inclusi  i  biogas  per  i
trasporti), bioliquidi, combustibili da biomassa (per usi  energetici
diversi dal trasporto) e idrogeno di origine biologica; 
    m) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di
fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica; 
    n) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il  gas  prodotto
dal  processo  biochimico  di  fermentazione  anaerobica  di   fanghi
prodotti in impianti  deputati  al  trattamento  delle  acque  reflue
civili e industriali; 
    o) «Data di entrata in  esercizio  dell'impianto»:  data  in  cui
l'impianto ha iniziato a  produrre  fisicamente  il  biocombustibile,
carburante rinnovabile di  origine  non  biologica  e  carburante  da
carbonio riciclato per il  quale  si  rilascia  la  dichiarazione  di
sostenibilita' o il certificato di sostenibilita'; 
    p) «Colture intermedie»: colture  che  seguono  o  precedono  una
coltura principale, rispettando il principio di rotazione, il cui uso
non genera una domanda di terreni supplementari. Esse comprendono  le
colture intercalari e le colture  di  copertura.  Il  rispetto  della
condizione prevista, riportata tra le informazioni ambientali di  cui
alla lettera i), e' verificato  dagli  organismi  di  certificazione,
sulla base della metodologia riportata in allegato 2. 
    q)  «Documento  di  trasporto»:  documento   che   certifica   un
trasferimento di merci dal  cedente  al  cessionario,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT),  documento
amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di
accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti
soggetti ad accise (e-AD), o altro  documento  previsto  in  tema  di
trasporto delle merci; 
    r)  «Accordi  di  mutuo  riconoscimento  EA/IAF   MLA»:   accordi
internazionali  che  assicurano  il  riconoscimento  dell'equivalenza
delle attivita' di accreditamento svolte da tutti i membri  firmatari
all'interno del sistema di  accreditamento,  gestito  da  IAF-ILAC  a
livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo); 
    s) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che  sono  da  tempo
fortemente  salini  o  il  cui  tenore  di   materie   organiche   e'
particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte; 
    t) «Terreni fortemente contaminati»: terreni il  cui  livello  di
contaminazione e'  tale  da  renderli  inadatti  alla  produzione  di
alimenti o mangimi; 
    u) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di una
decisione ai sensi dell'art. 30, paragrafi 4  e  5,  della  direttiva
(UE) 2018/2001; 
    v) «Certificazione di basso rischio di cambiamento  indiretto  di
destinazione d'uso dei terreni (ILUC)»:  certificazione  che  attesta
che  la  filiera  rispetta  i  criteri  riportati  all'art.   4   del
regolamento (UE) 2019/807; 
    w) «Sostenibilita'»: con il termine sostenibilita' si intende  il
rispetto di tutti i criteri di cui ai commi da 6 a  14  dell'art.  42
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
    x) «Non conformita' critica»: violazione intenzionale delle norme
di un sistema di certificazione una non conformita'  irreversibile  o
una  violazione  che  compromette   l'integrita'   del   sistema   di
certificazione. Tra le non conformita' critiche figurano: i)  mancato
rispetto di un obbligo di cui all'art. 42 del decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199; ii) emissione  fraudolenta  di  una  prova  di
sostenibilita' o di autodichiarazioni,  ad  esempio  la  riproduzione
intenzionale di una prova di sostenibilita' per ottenere un beneficio
finanziario; iii)  inesattezze  deliberate  nella  descrizione  delle
materie prime, falsificazione dei valori dei gas a  effetto  serra  o
dei dati in ingresso, produzione deliberata  di  rifiuti  o  residui,
modifica  deliberata  di  un  processo  di  produzione  per  generare
materiale  residuo  in  piu',  o  contaminazione  deliberata  di   un
materiale con l'intento di classificarlo come rifiuto; iv)  intralcio
allo svolgimento delle attivita' di verifica previste da parte  degli
organismi di certificazione; 
    y) «Non conformita' rilevante»: non conformita' che determina  il
mancato rispetto di  un  obbligo  di  cui  all'art.  42  del  decreto
legislativo 8 novembre  2021,  n.  199,  potenzialmente  reversibile,
ripetuto e rivelatore di problemi sistematici o aspetti che, da  soli
o in combinazione con altre non conformita', possono  determinare  un
fallimento sostanziale del sistema. Tra le non conformita'  rilevanti
figurano: i) problemi sistematici  con  i  dati  comunicati  relativi
all'equilibrio di massa o ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre
il 10% delle  asserzioni  incluse  nel  campione  rappresentativo  si
riscontra   documentazione   errata;   ii)   omissione    da    parte
dell'operatore economico di dichiarare la propria  partecipazione  ad
altri sistemi durante il processo  di  certificazione;  iii)  mancata
fornitura di informazioni pertinenti agli esecutori del controllo, ad
esempio dati sull'equilibrio di massa e relazioni di  controllo;  iv)
nel caso di utilizzo di colture intermedie,  mancato  rispetto  della
condizione che prevede che detta coltura non genera  una  domanda  di
terreni supplementari; 
    z) «Non conformita'  minore»:  non  conformita'  con  un  impatto
limitato, che costituisce un'inosservanza isolata o  temporanea,  non
e' sistematica e, anche se  non  e'  rettificata,  non  determina  un
fallimento sostanziale; 
    aa) «Co-processing»: attivita'  che  consiste  nell'alimentare  i
processi   di   trattamento   termochimico   con   idrogeno,    quali
idrodesolforazione   e   idrocracking,   e/o   altri   processi    di
frazionamento/conversione, quali cracking catalitico a letto  fluido,
con quantitativi di  cariche  biogeniche  in  aggiunta  alle  cariche
fossili. Le cariche biogeniche possono essere ad esempio oli vegetali
e derivati, oli a base di alghe, oli da cucina usati, grassi animali,
oli di  pirolisi,  opportunamente  pretrattati  e  sottoprodotti  dei
processi di estrazione della cellulosa; 
    bb) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che  utilizza
biocombustibili per scopi energetici diversi dal trasporto,  quali  i
gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica
e i gestori di impianti configuranti come soggetti ETS  di  cui  alla
lettera e), nonche' i produttori di biometano; 
    cc)  «Fornitore»:  il  soggetto  responsabile  del  passaggio  di
combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise; 
    dd) «Primo punto di raccolta»: impianto di  stoccaggio,  impianto
di trattamento o, con riferimento alle  biomasse  legnose,  eventuale
cantiere di taglio, gestito direttamente dall'operatore economico,  o
da altra controparte di un accordo contrattuale, che  si  procura  le
materie prime  direttamente  dai  produttori  di  biomassa  agricola,
biomassa forestale, rifiuti e residui o, nel caso dei  carburanti  da
fonti rinnovabili di origine  non  biologica,  dall'impianto  che  li
produce; 
  3. Ai fini del  presente  decreto,  per  «operatore  economico»  si
intende ogni persona fisica o giuridica, anche  stabilita  fuori  del
territorio nazionale, che svolge una o piu' delle seguenti attivita': 
    a) produzione, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di  ogni
materia   o   sostanza   dalla   cui   lavorazione    si    ottengano
biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica  e
combustibili da carbonio riciclato  destinati  al  mercato  nazionale
siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti,  sottoprodotti
o  loro  miscele,  compresi  quelli  prodotti  in  co-processing  con
materiali di origine fossile; 
    b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o
sostanza, prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera  a),
dalla cui  lavorazione  si  ottengano  biocombustibili,  combustibili
rinnovabili di origine  non  biologica  e  combustibili  da  carbonio
riciclato destinati al mercato nazionale; 
    c) produzione, anche combinata insieme ai  combustibili  fossili,
cessione  e/o  utilizzo  per  proprio  consumo  di   biocombustibili,
combustibili rinnovabili di origine non biologica e  combustibili  da
carbonio riciclato destinati al mercato nazionale; 
    d)  commercializzazione,  anche   senza   possesso   fisico,   di
biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica  e
combustibili da carbonio riciclato destinati  al  mercato  nazionale,
prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera c); 
    e)  utilizzo  dei  biocombustibili  per  produzione  di   energia
elettrica e/o termica o utilizzo da parte dei soggetti ETS. 
  4. Nella filiera del biogas/biometano, tra gli operatori  economici
di cui  al  comma  3,  lettera  a),  si  considera  «primo  operatore
economico della filiera»: 
    a) il gestore dell'impianto  che  effettua  la  captazione  e  il
trattamento del gas da discarica; 
    b) il gestore dell'impianto di  trattamento  delle  acque  reflue
civili e industriali, qualora la produzione di  biometano  avvenga  a
partire dai gas derivanti dai processi di depurazione; 
    c)  il  gestore  dell'impianto  di  digestione  anaerobica  della
frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU),  nel  caso  in  cui  la
stessa venga conferita esclusivamente dai soggetti di cui al comma 6,
lettera c). 
  5. Nella filiera dei biocombustibili da biomasse forestali, tra gli
operatori economici di cui al  comma  3,  lettera  a),  si  considera
«primo operatore economico» della filiera il gestore del primo  punto
di raccolta delle stesse, che dovra' stimare le  emissioni  derivanti
dalla coltivazione delle stesse, se presenti, anche  avvalendosi  dei
valori riportati all'allegato VII del decreto legislativo 8  novembre
2021, n. 199. 
  6. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»: 
    a) i produttori di oli da cucina  usati  di  impiego  alimentare,
compresi mense, ristoranti, isole ecologiche e campane stradali: 
      i)  quando   conferiscono   gli   oli,   tramite   raccoglitori
certificati: al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, o ad un'organizzazione autonoma costituita  ai
sensi dell'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152; 
      ii) nei casi in  cui  sono  rispettate  le  condizioni  di  cui
all'art. 13 del presente decreto; 
    b)  i  produttori  di  sottoprodotti  di  origine  animale,  come
definiti dal regolamento (CE)  n.  1069/2009,  che  conferiscono  gli
stessi agli impianti di trattamento di cui al  medesimo  regolamento,
nel  rispetto  dei  requisiti  di  tracciabilita'  ivi  prescritti  e
utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE)  n.
142/2011. Con  specifico  riferimento  all'inquadramento  dei  grassi
animali  fusi  derivati  dalla  trasformazione  di  sottoprodotti  di
origine animale (SOA) il primo operatore  economico  di  filiera  che
deve aderire al Sistema nazionale di certificazione e' l'impianto  di
trasformazione di cui all'art.  24,  paragrafo  1,  lettera  a),  del
regolamento (CE) n. 1069/2009, nel caso in  cui  in  conclusione  del
processo siano presenti anche altri output  diversi  dallo  specifico
grasso animale, quali ad esempio  la  farina  di  carne  e  ossa,  le
proteine animali trasformate, bone chips, ecc. 
    c) i gestori responsabili della raccolta della frazione  organica
dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad  un  impianto
di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti  dal
centro di raccolta  all'impianto  di  produzione  di  biometano  sono
calcolate dal gestore dell'impianto di digestione anaerobica; 
    d) i trasportatori che effettuano servizio per  conto  terzi.  In
questo caso le emissioni sono conteggiate dall'operatore precedente o
da quello successivo; 
    e) i produttori e i detentori di  sostanze  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto  interministeriale  n.
5046 del 25 febbraio 2016 che conferiscono le stesse a un impianto di
digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto di  dette  sostanze
all'impianto di produzione del biometano sono calcolate e incluse nel
calcolo della propria fase produttiva dal  gestore  dell'impianto  di
digestione anaerobica; 
    f) i gestori della  discarica  che  conferiscono  il  gas  ad  un
impianto di biometano. Le  emissioni  del  trasporto  del  gas  dalla
discarica all'impianto di produzione del biometano sono  calcolate  e
incluse  nel  calcolo  della  propria  fase  produttiva  dal  gestore
dell'impianto di purificazione del gas; 
    g) in deroga al comma  4,  lettera  b),  gli  enti  locali  o  le
societa' che gestiscono per conto  di  tali  enti  gli  impianti  che
raccolgono  le  acque  reflue  civili  e  industriali  e/o  i  fanghi
derivanti dal trattamento biologico di dette acque,  destinati  a  un
impianto di digestione anaerobica.  Le  emissioni  del  trasporto  di
dette  sostanze  all'impianto  di  produzione  del   biometano   sono
calcolate e incluse nel calcolo della  propria  fase  produttiva  dal
gestore dell'impianto di digestione anaerobica. 
    h) i produttori di biomasse solide residuali  agricole  derivanti
da lavorazioni occasionali (espianti e/o potature), nonche', solo  se
conseguenti ad eventi meteorologici estremi o avversi come tempeste o
trombe d'aria,  derivanti  da  abbattimenti  di  piante  sradicate  o
schiantate, ripuliture e tagli, che conferiscono la biomassa, per  un
ammontare complessivo annuo non superiore a 1000 t, a  un  produttore
di  energia  elettrica  e/o  termica   configurato   come   operatore
economico; sono escluse dalle lavorazioni  occasionali  attivita'  di
espianti e potature di normale manutenzione del verde.