Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2. Ai soli fini del presente decreto, in aggiunta alle definizioni
di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «Comitato tecnico-consultivo biocarburanti» (di seguito
«Comitato»): organo ricostituito con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 473 del 22 dicembre
2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 11, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale
di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 22 dicembre 2009;
c) «Organismi di accreditamento»: l'Organismo nazionale di
accreditamento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti
diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo
riconoscimento EA/IAF MLA e che siano inseriti nell'elenco di cui
all'art. 5, comma 1;
d) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da un
organismo di accreditamento che svolge attivita' di valutazione della
conformita' di un operatore economico di cui al comma 3 del presente
articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e
ispezioni;
e) «Soggetti ETS»: gestori di impianti, operatori aerei, e
societa' di navigazione di cui alla direttiva 2003/87/CE e successive
modificazioni ed integrazioni»;
f) «Certificato di conformita' dell'azienda»: certificato
rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore economico,
che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di
sostenibilita' ovvero del certificato di sostenibilita';
g) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia
che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle
dichiarazioni di cui alla lettera h) relative alle materie prime o ai
prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali
contenute nel certificato di cui alla lettera j), anche tramite
l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12;
h) «Dichiarazione di sostenibilita'»: dichiarazione redatta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita
dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di una
stessa catena di consegna del biocombustibile e rilasciata
all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita
ceduta;
i) «Informazioni sociali e ambientali»: informazioni relative
alla materia prima utilizzata per la produzione di biocombustibili
che riguardano misure adottate per la tutela del lavoro nel Paese in
cui e' stata prodotta la materia prima nonche' quelle necessarie a
garantire il rispetto sia di quanto previsto all'art. 42, comma 6,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che di quanto
previsto alla lettera p) del presente comma;
j) «Certificato di sostenibilita'»: dichiarazione redatta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere c), d)
ed e) del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a
garantire che la partita di biocombustibile sia sostenibile;
k) «Partita»: quantita' di prodotto avente caratteristiche
chimico-fisiche omogenee;
l) «Biocombustibile»: biocarburanti (inclusi i biogas per i
trasporti), bioliquidi, combustibili da biomassa (per usi energetici
diversi dal trasporto) e idrogeno di origine biologica;
m) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di
fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
n) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il gas prodotto
dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi
prodotti in impianti deputati al trattamento delle acque reflue
civili e industriali;
o) «Data di entrata in esercizio dell'impianto»: data in cui
l'impianto ha iniziato a produrre fisicamente il biocombustibile,
carburante rinnovabile di origine non biologica e carburante da
carbonio riciclato per il quale si rilascia la dichiarazione di
sostenibilita' o il certificato di sostenibilita';
p) «Colture intermedie»: colture che seguono o precedono una
coltura principale, rispettando il principio di rotazione, il cui uso
non genera una domanda di terreni supplementari. Esse comprendono le
colture intercalari e le colture di copertura. Il rispetto della
condizione prevista, riportata tra le informazioni ambientali di cui
alla lettera i), e' verificato dagli organismi di certificazione,
sulla base della metodologia riportata in allegato 2.
q) «Documento di trasporto»: documento che certifica un
trasferimento di merci dal cedente al cessionario, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT), documento
amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di
accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti
soggetti ad accise (e-AD), o altro documento previsto in tema di
trasporto delle merci;
r) «Accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA»: accordi
internazionali che assicurano il riconoscimento dell'equivalenza
delle attivita' di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari
all'interno del sistema di accreditamento, gestito da IAF-ILAC a
livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);
s) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo
fortemente salini o il cui tenore di materie organiche e'
particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte;
t) «Terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di
contaminazione e' tale da renderli inadatti alla produzione di
alimenti o mangimi;
u) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di una
decisione ai sensi dell'art. 30, paragrafi 4 e 5, della direttiva
(UE) 2018/2001;
v) «Certificazione di basso rischio di cambiamento indiretto di
destinazione d'uso dei terreni (ILUC)»: certificazione che attesta
che la filiera rispetta i criteri riportati all'art. 4 del
regolamento (UE) 2019/807;
w) «Sostenibilita'»: con il termine sostenibilita' si intende il
rispetto di tutti i criteri di cui ai commi da 6 a 14 dell'art. 42
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
x) «Non conformita' critica»: violazione intenzionale delle norme
di un sistema di certificazione una non conformita' irreversibile o
una violazione che compromette l'integrita' del sistema di
certificazione. Tra le non conformita' critiche figurano: i) mancato
rispetto di un obbligo di cui all'art. 42 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199; ii) emissione fraudolenta di una prova di
sostenibilita' o di autodichiarazioni, ad esempio la riproduzione
intenzionale di una prova di sostenibilita' per ottenere un beneficio
finanziario; iii) inesattezze deliberate nella descrizione delle
materie prime, falsificazione dei valori dei gas a effetto serra o
dei dati in ingresso, produzione deliberata di rifiuti o residui,
modifica deliberata di un processo di produzione per generare
materiale residuo in piu', o contaminazione deliberata di un
materiale con l'intento di classificarlo come rifiuto; iv) intralcio
allo svolgimento delle attivita' di verifica previste da parte degli
organismi di certificazione;
y) «Non conformita' rilevante»: non conformita' che determina il
mancato rispetto di un obbligo di cui all'art. 42 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, potenzialmente reversibile,
ripetuto e rivelatore di problemi sistematici o aspetti che, da soli
o in combinazione con altre non conformita', possono determinare un
fallimento sostanziale del sistema. Tra le non conformita' rilevanti
figurano: i) problemi sistematici con i dati comunicati relativi
all'equilibrio di massa o ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre
il 10% delle asserzioni incluse nel campione rappresentativo si
riscontra documentazione errata; ii) omissione da parte
dell'operatore economico di dichiarare la propria partecipazione ad
altri sistemi durante il processo di certificazione; iii) mancata
fornitura di informazioni pertinenti agli esecutori del controllo, ad
esempio dati sull'equilibrio di massa e relazioni di controllo; iv)
nel caso di utilizzo di colture intermedie, mancato rispetto della
condizione che prevede che detta coltura non genera una domanda di
terreni supplementari;
z) «Non conformita' minore»: non conformita' con un impatto
limitato, che costituisce un'inosservanza isolata o temporanea, non
e' sistematica e, anche se non e' rettificata, non determina un
fallimento sostanziale;
aa) «Co-processing»: attivita' che consiste nell'alimentare i
processi di trattamento termochimico con idrogeno, quali
idrodesolforazione e idrocracking, e/o altri processi di
frazionamento/conversione, quali cracking catalitico a letto fluido,
con quantitativi di cariche biogeniche in aggiunta alle cariche
fossili. Le cariche biogeniche possono essere ad esempio oli vegetali
e derivati, oli a base di alghe, oli da cucina usati, grassi animali,
oli di pirolisi, opportunamente pretrattati e sottoprodotti dei
processi di estrazione della cellulosa;
bb) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che utilizza
biocombustibili per scopi energetici diversi dal trasporto, quali i
gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica
e i gestori di impianti configuranti come soggetti ETS di cui alla
lettera e), nonche' i produttori di biometano;
cc) «Fornitore»: il soggetto responsabile del passaggio di
combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise;
dd) «Primo punto di raccolta»: impianto di stoccaggio, impianto
di trattamento o, con riferimento alle biomasse legnose, eventuale
cantiere di taglio, gestito direttamente dall'operatore economico, o
da altra controparte di un accordo contrattuale, che si procura le
materie prime direttamente dai produttori di biomassa agricola,
biomassa forestale, rifiuti e residui o, nel caso dei carburanti da
fonti rinnovabili di origine non biologica, dall'impianto che li
produce;
3. Ai fini del presente decreto, per «operatore economico» si
intende ogni persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del
territorio nazionale, che svolge una o piu' delle seguenti attivita':
a) produzione, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di ogni
materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano
biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e
combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale
siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti
o loro miscele, compresi quelli prodotti in co-processing con
materiali di origine fossile;
b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o
sostanza, prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera a),
dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili, combustibili
rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio
riciclato destinati al mercato nazionale;
c) produzione, anche combinata insieme ai combustibili fossili,
cessione e/o utilizzo per proprio consumo di biocombustibili,
combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da
carbonio riciclato destinati al mercato nazionale;
d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di
biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e
combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale,
prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera c);
e) utilizzo dei biocombustibili per produzione di energia
elettrica e/o termica o utilizzo da parte dei soggetti ETS.
4. Nella filiera del biogas/biometano, tra gli operatori economici
di cui al comma 3, lettera a), si considera «primo operatore
economico della filiera»:
a) il gestore dell'impianto che effettua la captazione e il
trattamento del gas da discarica;
b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue
civili e industriali, qualora la produzione di biometano avvenga a
partire dai gas derivanti dai processi di depurazione;
c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della
frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), nel caso in cui la
stessa venga conferita esclusivamente dai soggetti di cui al comma 6,
lettera c).
5. Nella filiera dei biocombustibili da biomasse forestali, tra gli
operatori economici di cui al comma 3, lettera a), si considera
«primo operatore economico» della filiera il gestore del primo punto
di raccolta delle stesse, che dovra' stimare le emissioni derivanti
dalla coltivazione delle stesse, se presenti, anche avvalendosi dei
valori riportati all'allegato VII del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199.
6. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»:
a) i produttori di oli da cucina usati di impiego alimentare,
compresi mense, ristoranti, isole ecologiche e campane stradali:
i) quando conferiscono gli oli, tramite raccoglitori
certificati: al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, o ad un'organizzazione autonoma costituita ai
sensi dell'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
ii) nei casi in cui sono rispettate le condizioni di cui
all'art. 13 del presente decreto;
b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come
definiti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli
stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento,
nel rispetto dei requisiti di tracciabilita' ivi prescritti e
utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n.
142/2011. Con specifico riferimento all'inquadramento dei grassi
animali fusi derivati dalla trasformazione di sottoprodotti di
origine animale (SOA) il primo operatore economico di filiera che
deve aderire al Sistema nazionale di certificazione e' l'impianto di
trasformazione di cui all'art. 24, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1069/2009, nel caso in cui in conclusione del
processo siano presenti anche altri output diversi dallo specifico
grasso animale, quali ad esempio la farina di carne e ossa, le
proteine animali trasformate, bone chips, ecc.
c) i gestori responsabili della raccolta della frazione organica
dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto
di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti dal
centro di raccolta all'impianto di produzione di biometano sono
calcolate dal gestore dell'impianto di digestione anaerobica;
d) i trasportatori che effettuano servizio per conto terzi. In
questo caso le emissioni sono conteggiate dall'operatore precedente o
da quello successivo;
e) i produttori e i detentori di sostanze di cui all'art. 3,
comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto interministeriale n.
5046 del 25 febbraio 2016 che conferiscono le stesse a un impianto di
digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto di dette sostanze
all'impianto di produzione del biometano sono calcolate e incluse nel
calcolo della propria fase produttiva dal gestore dell'impianto di
digestione anaerobica;
f) i gestori della discarica che conferiscono il gas ad un
impianto di biometano. Le emissioni del trasporto del gas dalla
discarica all'impianto di produzione del biometano sono calcolate e
incluse nel calcolo della propria fase produttiva dal gestore
dell'impianto di purificazione del gas;
g) in deroga al comma 4, lettera b), gli enti locali o le
societa' che gestiscono per conto di tali enti gli impianti che
raccolgono le acque reflue civili e industriali e/o i fanghi
derivanti dal trattamento biologico di dette acque, destinati a un
impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto di
dette sostanze all'impianto di produzione del biometano sono
calcolate e incluse nel calcolo della propria fase produttiva dal
gestore dell'impianto di digestione anaerobica.
h) i produttori di biomasse solide residuali agricole derivanti
da lavorazioni occasionali (espianti e/o potature), nonche', solo se
conseguenti ad eventi meteorologici estremi o avversi come tempeste o
trombe d'aria, derivanti da abbattimenti di piante sradicate o
schiantate, ripuliture e tagli, che conferiscono la biomassa, per un
ammontare complessivo annuo non superiore a 1000 t, a un produttore
di energia elettrica e/o termica configurato come operatore
economico; sono escluse dalle lavorazioni occasionali attivita' di
espianti e potature di normale manutenzione del verde.