Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Legge di ratifica»: la legge  21  febbraio  2024,  n.  14  di
ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania  per
il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto  a
Roma  il  6  novembre  2023,  nonche'  norme  di  coordinamento   con
l'ordinamento interno»; 
    b) «TU spese di  giustizia»:  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia; 
    c) «TU immigrazione»: il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,
recante «Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; 
    d) «avvocato»: l'avvocato del migrante, ammesso al  patrocinio  a
spese dello Stato, che  si  reca,  nelle  aree  di  cui  all'art.  1,
paragrafo 1, lettera c), del Protocollo per  partecipare  all'udienza
nei casi di cui all'art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge  di
ratifica; 
    e) «interprete»: l'interprete, nominato dal giudice, che si  reca
nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo
per partecipare all'udienza nei casi di  cui  all'art.  4,  comma  5,
secondo periodo della legge di ratifica; 
    f)  «trasferta»:  il  viaggio  e  il  soggiorno  dell'avvocato  o
dell'interprete nelle aree di cui all'art. 1,  paragrafo  1,  lettera
c), del Protocollo per lo svolgimento dell'udienza nei  casi  di  cui
all'art. 4, comma 5, della legge di ratifica; 
    g) «trasporto»: il viaggio di  andata  e  ritorno  tra  Italia  e
Albania, comprensivo degli spostamenti, esclusivamente su  territorio
italiano o albanese, per raggiungere il luogo di arrivo e partenza.