Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Legge di ratifica»: la legge 21 febbraio 2024, n. 14 di
ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per
il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a
Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con
l'ordinamento interno»;
b) «TU spese di giustizia»: il decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia;
c) «TU immigrazione»: il decreto legislativo 25 luglio 1998,
recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
d) «avvocato»: l'avvocato del migrante, ammesso al patrocinio a
spese dello Stato, che si reca, nelle aree di cui all'art. 1,
paragrafo 1, lettera c), del Protocollo per partecipare all'udienza
nei casi di cui all'art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge di
ratifica;
e) «interprete»: l'interprete, nominato dal giudice, che si reca
nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo
per partecipare all'udienza nei casi di cui all'art. 4, comma 5,
secondo periodo della legge di ratifica;
f) «trasferta»: il viaggio e il soggiorno dell'avvocato o
dell'interprete nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera
c), del Protocollo per lo svolgimento dell'udienza nei casi di cui
all'art. 4, comma 5, della legge di ratifica;
g) «trasporto»: il viaggio di andata e ritorno tra Italia e
Albania, comprensivo degli spostamenti, esclusivamente su territorio
italiano o albanese, per raggiungere il luogo di arrivo e partenza.