Art. 3
Spese di viaggio e di soggiorno rimborsabili
1. Sono rimborsabili a titolo di spese di viaggio esclusivamente
gli esborsi documentati relativi ai trasporti necessari per
raggiungere le aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del
Protocollo e per fare ritorno in Italia.
2. Sono rimborsabili a titolo di spese di soggiorno esclusivamente
gli esborsi documentati per l'alloggio e per il vitto fruiti durante
la trasferta.