Art. 3 
 
            Spese di viaggio e di soggiorno rimborsabili 
 
  1. Sono rimborsabili a titolo di spese  di  viaggio  esclusivamente
gli  esborsi  documentati  relativi  ai   trasporti   necessari   per
raggiungere le aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera  c),  del
Protocollo e per fare ritorno in Italia. 
  2. Sono rimborsabili a titolo di spese di soggiorno  esclusivamente
gli esborsi documentati per l'alloggio e per il vitto fruiti  durante
la trasferta.