Art. 4
Spese di trasferta rimborsabili
1. Sono rimborsabili a titolo di spese di trasferta esclusivamente
le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per lo svolgimento
dell'udienza nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della legge di
ratifica. Tali spese sono liquidate, in conformita' all'art. 5, nella
misura documentata, comunque non superiore a 500 euro.