Art. 4 
 
                   Spese di trasferta rimborsabili 
 
  1. Sono rimborsabili a titolo di spese di trasferta  esclusivamente
le spese di viaggio e di  soggiorno  necessarie  per  lo  svolgimento
dell'udienza nei casi di cui all'art. 4,  comma  5,  della  legge  di
ratifica. Tali spese sono liquidate, in conformita' all'art. 5, nella
misura documentata, comunque non superiore a 500 euro.