Art. 5 
 
                       Istanza di liquidazione 
 
  1. Per il rimborso delle spese previste dall'art.  3  l'avvocato  e
l'interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza  di
liquidazione al giudice che ha tenuto l'udienza prevista dall'art. 4,
comma 5, della legge di ratifica. 
  2. L'avvocato, fuori dai  casi  previsti  dall'art.  14,  comma  4,
quarto  periodo,  del  TU  Immigrazione,  documenta  l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato in relazione al  procedimento  per  il
quale si e' svolta l'udienza di cui all'art. 4, comma 5, della  legge
di ratifica. 
  3. L'istanza di  liquidazione  indica  distintamente  le  spese  di
viaggio  e  di  soggiorno  ed  e'  corredata   della   documentazione
comprovante gli esborsi sostenuti per tali spese.