Art. 5
Istanza di liquidazione
1. Per il rimborso delle spese previste dall'art. 3 l'avvocato e
l'interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza di
liquidazione al giudice che ha tenuto l'udienza prevista dall'art. 4,
comma 5, della legge di ratifica.
2. L'avvocato, fuori dai casi previsti dall'art. 14, comma 4,
quarto periodo, del TU Immigrazione, documenta l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento per il
quale si e' svolta l'udienza di cui all'art. 4, comma 5, della legge
di ratifica.
3. L'istanza di liquidazione indica distintamente le spese di
viaggio e di soggiorno ed e' corredata della documentazione
comprovante gli esborsi sostenuti per tali spese.