Art. 6
Disposizioni finali
1. Per quanto non diversamente disposto dalla legge di ratifica si
applica il TU spese di giustizia.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2024
Il Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2297