Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanto non diversamente disposto dalla legge di ratifica  si
applica il TU spese di giustizia. 
  2. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi  di  controllo,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2024 
 
                                    Il Ministro della giustizia       
                                              Nordio                  
 
  Il Ministro dell'economia                                           
      e delle finanze                                                 
        Giorgetti                                                     

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2297