Art. 2
Contributi di autonoma sistemazione
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito
dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma
sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei
monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due
unita', in euro 700,00 per quelli composti da tre unita', in euro 800
per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di euro
900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu'
unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta'
superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con
una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un
contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti
sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili
previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di
evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la
data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il
Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art.
8.
4. Il contributo di cui al presente articolo non puo' essere
riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale,
provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di
alloggi.