Art. 3
Deroghe
1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il
Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati
ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici
interventi o attivita', il Dipartimento della protezione civile,
possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga
alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96,
97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6,
secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42 e 119;
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
art. 36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
art. 5;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e
successive modifiche ed integrazioni;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter,
29-quater , 29-quinquies , 29-sexies, 29-septies, 29-octies ,
29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108,
109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134,
137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196,
197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 189,
190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto
legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con
riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis,
del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini
ivi previsti;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28,
29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;
decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31
articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle
procedure ivi previste;
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380,
articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da
27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
decreto-luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446; articoli 51,
52, 53 e 54 dell'allegato F della legge 20 marzo 1865, n. 2248; art.
14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e ogni altra legge e
disposizione sulle modalita' e sulle misure di partecipazione a
spese/oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade
vicinali;
leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura
organizzativa, strettamente connesse alle attivita' previste dalla
presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato
e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i
presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del
medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle
procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia
giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art. 140 e
per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7
dell'art. 140 possono essere derogati.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonche'
dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il
Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione
degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in
deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36
del 2023:
22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti
da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto
emergenziale lo richiedano;
38, 41, comma 4, allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di
autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura
concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di
verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei
relativi progetti;
41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso
di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali;
44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o
enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di
fattibilita' tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa a carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;
17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le
medesime finalita' i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in
deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023.
La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e
modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura
compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale
anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e
autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi
e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della
qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di
committenza;
71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente;
119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalita' descritte all'art. 140, comma 7;
120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe
tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei
contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai
commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei
confronti di ANAC, nonche' allo scopo di poter incrementare fino al
75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario
delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli
articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti
per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i
predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del
medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati
centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la
gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi
soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini
dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi
alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al
comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e
76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove
possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei
requisiti secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma 7, del
decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono
essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di
manifestazioni di interesse gia' espletate dal Commissario delegato o
dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. E' facolta' dei
soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte
degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi
di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti
attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere
premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al
doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla
presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori
possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del
decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie
spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine
compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non
inferiore a cinque giorni.