Art. 4
Prime misure economiche e ricognizione
dei fabbisogni ulteriori
1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui
alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza,
nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere c) e
d), del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della
protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo
degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto
previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna
misura, la localita', le coordinate geografiche WGS84, la descrizione
tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di
tipo d), oltre all'indicazione delle singole stime di costo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle
attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine
necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento
della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo
i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno
al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a
causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel
limite massimo di euro 5.000,00;
b) per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e
produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la
descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di
euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attivita'
economica e produttiva.
4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle
relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo
criteri di priorita' e modalita' attuative fissati con propri
provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al
Dipartimento della protezione civile.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste.
6. La modulistica di cui al comma 3 puo' essere utilizzata anche
per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma
2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta
ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico
dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, e'
inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.